REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/92 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1992 che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un' obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo) nel secondo semestre 1992 -
Gazzetta ufficiale n. L 122 del 07/05/1992 pag. 0016 - 0016
REGOLAMENTO (CEE) N. 1163/92 DELLA COMMISSIONE del 4 maggio 1992 che determina i tassi di interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali (regime di perfezionamento attivo) nel secondo semestre 1992 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 1999//85 del Consiglio, del 16 luglio 1985, relativo al regime di perfezionamento attivo (1), visto il regolamento (CEE) n. 2228/91 della Commissione, del 26 giugno 1991, che fissa talune disposizione d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1999/85 del Consiglio relativo al regime di perfezionamento attivo (2), in particolare l'articolo 62, paragrafo 4, lettera a), considerando che l'articolo 62, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2228/91 prevede che la Commissione determini i tassi d'interesse compensatori applicabili ove sorga un'obbligazione doganale relativa ai prodotti compensatori o alle merci tal quali, per compensare il vantaggio finanziario ingiustificato derivante dal differimento della data della nascita dell'obbligazione doganale in caso di mancata esportazione fuori del territorio doganale della Comunità; che tali tassi di interesse compensatori sono stati determinati per il secondo semestre 1992 in conformità con le regole fissate dal suddetto regolamento, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I tassi di interesse compensatori annui di cui all'articolo 62, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2228/91, applicabili dal 1o luglio al 31 dicembre 1992, sono i seguenti: Stati membri (in %) Belgio 9,37 Danimarca 9,31 Repubblica federale di Germania 9,30 Grecia 22,82 Spagna 12,70 Francia 9,60 Irlanda 10,17 Italia 11,94 Lussemburgo 9,37 Paesi Bassi 9,38 Portogallo 17,85 Regno Unito 10,66 Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o luglio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 188 del 20. 7. 1985, pag. 1. (2) GU n. L 210 del 31. 7. 1991, pag. 1.