31992R1492

REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/92 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi -

Gazzetta ufficiale n. L 158 del 11/06/1992 pag. 0001 - 0004


REGOLAMENTO (CEE) N. 1492/92 DEL CONSIGLIO del 4 giugno 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che con la decisione 92/184/CEE (1) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, accordi con vari paesi fornitori sul commercio di prodotti tessili;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 369/92 (2) il Consiglio ha modificato, con effetto al 1o gennaio 1992, il regolamento (CEE) n. 4136/86 relativo al regime comune da applicare alle importazioni di alcuni prodotti tessili originari dei paesi terzi (3);

considernado che, il 20 dicembre 1991, la Commissione ha siglato con il Brasile un accordo sul commercio dei prodotti tessili per il periodo 1o gennaio-31 marzo 1992 e che, con la decisione 92/114/CEE (4), il Consiglio ha deciso di applicarlo a titolo provvisorio, a decorrere dal 1o gennaio 1992;

considerando che con la decisione 92/233/CEE (5) il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, con effetto al 1o gennaio 1992, un accordo in forma di scambio di lettere per il periodo 1o gennaio-31 dicembre 1992, che sostituisce l'accordo in forma di scambio di lettere del 20 dicembre 1991;

considerando che il regolamento (CEE) n. 4136/86 si applicava alle importazioni di tessili provenienti dal Brasile fino al 31 dicembre 1991, ma che nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 4136/86, come modificato dal regolamento (CEE) n. 369/92, non figura più tale paese;

considerando che è necessario modificare il regolamento (CEE) n. 4136/86 per tener conto della proroga, fino al 31 dicembre 1992, dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica federativa del Brasile sul commercio dei prodotti tessili, affinché le disposizioni di tale regolamento siano applicabili anche a questo paese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 4136/86 è modificato come segue:

1) All'allegato II è aggiunto il termine « Brasile ».

2) L'allegato III e la relativa appendice sono modificati come indicato nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 4 giugno 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Fernando FARIA DE OLIVEIRA

(1) GU n. L 90 del 4. 4. 1992, pag. 1. (2) GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 387 del 31. 12. 1986, pag. 42. (4) GU n. L 43 del 19. 2. 1992, pag. 25. (5) GU n. L 111 del 29. 4. 1992, pag. 26.

ALLEGATO

« ALLEGATO III

LIMITI QUANTITATIVI CHE MODIFICANO L'ALLEGATO III DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 4136/86 PER IL PERIODO 1. 1. - 31. 12. 1992

[Le designazioni delle merci sono riprese in questa tabella in modo abbreviato (1)]

GRUPPO I A

Categoria Designazione delle merci Paesi terzi Unità Stato membro 1. 1. - 31. 12. 1992 (1) (2) (3) (4) (5) (6) 1 Filati di cotone Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 12 603

4 486

3 719

6 578

1 117

1 438

629

250

814

3 506

35 140 2 Tessuti di cotone Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 9 981

2 183

3 939

2 036

2 627

586

284

77

188

74

21 975 2 a) di cui non greggi né imbianchiti Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 1 503

371

642

672

598

599

111

19

56

22

4 593 3 Tessuti di fibre sintetiche in fiocco Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 361

511

417

164

507

3

26

14

51

32

2 086

(1) La designazione completa delle merci è ripresa nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 369/92 (GU n. L 45 del 20. 2. 1992, pag. 1).

GRUPPO I B

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 4 Camicie, camicette T-shirts e simili, a maglia Brasile 1 000 pezzi F

I

UK 463

5 110

3 285 6 Pantaloni tessuti Brasile (1) 1 000 pezzi D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 1 143

248

561

237

444

19

153

22

96

51

2 974

(1) Vedi appendice.

GRUPPO II A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 9 Tessuti ricci e biancheria da toletta Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 2 747

458

648

470

1 181

220

146

105

129

49

6 153 20 Biancheria da letto, esclusa quella a maglia Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 2 103

348

282

367

445

20

58

34

115

45

3 817 39 Biancheria da tavola, esclusa quella a maglia Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 1 013

439

351

258

638

21

81

40

77

42

2 960

GRUPPO II B

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 13 Mutande, mutandine e slip a maglia Brasile 1 000 pezzi E

P 380

63

GRUPPO III A

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 46 Lana e peli fini Brasile Tonnellate D

F

I

BNL

UK

IRL

DK

GR

E

P

CEE 4 659

2 884

3 339

1 732

2 711

88

224

880

516

118

17 151

Appendice

Categoria Paese terzo Disposizioni 6 Brasile Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5 % dei limiti quantitativi. La licenza d'esportazione per questi prodotti deve comprendere alla casella 9 la menzione "Il tasso di conversione per indumenti di misura commerciale non superiore a 130 cm deve essere applicato". »