- REGOLAMENTO (CEE) N. 1742/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento -
Gazzetta ufficiale n. L 180 del 01/07/1992 pag. 0006 - 0007
REGOLAMENTO (CEE) N. 1742/92 DEL CONSIGLIO del 30 giugno 1992 che fissa, per la campagna di commercializzazione 1992/1993, le maggiorazioni mensili dei prezzi dei cereali, delle farine di frumento e di segala nonché delle semole e dei semolini di frumento IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione (2), considerando che nel fissare il numero e l'importo delle maggiorazioni mensili, nonché il primo mese di applicazione di queste, è opportuno tener conto delle spese di magazzinaggio e di finanziamento del magazzinaggio dei cereali nella Comunità, da un lato, e della necessità di smaltire le giacenze di cereali secondo le esigenze del mercato, dall'altro; considerando che, per quanto riguarda il prezzo d'entrata del granturco e del sorgo, le maggiorazioni mensili sono stabilite inoltre conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 2727/75; considerando che occorre tener conto del progresso delle tecniche colturali e dell'industria molitoria nel caso dei prodotti ottenuti dalla trasformazione del frumento tenero, del frumento duro, del frumento segalato e della segala, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1992/1993 le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b) e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissate dal presente regolamento. Articolo 2 Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo indicativo, al prezzo d'entrata, al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto del frumento tenero, della segala, dell'orzo, del granturco, del sorgo e del frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti: (in ECU/t) Periodo Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo d'intervento e al prezzo d'acquisto Maggiorazioni mensili applicabili al prezzo indicativo e al prezzo d'entrata Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo Frumento duro Frumento tenero, segala, orzo, granturco e sorgo Frumento duro Luglio 1992 Agosto 1992 Settembre 1992 Ottobre 1992 Novembre 1992 Dicembre 1992 Gennaio 1993 Febbraio 1993 Marzo 1993 Aprile 1993 Maggio 1993 Giugno 1993 - - - - 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 - - - - - 2,03 4,06 6,09 8,12 10,15 12,18 14,21 - - 1,50 3,00 4,50 6,00 7,50 9,00 10,50 12,00 13,50 15,00 15,00 - 2,03 4,06 6,09 8,12 10,15 12,18 14,21 16,24 18,27 20,30 20,30 Per quanto concerne il granturco ed il sorgo, la maggiorazione mensile fissata per i mesi di agosto e settembre non è applicabile al prezzo d'entrata. Articolo 3 Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata del frumento segalato, dell'avena, del miglio, della scagliola e del grano saraceno, validi per il primo mese della campagna, sono quelle applicabili al frumento tenero. Articolo 4 Le maggiorazioni mensili da applicare al prezzo d'entrata delle farine di frumento, di frumento segalato e di segala nonché al prezzo d'entrata delle semole e semolini di frumento tenero e di frumento duro, validi per il primo mese della campagna, sono le seguenti: (in ECU/t) Periodo Farina di frumento, di frumento segalato e di segala, semole e semolini di frumento tenero Semole e semolini di frumento duro Luglio 1992 - - Agosto 1992 2,06 3,05 Settembre 1992 4,12 6,10 Ottobre 1992 6,18 9,15 Novembre 1992 8,24 12,20 Dicembre 1992 10,30 15,25 Gennaio 1993 12,36 18,30 Febbraio 1993 14,42 21,35 Marzo 1993 16,48 24,40 Aprile 1993 18,54 27,45 Maggio 1993 20,60 30,50 Giugno 1993 20,60 30,50 Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dall'inizio della campagna di commercializzazione 1992/1993. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1738/92 (vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).(2) GU n. C 119 dell'11. 5. 1992, pag. 8.