31992R1336

REGOLAMENTO (CEE) N. 1336/92 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l' offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 -

Gazzetta ufficiale n. L 145 del 27/05/1992 pag. 0007 - 0007


REGOLAMENTO (CEE) N. 1336/92 DEL CONSIGLIO del 18 maggio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l'articolo 73, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione ed eventualmente la consegna per il consumo diretto nei paesi terzi di cui sono originari;

considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 (2); che il periodo di validità della deroga è scaduto il 30 aprile 1992; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva di un accordo in materia, è opportuno prorogare di 6 mesi il periodo di validità di tale deroga,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1873/84 la data del 30 aprile 1992 è sostituita dal 31 ottobre 1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o maggio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 18 maggio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6). (2) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 527/92 (GU n. L 58 del 3. 3. 1992, pag. 4).