31992R1326

REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/92 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1992 che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole -

Gazzetta ufficiale n. L 140 del 23/05/1992 pag. 0026 - 0028


REGOLAMENTO (CEE) N. 1326/92 DELLA COMMISSIONE del 22 maggio 1992 che stabilisce modalità aggiuntive di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9,

considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha stabilito l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni, le albicocche, le pesche e le fragole;

considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissioone (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1023/92 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 24 maggio 1992; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, escluso il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti in oggetto, eccettuate le albicocche e le pesche, il periodo I; che, sulla base dei criteri succitati, risulta opportuno stabilire per le albicocche il periodo II dal 1 fino al 21 giugno 1992 e per le pesche il periodo II dal 25 maggio fino al 21 giugno; che, tenuto conto della variabilità del mercato di tali prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89;

considerando che è d'uopo rammentare l'applicabilità delle disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89 relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole nonché alle varie comunicazioni onde garantire il corretto funzionamento degli MCS;

considerando che la necessità di disporre di informazioni precise postula che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità;

considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie (6), la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1o luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Sono determinati in allegato i periodi previsti dall'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per i pomodori, le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole rientranti nei codici specificati nell'allegato stesso.

2. Per le albicocche di cui al codice NC 0809 10 00 e le pesche di cui al codice NC ex 0809 30 00

- i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché

- i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89

sono altresì indicati in allegato.

Articolo 2

1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, escluso il Portogallo, si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, ad eccezione degli articoli 5 e 7.

Tuttavia la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente.

2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, sono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente.

Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 25 maggio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 maggio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (5) GU n. L 108 del 25. 4. 1992, pag. 26. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione

Periodo compreso tra il 25 maggio e il 28 giugno 1992

Designazione delle merci Codice NC Periodo Pomodori 0702 00 90 I Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse da quelle a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Meloni 0807 10 90 I Fragole 0810 10 10 I Designazione delle merci Codice NC Massimali indicativi (in t) Periodo Albicocche 0809 10 00 25. 5 31. 5. 1992: I 1. 6 7. 6. 1992: 4 000 II 8. 6 14. 6. 1992: 4 000 II 15. 6 21. 6. 1992: 4 000 II 22. 6 28. 6. 1992: I Pesche ex 0809 30 00 25. 5 31. 5. 1992: 8 600 II 1. 6 7. 6. 1992: 8 000 II 8. 6 14. 6. 1992: 7 000 II 15. 6 21. 6. 1992: 6 500 II 22. 6 28. 6. 1992: I