31992R1124

Regolamento (CEE) n. 1124/92 della Commissione, del 30 aprile 1992, concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 17/92

Gazzetta ufficiale n. L 117 del 01/05/1992 pag. 0103 - 0103
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0020
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0020


REGOLAMENTO (CEE) N. 1124/92 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1992 concernente il rilascio dei titoli d'importazione per alcuni prodotti trasformati a base di funghi originari dei paesi terzi e recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 17/92

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1796/91 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di funghi della specie Agaricos spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che, in virtù del regolamento (CEE) n. 17/92 della Commissione (3), il rilascio dei titoli d'importazione per le conserve di funghi coltivati originari dei paesi terzi è stato sospeso per le domande dei nuovi importatori inoltrate ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1007/90 della Commissione, del 22 giugno 1990, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni di funghi originarie di paesi terzi (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1123/92 (5);

considerando che l'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1707/90, nella versione modificata dal regolamento (CEE) n. 1123/92, assegna il 20 % della quantità globale prevista all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81 ai nuovi importatori; che ciò implica l'assegnazione ai nuovi importatori di una quantità di funghi più cospicua, eccedente sia la quantità di 5 200 t di conserve di funghi già assegnata a tali importatori sia la quantità già assegnata ai nuovi importatori nel quadro dei regolamenti (CEE) n. 3705/91 (6) e (CEE) n. 440/92 (7) della Commissione relativi a una misura di salvaguardia applicabile alle importazioni di funghi coltivati temporaneamente conservati; che è quindi opportuno ripristinare il rilascio dei titoli d'importazione ai nuovi importatori per i prodotti a base di funghi dei codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e NC 2003 10 30, per consentire importazioni fino a un volume corrispondente al 20 % della quantità globale di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli d'importazione ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 1407/90 sono nuovamente autorizzate a decorrere dal 4 maggio 1992.

I titoli sono rilasciati per una quantità massima di 6 072 t, peso netto, prodotto sgocciolato.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 17/92 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (2) Vedi pagina 98 della presente Gazzetta ufficiale. (3) GU n. L 3 dell'8. 1. 1992, pag. 5. (4) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34. (5) Vedi pagina 100 della presente Gazzetta ufficiale. (6) GU n. L 350 del 19. 12. 1991, pag. 40. (7) GU n. L 51 del 26. 2. 1992, pag. 6.