REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/92 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi -
Gazzetta ufficiale n. L 158 del 11/06/1992 pag. 0001 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/92 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione, considerando che con la decisione 92/184/CEE (1) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, accordi con vari paesi fornitori sul commercio di prodotti tessili; considerando che con il regolamento (CEE) n. 369/92 (2) il Consiglio ha modificato, con effetto al 1o gennaio 1992, il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (3); considernado che, il 20 dicembre 1991, la Commissione ha siglato con il Brasile un accordo sul commercio dei prodotti tessili per il periodo 1o gennaio-31 marzo 1992 e che, con la decisione 92/114/CEE (4), il Consiglio ha deciso di applicarlo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o gennaio 1992; considerando che con la decisione 92/233/CEE (5) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, con effetto al 1o gennaio 1992, un accordo in forma di scambio di lettere per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1992, che sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere del 20 dicembre 1991; considerando che il regolamento (CEE) n. 4136/86 si applicava alle importazioni di tessili provenienti dal Brasile fino al 31 dicembre 1991, ma che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4136/86, come modificato dal regolamento (CEE) n. 369/92, non figura più tale paese; considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4136/86 per tener conto della proroga, fino al 31 dicembre 1992, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile sul commercio dei prodotti tessili, affinché le disposizioni di tale regolamento siano applicabili anche a questo paese, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 4136/86 è modificato come segue: 1) All'allegato II è aggiunto il termine « Brasile ». 2) L'allegato III e la relativa appendice sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Fernando FARIA DE OLIVEIRA (1) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (4) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 25. (5) GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 26. ALLEGATO « ALLEGATO III LIMITI QUANTITATIVI CHE MODIFICANO L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4136/86 PER IL PERIODO 1. 1. - 31. 12. 1992 [Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)] GRUPPO I A Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stato membro 1. 1. - 31. 12. 1992 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Filati di cotone Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 12 603 4 486 3 719 6 578 1 117 1 438 629 250 814 3 506 35 140 2 Tessuti di cotone Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 9 981 2 183 3 939 2 036 2 627 586 284 77 188 74 21 975 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 1 503 371 642 672 598 599 111 19 56 22 4 593 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 361 511 417 164 507 3 26 14 51 32 2 086 (1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 369/92 (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1). GRUPPO I B (1) (2) (3) (4) (5) (6) 4 Camicie, camicette T-shirts e simili, a maglia Brasile 1 000 pezzi F I UK 463 5 110 3 285 6 Pantaloni tessuti Brasile (1) 1 000 pezzi D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 1 143 248 561 237 444 19 153 22 96 51 2 974 (1) Vedi appendice. GRUPPO II A (1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 Tessuti ricci e biancheria da toletta Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 2 747 458 648 470 1 181 220 146 105 129 49 6 153 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 2 103 348 282 367 445 20 58 34 115 45 3 817 39 Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 1 013 439 351 258 638 21 81 40 77 42 2 960 GRUPPO II B (1) (2) (3) (4) (5) (6) 13 Mutande, mutandine e slip a maglia Brasile 1 000 pezzi E P 380 63 GRUPPO III A (1) (2) (3) (4) (5) (6) 46 Lana e peli fini Brasile Tonnellate D F I BNL UK IRL DK GR E P CEE 4 659 2 884 3 339 1 732 2 711 88 224 880 516 118 17 151 Appendice Categoria Paese terzo Disposizioni 6 Brasile Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5 % dei limiti quantitativi. La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la menzione "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a 130 cm deve essere applicato". »