- REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l' aiuto e del prezzo d' obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette -
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 01/07/1992 pag. 0020 - 0021
REGOLAMENTO (CEE) N. 1752/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto e del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo per i piselli, le fave e le favette IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1431/82 del Consiglio, del 18 maggio 1982, relativo a misure speciali per i piselli, le fave, le favette e i lupini dolci (1), in particolare l'articolo 2 bis, vista la proposta della Commissione (2), considerando che conformemente all'articolo 2 bis del regolamento (CEE) n. 1431/82 occorre stabilire, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, gli importi della maggiorazione mensile applicati al prezzo limite per l'aiuto ed al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette durante un periodo che deve essere determinato e che decorre dall'inizio del terzo mese della campagna ed occorre determinare il numero di mesi durante cui dette maggiorazioni sono applicate; considerando che queste maggiorazioni, uguali per ogni mese, devono essere stabilite tenendo conto delle spese medie di ammasso e del livello degli interessi nella Comunità, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo d'obiettivo e del prezzo minimo dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,158 ecu per 100 chilogrammi. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura nell'allegato. Articolo 2 1. Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 l'importo delle maggiorazioni mensili del prezzo limite per l'aiuto dei piselli, delle fave e delle favette è fissato a 0,35 ecu per 100 chilogrammi. 2. Le maggiorazioni di cui al paragrafo 1 sono applicate conformemente alla tabella che figura in allegato. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 162 del 12. 6. 1982, pag. 28. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1750/92 (vedi pagina 17 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 41. ALLEGATO (in ECU/100 kg) Mese Luglio 1992 Agosto 1992 Settembre 1992 Ottobre 1992 Novembre 1992 Dicembre 1992 Gennaio 1993 Febbraio 1993 Marzo 1993 Aprile 1993 Maggio 1993 Giugno 1993 Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'obiettivo ed al prezzo minimo 0 0 0,158 0,316 0,474 0,632 0,790 0,948 1,106 1,264 1,264 1,264 Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo limite per l'aiuto 0 0 0,350 0,700 1,050 1,400 1,750 2,100 2,450 2,800 2,800 2,800