REGOLAMENTO (CEE) N. 1123/92 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità d' applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni dei funghi originari di paesi terzi -
Gazzetta ufficiale n. L 117 del 01/05/1992 pag. 0100 - 0102
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 42 pag. 0017
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 42 pag. 0017
REGOLAMENTO (CEE) N. 1123/92 DELLA COMMISSIONE del 30 aprile 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 1707/90 recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1796/81 per quanto riguarda le importazioni dei funghi originari di paesi terzi LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 426/86 del Consiglio, del 24 febbraio 1986, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1943/91 (2), in particolare l'articolo 14, paragrafo 3 e l'articolo 15, paragrafo 4, visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1122/92 (4), in particolare l'articolo 6, considerando che, in seguito alla modifica del regolamento (CEE) n. 1796/81, il quantitativo di funghi da importare con esenzione dall'importo supplementare di cui all'articolo 2 del regolamento suindicato è stato adattato per tener conto dei quantitativi importati di funghi conservati temporaneamente; che occorre pertanto adeguare la ripartizione di detto quantitativo tra i paesi fornitori; considerando che la modifica del quantitativo globale implica altresì una modifica dei quantitativi assegnati agli importatori tradizionali e ai nuovi importatori; che, per evitare domande eccessive da parte dei nuovi importatori, occorre limitare il numero di domande per operatore; considerando che la fissazione di un'unica percentuale di riduzione nel caso in cui venga superato il quantitativo disponibile implica la sospensione del rilascio dei titoli d'importazione; che è opportuno al riguardo precisare la competenza della Commissione; considerando che i quantitativi assegnati alla Polonia nell'ambito del presente regolamento corrispondono ai contingenti tariffari a dazio ridotto previsti per i funghi di cui trattasi nell'accordo di associazione con tale paese; che è quindi opportuno indicare nel titolo d'importazione che si applica il dazio ridotto e prevedere le disposizioni atte a garantire l'origine del prodotto al momento dell'immissione in libera pratica; considerando che occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 1707/90 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1989/91 (6); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1707/90 è così modificato: 1. L'articolo 1 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 1 L'immissione in libera pratica nella Comunità dei funghi della specie Agaricus spp. di cui ai codici NC 0711 90 40, NC 2003 10 20 e 2003 10 30, in esenzione da un importo supplementare, nel quadro del quantitativo globale determinato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, si effettua alle condizioni stabilite nel presente regolamento. » 2. L'articolo 2 è soppresso. 3. All'articolo 4, è aggiunto il seguente paragrafo 3: « 3. I prodotti originari della Polonia sono messi in libera pratica nella Comunità dietro presentazione del certificato EUR 1, rilasciato dalle competenti autorità polacche, conformemente al protocollo n. 4 dell'accordo interinale. » 4. All'articolo 5: - il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: « 4. Il quantitativo globale di cui all'articolo 1 è attribuito: a) per l'80 % agli operatori che hanno ottenuto titoli d'importazione per gli stessi prodotti nei tre anni "civili" precedenti; b) per il 20 % agli operatori che non soddisfano al requisito di cui alla lettera a). Tuttavia, qualora il quantitativo di cui alla lettera a) o alla lettera b) non sia oggetto di domande, o lo sia solo in parte, il volume disponibile è attribuito alle domande presentate dall'altro gruppo di operatori. L'attribuzione si effettua al più tardi il 31 ottobre dell'anno in corso. »; - il paragrafo 5 è sostituito dal testo seguente: « 5. a) Nessuna domanda di titolo presentata da un operatore di cui al paragrafo 4, lettera a) può vertere, per ciascun semestre, su un quantitativo superiore al 60 % della media della quantità annua dei titoli d'importazione rilasciati allo stesso operatore nei tre anni "civili" precedenti. b) Un operatore di cui al paragrafo 4, lettera b) non può presentare più di due domande per semestre. Tali domande non possono vertere su un quantitativo superiore all'8 % del quantitativo disponibile di cui alla stessa lettera b). L'operatore deve indicare nella casella 16 della domanda di titolo d'importazione se si tratta di conserve di funghi o di funghi conservati temporaneamente, precisando il codice NC o Taric. »; - il paragrafo 8 è sostituito dal seguente: « 8. Se i quantitativi richiesti superano il quantitativo disponibile, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione applicabile alle domande in causa e sospende il rilascio di titoli per le domande successive. » 5. È inserito l'articolo 7 bis seguente: « Articolo 7 bis Quando il paese di origine à la Polonia, i titoli d'importazione rilasciati alle condizioni stabilite dal presente regolamento recano nella casella 24 una delle seguenti diciture: - Acuerdo Polonia: Derechos de aduana reducidos tal como prevé el Acuerdo - Aftale Polen: Toldsat nedsat som fastsat i aftalen - Abkommen Polen: Im Abkommen vorgesehene ermaessigte Zollsaetze - Symfonia me tin Polonia: Meiomenoi dasmoi opos provlepontai sti symfonia - Agreement Poland: Reduced customs duties as provided for in the agreement - Accord Pologne: Droits de douane réduits comme prévu dans l'accord - Accordo Polonia: Diritti doganali ridotti come previsto nell'accordo - Overeenkomst Polen: Verlaagde douanerechten zoals voorzien in de overeenkomst - Acordo Polónia: Direitos aduaneiros reduzidos como previsto no acordo. » 6. L'allegato I è sostituito dal seguente: « ALLEGATO I Ripartizione del quantitativo fissato all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, in peso netto sgocciolato (in tonnellate) Paese fornitore 1992 1993 1994 1995 a decorrere dal 1996 Polonia 28 840 29 680 31 080 32 480 33 880 Cina 22 640 22 640 22 640 22 640 22 640 Corea del Sud 250 250 250 250 250 Taiwan 1 100 1 100 1 100 1 100 1 100 Altri 3 790 3 790 3 790 3 790 3 790 Riserva 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 » 7. L'allegato II è soppresso. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o maggio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 49 del 27. 2. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1. (4) Vedi pagina 98 della presente Gazzetta ufficiale. (5) GU n. L 158 del 23. 6. 1990, pag. 34. (6) GU n. L 178 del 6. 7. 1991, pag. 26.