31992R1808

Regolamento (CEE) n. 1808/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell' Egitto

Gazzetta ufficiale n. L 183 del 03/07/1992 pag. 0008 - 0013


REGOLAMENTO (CEE) N. 1808/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare gli articoli 10 e 11,

sentito il comitato consultivo istituito da detto regolamento,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

(1) Nel dicembre 1990 la Commissione ha ricevuto una denuncia pesentata dal Comité de liaison des industries del ferroalliages de la Communauté économique européenne a nome dei produttori che realizzano quasi tutta la produzione comunitaria di ferrosilicio.

La denuncia conteneva elementi di prova relativi all'esistenza di pratiche di dumping per il prodotto originario della Polonia e dell'Egitto e al pregiudizio da esse derivante, che sono stati ritenuti sufficienti per giustificare l'avvio di una procedura. La Commissione, con un avviso pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2), ha annunciato l'avvio di una procedura antidumping relativa alle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto e ha aperto un'inchiesta.

(2) Con il regolamento (CEE) n. 2409/87 della Commissione (3), la decisione 91/240/CEE della Commissione (4), nonché con i regolamenti (CEE) n. 341/90 (5) e (CEE) n. 1115/91 del Consiglio (6), sono state istituite misure sulle importazioni di ferrosilicio originario dell'Unione Sovietica, del Brasile, della Norvegia, della Svezia, dell'Islanda, del Venezuela e della Iugoslavia.

(3) La Commissione ha debitamente informato i produttori/esportatori, gli importatori e i produttori comunitari notoriamente interessati in merito all'avvio della procedura e ha offerto alle parti interessate la possibilità di comunicare osservazioni scritte.

(4) I produttori/esportatori e alcuni importatori hanno chiesto e ottenuto di essere sentiti dalla Commissione.

(5) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping e del pregiudizio e ha effettuato un controllo in loco presso le seguenti società:

- produttori comunitari:

- Pechiney électrométallurgie, Francia

- SKW Trostberg AG, Germania

- Ferrolegierungswerk Lippendorf GmbH, Germania

- Carburos métalicos, Spagna

- Industria elettrica Indel SpA, Italia

- Utilizzazioni elettro industriali UEI, Italia;

- importatori comunitari:

- Frank und Schulte GmbH, Germania

- Lemetco GmbH, Germania

- Deutsche Erz- und Metallgesellschaft GmbH, Germania;

- produttore egiziano:

- EFACO, The Egyptian Ferro Alloys Co., Egitto.

(6) La Commissione ha svolto un'inchiesta presso la società Elkem in Norvegia, in quanto tale paese era stato scelto come paese analogo ai fini del calcolo del valore normale relativo alla Polonia (vedi punto 14).

(7) La Commissione ha ricevuto e utilizzato le informazioni fornite dagli importatori, dai produttori dei paesi esportatori e dai ricorrenti.

(8) L'inchiesta relativa alle pratiche di dumping riguarda il periodo dal 1o gennaio 1990 al 31 marzo 1991.

B. PRODOTTO

1. Descrizione del prodotto

(9) Il prodotto oggetto dell'inchiesta è il ferrosilicio contenente, in peso, tra 10 % e 96 % di silicio, di cui ai codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00.

2. Prodotto simile

(10) La Commissione ha accertato che il ferrosilicio prodotto nella Comunità e quello venduto sui mercati interni in Egitto e in Norvegia sono prodotti simili ai prodotti esportati dall'Egitto e dalla Polonia per quanto riguarda le principali caratteristiche fisiche e tecniche.

C. DUMPING

1. Valore normale

a) Egitto

(11) La Commissione ha accertato che nel periodo di riferimento le vendite del prodotto simile effettuate nel mercato interno egiziano dalla società che ha collaborato all'inchiesta nel corso di normali operazioni commerciali sono state trascurabili.

Il valore normale è stato quindi determinato in base al valore costruito, che è stato calcolato aggiungendo ai costi di produzione un adeguato margine di utile. Il costo di produzione è stato calcolato in base a tutti i costi, fissi e variabili, relativi ai materiali e alla fabbricazione, ai quali è stato aggiunto un importo equo per spese generali, amministrative e di vendita.

Per determinare le spese generali, amministrative e di vendita, la Commissione ha preso in considerazione tutte le spese effettive del settore in questione.

Per quanto riguarda il margine di utile, dato che tutte le imprese di tale settore hanno venduto in perdita nel periodo di riferimento, la Commissione ha considerato ragionevole utilizzare un margine di utile, del 6 %, in considerazione delle esigenze di investimenti produttivi in tale industria.

b) Polonia

(12) Dato che nel periodo di riferimento la Polonia non poteva essere considerata un paese ad economia di mercato, la Commissione ha dovuto calcolare il valore normale in base al corrispondente valore degli stessi prodotti in un paese ad economia di mercato.

La scelta della Norvegia come paese analogo è stata accettata dal produttore polacco che ha collaborato all'inchiesta. La Commissine ha constatato che non esistevano divergenze rilevanti nel processo o nella scala di fabbricazione, né per quanto riguarda la comparabilità dei prodotti e le condizioni d'accesso ai principali elementi che costituiscono il costo di produzione. La Commissione ha quindi concluso che la scelta della Norvegia per determinare il valore normale relativo alla Polonia era adeguata e ragionevole.

Dato che il produttore norvegese che ha collaborato all'inchiesta non ha effettuato vendite sufficienti del prodotto simile sul mercato interno, la Commissione ha dovuto determinare il valore normale in base al valore costruito, calcolato aggiungendo ai costi di produzione un adeguato margine di utile.

Il costo di produzione è stato calcolato in base a tutti i costi, fissi e variabili, relativi ai materiali e alla fabbricazione, ai quali è stato aggiunto un importo equo per le spese generali, amministrative e di vendita.

Per determinare le spese generali, amministrative e di vendita, la Commissione ha tenuto conto delle spese effettive del settore in questione.

Ai fini del calcolo la Commissione ha utilizzato un margine di utile del 6 %, ritenuto sufficiente per permettere all'industria di effettuare investimenti produttivi a lungo termine. Tale margine corrispondeva al margine di utile, pari al 6 % in media ponderata, realizzato in Norvegia dal settore industriale in questione negli ultimi tre esercizi finanziari prima del periodo di riferimento.

(13) Il produttore polacco, pur accettando la scelta della Norvegia come paese analogo, ha contestato l'utilizzazione del valore costruito, sostenendo che la società polacca fruisce di agevolazioni relative a determinati elementi del costo di produzione. Il produttore polacco non ha tuttavia potuto specificare ed esprimere in cifre l'eventuale vantaggio così ottenuto.

In tali circostanze la Commissione, considerando che la società produttrice norvegese è reputata essere una delle più efficaci a livello mondiale, ritiene di aver tenuto ampiamente conto di un eventuale vantaggio comparativo di cui può fruire il produttore polacco riguardo all'approvvigionamento e al costo di una parte delle materie prime. Nel periodo di riferimento l'impresa norvegese ha praticamente operato al massimo della capacità di produzione e quindi ha ridotto al minimo i costi fissi, che sono peraltro limitati rispetto al costo totale per tonnellata prodotta. I costi di produzione dell'impresa ne mettono in evidenza l'elevata produttività. La società produce inoltre l'energia destinata all'autoconsumo, un elemento essenziale del costo di produzione, e dispone di agevolazioni per altre materie prime, quali il quarzo.

2. Prezzo all'esportazione

(14) I prezzi all'esportazione sono stati stabiliti in base ai prezzi effettivamente pagati o pagabili per i prodotti venduti all'esportazione nella Comunità.

3. Confronto

(15) Nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, effettuato prendendo in esame le singole transazioni commerciali, la Commissione ha tenuto conto delle differenze che possono incidere sulla comparabilità dei prezzi secondo le circostanze e, quando sono stati forniti elementi di prova sufficienti, del rapporto diretto con le vendite in questione. Tali adeguamenti riguardavano essenzialmente le condizioni di pagamento e di fornitura, i costi di trasporto e di assicurazione, nonché le diverse forme di imballaggio.

4. Margini di dumping

(16) Dal confronto così effettuato emerge l'esistenza di pratiche di dumping. Il margine di dumping calcolato per ciascun esportatore è pari alla differenza tra il valore normale determinato e il prezzo all'esportazione nella Comunità, debitamente adeguati.

(17) In base al prezzo franco frontiera comunitaria, il margine medio ponderato per gli esportatori interessati è il seguente:

- produttori/esportatori polacchi 43,9 %

- produttore/esportatore egiziano EFACO, The Egyptian Ferro-Alloys Co. 61,5 %.

D. PREGIUDIZIO

1. Cumulo delle importazioni

(18) Gli effetti delle importazioni dalla Polonia e dall'Egitto sono stati cumulati, dato che i prodotti esportati nella Comunità sono comparabili e sono in concorrenza con i prodotti simili dell'industria comunitaria. Il volume delle esportazioni è inoltre rilevante.

2. Volume, quote di mercato e prezzi dei prodotti importati

(19) Le esportazioni dalla Polonia e dall'Egitto nella Comunità sono sensibilmente aumentate, passando

- per la Polonia da 1 600 t nel 1989 a 18 000 t nel 1990 e a 7 000 t per il primo trimestre del 1991;

- per l'Egitto da 5 000 t nel 1989 a 12 000 t nel 1990 e a 6 000 t nel primo trimestre del 1991.

(20) Le quote di mercato dei due paesi, rispetto al consumo comunitario, sono sensibilmente aumentate:

- per la Polonia: 0,3 % nel 1989, 3,1 % nel 1990, 5,1 % nel 1991;

- per l'Egitto: 0,9 % nel 1989, 2,1 % nel 1990, 4,1 % nel 1991.

(21) I prezzi di rivendita nella Comunità dei prodotti importati dalla Polonia e dall'Egitto erano inferiori ai prezzi medi, già bassi, del produttori comunitari, con differenze corrispondenti a sottoquotazioni pari, in media, al 5 % per la Polonia e al 12 % per l'Egitto.

3. Situazione dell'industria comunitaria

a) Capacità e produzione comunitaria

(22) Tra il 1989 e il 1990, la capacità di produzione dell'industria comunitaria, compresa l'ex Repubblica democratica tedesca, era di circa 360 000 t. La produzione è costantemente diminuita ed è passata da 250 000 t nel 1989, compresa l'ex Repubblica democratica tedesca, a 150 000 t nel 1991. Una parte della produzione è stata inoltre esportata oppure immagazzinata. Tale andamento corrisponde ad un tasso di utilizzazione delle capacità del 42 % circa per il 1991.

b) Quota di mercato e consumo

(23) Tra il 1989 e il 1991 la quota di mercato dei produttori comunitari, compresa l'ex Repubblica democratica tedesca, è scesa dal 36 % al 26 %, mentre nello stesso periodo il consumo comunitario annuo è rimasto stabile intorno a 600 000 t. Hanno quindi beneficiato della stabilità del consumo le importazioni originarie dei paesi terzi, compresi la Polonia e l'Egitto.

c) Prezzi

(24) Il basso livello dei prezzi all'importazione nel periodo dell'inchiesta ha indotto i produttori comunitari a vendere i propri prodotti nella Comunità a prezzi che, nella maggior parte dei casi, non coprivano i costi di produzione. In tali circostanze, oltre a non poter applicare aumenti corrispondenti all'andamento dei costi di produzione, i produttori comunitari sono stati costretti a ridurre i prezzi, senza poter tuttavia impedire la perdita di quote di mercato.

d) Risultati

(25) Nel 1988 alcune imprese comunitarie hanno ottenuto utili modesti e la situazione è temporaneamente migliorata nel primo semestre del 1989, a causa del rilevante incremento dei prezzi di vendita del prodotto in seguito alla ripresa dell'industria siderurgica e alle misure di ristrutturazione.

L'industria comunitaria ha tuttavia nuovamente subito perdite sensibili, pari a quasi il 26 %.

e) Conclusioni

(26) Nonostante il processo di ristrutturazione avviato dai produttori comunitari, la situazione dell'industria si è nettamente deteriorata, come risulta dalle perdite finanziarie e dalla diminuzione delle quote di mercato. La Commissine conclude pertanto che l'industria comunitaria subisce un pregiudizio notevole.

4. Causa del pregiudizio e altri fattori

(27) Dall'inchiesta è emerso che l'andamento delle importazioni originarie della Polonia e dell'Egitto, l'aumento relativo delle quote di mercato complessive dall'1,2 % nel 1989 al 9,2 % nel 1991, nonché la pressione sui prezzi esercitata da tali importazioni, coincidono con il deterioramente della situazione concorrenziale e finanziaria dell'industria comunitaria.

(28) La Commissione ha esaminato se altri fattori potevano aver provocato il pregiudzio subito dall'industria comunitaria, quali le importazioni di prodotti originari di altri paesi terzi.

(29) Anche se le importazioni provenienti da altri paesi terzi, nella fattispecie Norvegia, Svezia, Irlanda, Venezuela, ex Iugoslavia, ex Unione Sovietica e Brasile, hanno inciso sulla situazione dell'industria europea, si dove ritenere che l'aumento del volume delle vendite dei prodotti polacchi ed egiziani e il fatto che i prodotti importati siano stati venduti a prezzi inferiori a quelli applicati dai produttori comunitari costituiscano di per sé una causa del deterioramento della situazione dell'industria comunitaria. A questo proposito occorre ricordare che le importazioni dai paesi terzi suddetti sono soggette a misure antidumping. Si opererebbe quindi una discriminazione nei confronti di tali paesi e si pregiudicherebbe l'efficacia delle misure in vigore, se non fossero prese misure nei confronti della Polonia e dell'Egitto.

(30) In base agli elementi suddetti, la Commissione ha concluso che le importazioni dei prodotti originari della Polonia e dell'Egitto, oggetto della presente procedura, costituiscono una causa del pregiudizio sostanziale subito dall'industria comunitaria interessata.

E. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(31) Nell'interesse della Comunità occorre ristabilire una situazione di concorrenza leale che non sia turbata da pratiche scorrette. Se le pratiche di dumping che provocano pregiudizio sostanziale dovessero continuare, sarebbe minacciata la sopravvivenza dell'industria comunitaria.

In considerazione della funzione rilevante che l'industria del ferrosilicio svolge nella produzione di acciaio, la totale dipendenza dall'approvvigionamento extra comunitario è contraria all'interesse della Comunità, tanto più che alcuni fornitori sono situati a grande distanza.

(32) I rappresentanti delle industrie di trasformazione della Comunità e alcune singole imprese hanno affermato che era contrario all'interesse della Comunità mantenere in vigore misure di difesa, che avrebbero ridotto la loro competitività rispetto alle importazioni di prodotti finiti originari di paesi terzi.

(33) Come avviene per qualsiasi materia prima, è probabile che l'incremento del prezzo incida sui costi delle industrie di trasformazione. Nessuna società ha tuttavia presentato elementi di prova soddisfacenti in merito all'effetto specifico dell'aumento dei prezzi del ferrosilicio sui costi di produzione e non sono state presentate prove relative alle eventuali conseguenze dell'aumento dei prezzi delle industrie di trasformazione rispetto alle vendite complessive. La Commissine ritiene che le eventuali conseguenze saranno limitate, in considerazione della piccola percentuale di ferrosilicio utilizzata nella produzione di una tonnellata di acciaio, nonché dello scarso valore relativo di tale prodotto rispetto ai costi complessivi di una tonnellata di acciaio.

(34) Dopo aver messo a confronto tali argomenti con il pregiudizio provocato dalle importazioni in esame all'industria comunitaria del ferrosilicio, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità è necessario intervenire per impedire che nel corso della procedura sia provocato un pregiudzio supplementare.

F. ALIQUOTA DEL DAZIO

(35) Dato che, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, il margine di dumping per ciascun paese supera il margine di pregiudizio, la Commissione ritiene opportuno istituire dazi con aliquote corrispondenti al margine di pregiudizio accertato.

(36) Riguardo al pregiudizio, per determinare la misura in cui i prezzi delle esportazioni nella Comunità devono aumentare affinché l'industria comunitaria possa aumentare i propri prezzi per ripristinare le propria redditività, la Commissione ritiene che le importazioni dalla Polonia e dall'Egitto dovrebbero essere effettuate a prezzi che consentano all'industria comunitaria di eliminare le perdite e realizzare un profitto adeguato.

La Commissione ha ritenuto che un margine di utile medio del 6 % sia adeguato e sufficiente affinché l'industria comunitaria possa realizzare gli investimenti necessari per rimanere operativa. In considerazione del costo di produzione dei produttori comunitari più rappresentativi, l'aumento dei prezzi necessario per realizzare tale margine di utile è del 32 %.

I prezzi all'esportazione del ferrosilicio originario dell'Egitto e della Polonia devono quindi aumentare di un margine corrispondente. Tale aumento dei prezzi dell'esportazione permetterebbe di eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

G. CONFIGURAZIONE DELLE MISURE

1. Impegni

(37) La società egiziana

EFACO, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Egitto,

che nel periodo di riferimento ha prodotto ed esportato ferrosilicio nella Comunità, ha proposto un impegno sui prezzi. La Commissione, previa consultazione, ha ritenuto l'impegno accettabile. Nel presente regolamento non sono pertanto istituite misure nei confronti delle importazioni di ferrosilicio prodotto da detta società.

2. Dazi provvisori

(38) Visto il punto 36, l'aliquota del dazio provvisorio relativo alle importazioni nella Comunità di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto deve essere pari al 32 %.

(39) È opportuno fissare il termine entro cui le parti interessate possano comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite. Occorre inoltre precisare che tutte le conclusioni elaborate ai fini del presente regolamento son provvisorie e possono essere modificate per la determinazione dell'eventuale dazio definitivo che potrà essere proposto dalla Commissione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di ferrosilicio originario della Polonia e dell'Egitto, contenente, in peso, tra 10 % e 96 % di silicio, e rientrante nei codici NC 7202 21 10, 7202 21 90 e 7202 29 00.

2. L'importo del dazio, espresso in percentuale del prezzo netto franco frontiera comunitaria, non sdoganato è del 32 % per la Polonia e l'Egitto.

3. Il dazio non si applica ai prodotti fabbricati dalla società egiziana

EFACO, The Egyptian Ferro-Alloys Co., Egitto,

il cui impegno, offerto nell'ambito della presente procedura andumping, è stato accettato.

4. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

5. L'immissione in libera pratica nella Comunità dei prodotti di cui al paragrafo 1 è subordinata alla costituzione di una garanzia equivalente all'importo del dazio provvisorio.

Articolo 2

Salvo il disposto dell'articolo 7, paragrafo 4, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 2423/88, entro un mese a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento le parti interessate possono comunicare osservazioni scritte e chiedere di essere sentite dalla Commissione.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Salvi gli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CEE) n. 2423/88, l'articolo 1 del presente regolamento si applica per un periodo di quattro mesi, a meno che il Consiglio non adotti misure definitive prima della scadenza di tale periodo. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992. Per la Commissione

Frans ANDRIESSEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. C 122 dell'8. 5. 1991, pag. 4. (3) GU n. L 219 dell'8. 8. 1987, pag. 24. (4) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 47. (5) GU n. L 38 del 10. 2. 1990, pag. 1. (6) GU n. L 111 del 3. 5. 1991, pag. 1.