REGOLAMENTO (CEE) No 1604/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2504/88 relativo alle zone franche e ai depositi franchi -
Gazzetta ufficiale n. L 173 del 27/06/1992 pag. 0030 - 0030
REGOLAMENTO (CEE) No 1604/92 DEL CONSIGLIO del 15 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 2504/88 relativo alle zone franche e ai depositi franchi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione(1) , visto il parere del Parlamento europeo(2) , considerando che il regolamento (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, relativo alle zone franche e ai depositi franchi(3) , prevede, all'articolo 8, lettera b), in particolare che le operazioni di perfezionamento effettuate in una zona franca abbiano luogo conformemente al regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo(4) ; che l'articolo 5 di quest'ultimo regolamento prevede che l'autorizzazione per fruire del regime di perfezionamento attivo venga accordata solo quando non siano pregiudicati gli interessi essenziali dei produttori della Comunità e siano rispettate le condizioni economiche relative all'applicazione del regime in causa; considerando che la decisione 91/314/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità delle isole Canarie (POSEICAN)(5) , stabilisce, al punto 8 dell'allegato, che le operazioni di perfezionamento attivo effettuate nelle zone franche delle isole Canarie non siano soggette alle condizioni economiche previste da detto regime; che una disposizione analoga figura al punto 11 dell'allegato della decisione 91/315/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, che istituisce un programma di soluzioni specifiche per ovviare alla lontananza e all'insularità di Madera e delle Azzorre (POSEIMA)(6) ; che occorre quindi modificare il regolamento (CEE) n. 2504/88 applicando tale modifica anche ai dipartimenti d'oltremare che si trovano in una situazione analoga a quella dei territori succitati, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il testo dell'articolo 8, punto b), secondo e terzo comma del regolamento (CEE) n. 2504/88 è sostituito dal testo seguente: «In deroga al primo comma, le operazioni di perfezionamento effettuate nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo, nelle zone franche delle isole Canarie, delle Azzorre, di Madera e dei dipartimenti d'oltremare non sono soggette alle condizioni economiche previste dal regime di perfezionamento attivo. Tuttavia, per quanto riguarda il vecchio porto franco di Amburgo, se in un determinato settore di attività economica le condizioni di concorrenza nella Comunità sono pregiudicate per via di tale deroga, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, decide di applicare all'attività economica corrispondente espletata nel territorio del vecchio porto franco di Amburgo le condizioni economiche previste a livello comunitario in materia di perfezionamento attivo.» Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 15 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Joao PINHEIRO (1) GU n. C 97 del 16. 4. 1992, pag. 14. (2) Parere reso il 9 giugno 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (3) GU n. L 225 del 15. 8. 1988, pag. 8. (4) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (5) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 5. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 10.