31992R1156

Regolamento (CEE) n. 1156/92 del Consiglio del 28 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

Gazzetta ufficiale n. L 122 del 07/05/1992 pag. 0003 - 0003
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0022
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0022


REGOLAMENTO (CEE) N. 1156/92 DEL CONSIGLIO del 28 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1035/72 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che, a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (2), i controlli di conformità degli ortofrutticoli alle norme di qualità previste sono effettuati per campione; che, a norma dell'articolo 9 dello stesso regolamento, tale disposizione è applicabile anche ai prodotti importati;

considerando che dall'esperienza è emerso che vari paesi terzi sono in grado di far effettuare in condizioni soddisfacenti i controlli di conformità dei prodotti da parte dei propri servizi di controllo; che, per motivi di corretta gestione amministrativa e commerciale, è opportuno prevedere un riconoscimento di tali servizi per la realizzazione dei controlli di conformità come se fossero stati effettuati in una zona di spedizione comunitaria;

considerando che a tal fine è necessario completare l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1035/72,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, è aggiunto il testo seguente come secondo comma:

« Queste misure possono comprendere, per i prodotti destinati ad essere importati nella Comunità, il riconoscimento dei servizi ufficiali di controllo del paese terzo esportatore. I costi risultanti dai controlli decisi dalla Commissione sono a carico della Comunità. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 aprile 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) Parere reso il 10 aprile 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). (2) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8).