- REGOLAMENTO (CEE) N. 1658/92 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1992 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole -
Gazzetta ufficiale n. L 172 del 27/06/1992 pag. 0054 - 0055
REGOLAMENTO (CEE) N. 1658/92 DELLA COMMISSIONE del 26 giugno 1992 recante fissazione di modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1o gennaio 1990; che figurano tra detti prodotti i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare applicabile agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato MCS; considerando che il regolamento (CEE) n. 1326/92 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 28 giugno 1992; che le previsioni di spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato inducono a stabilire, per i prodotti in oggetto, i periodi succitati fino al 27 settembre 1992 conformemente all'allegato; considerando che è opportuno rammentare che, per garantire il funzionamento dell'MCS, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 in materia di controllo statistico e di comunicazioni che gli Stati membri devono trasmettere; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, le uve da tavola, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso. Articolo 2 Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, ad eccezione del Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89. Tuttavia, la comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento si effettua al più tardi ogni martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. Le comunicazioni di cui all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, devono essere trasmesse una volta al mese, al più tardi il giorno 5, relativamente ai dati del mese precedente, inserendovi, se del caso, l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (5) GU n. L 140 del 23. 5. 1992, pag. 26. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 (Periodo dal 29 giugno al 27 settembre 1992) Designazione delle merci Codice NC Periodo Pomodori 0702 00 90 I Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse dalle lattughe a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Uve da tavola 0806 10 15 e 0806 10 19 I Meloni 0807 10 90 I Albicocche 0809 10 00 I Pesche ex 0809 30 00 I Fragole 0810 10 10 e 0810 10 90 I