31992R1727

Regolamento (CEE) n. 1727/92 della Commissione, del 30 giugno 1992, relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

Gazzetta ufficiale n. L 179 del 01/07/1992 pag. 0101 - 0103


REGOLAMENTO (CEE) N. 1727/92 DELLA COMMISSIONE del 30 giugno 1992 relativo alle modalità di applicazione del regime specifico per l'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e al bilancio previsionale di approvvigionamento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1600/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche in favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 10,

considerando che le modalità comuni di applicazione del regime di approvvigionamento specifico delle Azzorre e di Madera di taluni prodotti agricoli sono state stabilite dal regolamento (CEE) n. 1996/92 della Commissione (2);

considerando che il regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 92/91 (4), ha stabilito in particolare le modalità di applicazione dei titoli di importazione; che il regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 337/92 (6), ha previsto modalità complementari o derogative specifiche nel settore dei cereali;

considerando che, per tener conto delle prassi commerciali specifiche nel settore dei cereali, occorre adottare modalità complementari o derogative alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92;

considerando che, in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, è necessario stabilire un bilancio di previsione dell'approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera e, in particolare per la destinazione « Azzorre », indicare una ripartizione dei quantitativi da fornire alle rispettive isole dell'arcipelago; che, nel quadro del bilancio, occorre permettere l'interscambiabilità dei quantitativi previsti per taluni prodotti nonché, se del caso, la possibilità di rivedere in corso di esercizio il quantitativo globale stabilito, in funzione del fabbisogno di tali regioni;

considerando che occorre disporre che lo Stato membro designi l'autorità competente per il rilascio dei titoli di importazione e di aiuto, per il ricevimento della domanda di aiuto per il suo pagamento;

considerando la necessità di stabilire un calendario per la presentazione delle domande di titolo, nonché le relative condizioni di ammissibilità, in particolare per quanto riguarda la costituzione di una cauzione; che è altresì necessario stabilire la durata di validità dei titoli di importazione e di aiuto in funzione del fabbisogno di approvvigionamento e tenendo conto delle esigenze di una corretta gestione, estendendo la validità dei certificati di aiuto in considerazione della situazione particolare delle Azzorre e di Madera;

considerando che occorre stabilire che l'aiuto da concedere per le consegne di prodotti cerealicoli di origine comunitaria sia adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata dei rispettivi prodotti tra il mese di presentazione della domanda di certificato di aiuto e quello della sua utilizzazione, onde evitare, in particolare, che siano assunti impegni di fornitura che beneficiano dell'aiuto per la nuova campagna e per tener conto delle prassi in uso nel settore dei cereali;

considerando che, ai fini della corretta gestione del regime di approvvigionamento occorre stabilire condizioni complementari per lo svincolo della cauzione;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1600/92, sono stabiliti nell'allegato i quantitativi del bilancio previsionale di approvvigionamento, da importare in provenienza dai paesi terzi, che beneficiano dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.

2. Salva un'eventuale revisione del bilancio in corso di esercizio, i rispettivi quantitativi fissati per i vari cereali considerati possono essere superati nella misura massima del 20 %, purché sia rispettato il quantitativo complessivo.

3. Per la destinazione « Azzorre », i quantitativi di cui al paragrafo 1 sono ripartiti come segue, per isola di destinazione:

- per il frumento duro e il malto, l'intero quantitativo è destinato all'isola di Sao Miguel;

- per il frumento tenero panificabile:

a) ± 60 % destinato all'isola di Sao Miguel,

b) ± 30 % destinato all'isola di Terceira,

c) ± 10 % destinato all'isola di Faial;

- per l'orzo, il granturco e il frumento da foraggio:

a) ± 75 % destinato all'isola di Sao Miguel,

b) ± 14 % destinato all'isola di Terceira,

c) ± 2,5 % destinato all'isola di Faial,

d) ± 2 % destinato all'isola di Sao Jorge,

e) ± 2 % destinato all'isola di Pico,

f) ± 1,5 % destinato all'isola di Flores (Corvo),

g) ± 1,5 % destinato all'isola di Santa Maria,

h) ± 1,5 % destinato all'isola di Graciosa.

Articolo 2

Lo Stato membro designa l'autorità competente per:

a) il rilascio del titolo di importazione,

b) il rilascio del certificato di aiuto di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1696/92, e

c) il pagamento dell'aiuto agli operatori.

Articolo 3

Si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1696/92.

Articolo 4

1. Le domande di titoli sono presentate all'autorità competente nei primi cinque giorni lavorativi di ogni mese. Esse sono ammissibili qualora:

a) non superino il quantitativo massimo disponibile al momento della presentazione delle domande;

b) sia fornita la prova, prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande, che l'interessato ha costituito una cauzione di 25 ECU/t.

2. Qualora siano rilasciati titoli per quantitativi inferiori ai quantitativi richiesti in seguito alla fissazione di un unico coefficiente di riduzione, l'operatore può ritirare la propria domanda su presentazione di richiesta scritta entro cinque giorni lavorativi dalla data di fissazione del coefficiente di riduzione.

Articolo 5

1. La validità dei titoli di importazione scade l'ultimo giorno del mese successivo al mese del rilascio.

2. La validità dei certificati di aiuto scade l'ultimo giorno del secondo mese successivo al mese del rilascio.

Articolo 6

L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1600/92 è adeguato in funzione della differenza del prezzo di entrata del cereale in oggetto tra il mese di presentazione della domanda di aiuto e il mese in cui è effettuata ciascuna imputazione sul certificato di aiuto.

Articolo 7

La cauzione è svincolata nei seguenti casi:

a) se l'autorità competente non ha dato seguito alla domanda;

b) se l'operatore ha ritirato la propria domanda conformemente all'articolo 4, paragrafo 2;

c) se è fornita la prova che il titolo è stato utilizzato; la cauzione è allora svincolata proporzionalmente ai quantitativi imputati sul titolo;

d) se è presentata la prova che il prodotto in oggetto è diventato inidoneo a qualsiasi utilizzazione o se l'operazione non ha potuto avere luogo per causa di forza maggiore.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 giugno 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 1. (2) Vedi pagina 6 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (4) GU n. L 11 del 16. 1. 1991, pag. 11. (5) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (6) GU n. L 36 del 13. 2. 1992, pag. 15.

ALLEGATO

Bilancio di approvvigionamento cerealicolo delle Azzorre e di Madera per la campagna 1992/1993

(in t)

Prodotto Azzorre Madera Frumento tenero panificabile 34 000 22 000 Frumento da foraggio 10 000 8 000 Orzo 20 000 6 000 Frumento duro 3 000 6 000 Granturco 82 000 20 000 Malto 1 000 2 000 Totale 150 000 64 000