REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che determina per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione effettiva di olio d' oliva e il quantitativo da riportare alla campagna 1991/1992 -
Gazzetta ufficiale n. L 152 del 04/06/1992 pag. 0017 - 0018
REGOLAMENTO (CEE) N. 1449/92 DELLA COMMISSIONE del 3 giugno 1992 che determina per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione effettiva di olio d'oliva e il quantitativo da riportare alla campagna 1991/1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 356/92 (2), visto il regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/90 (4), in particolare l'articolo 17 bis, paragrafo 3, considerando che l'articolo 17 bis del regolamento (CEE) n. 2261/84 dispone che, per calcolare l'importo unitario dell'aiuto alla produzione di olio d'oliva che può essere anticipato, occorre determinare in via estimativa la produzione per la campagna di cui si tratta; che per la campagna di commercializzazione 1990/1991 il regolamento (CEE) n. 822/91 della Commissione (5) ha determinato la produzione stimata e l'importo dell'aiuto unitario alla produzione che può essere anticipato; considerando che, a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2261/84, entro i sei mesi successivi alla fine della campagna deve essere determinata la produzione effettiva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto; che a tal fine, a norma dell'articolo 12 bis del regolamento (CEE) n. 3061/84 della Commissione (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1318/92 (7), gli Stati membri interessati devono comunicare alla Commissione, entro il 31 marzo successivo ad ogni campagna, il quantitativo ammesso all'aiuto in ciascuno di essi; che da queste comunicazioni risulta che la quantità ammessa all'aiuto, per la campagna 1990/1991, per l'Italia è pari a 148 000 t, per la Francia a 2 310 t, per la Grecia a 170 869 t, per la Spagna a 700 000 t e per il Portogallo a 20 000 t; che il quantitativo ammissibile per il rimborso del FEAOG è pertanto costituito dalla somma dei quantitativi comunicati alla Commissione; considerando che la produzione effettiva della campagna 1990/1991 si è rivelata inferiore al quantitativo massimo fissato per questa stessa campagna; che, in conseguenza, l'importo dell'aiuto unitario alla produzione fissato per la suddetta campagna con il regolamento (CEE) n. 1314/90 del Consiglio (8) non è corretto dal coefficiente di cui all'articolo 5, paragrafo 1, quinto comma del regolamento n. 136/66/CEE; che inoltre, in applicazione di questa stessa disposizione, è necessario determinare il quantitativo che deve essere aggiunto al quantitativo massimo fissato per la campagna 1991/1992; considerando che in base ai dati disponibili è opportuno determinare il quantitativo effettivo e il quantitativo da riportare alla campagna 1991/1992; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di commercializzazione 1990/1991 la produzione effettiva di olio d'oliva per la quale è stato riconosciuto il diritto all'aiuto alla produzione e che è ammissibile per il rimborso del FEAOG, sezione garanzia, è pari a 1 041 179 t. Il quantitativo di cui all'articolo 17 bis, paragrafo 3, terzo trattino del regolamento (CEE) n. 2261/84 da riportare alla campagna 1991/1992 è pari a 353 523 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 3 giugno 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 39 del 15. 2. 1992, pag. 1. (3) GU n. L 208 del 3. 8. 1984, pag. 3. (4) GU n. L 338 del 27. 11. 1990, pag. 3. (5) GU n. L 84 del 4. 4. 1991, pag. 5. (6) GU n. L 288 dell'1. 11. 1984, pag. 52. (7) GU n. L 140 del 23. 5. 1992, pag. 11. (8) GU n. L 132 del 23. 5. 1990, pag. 5.