REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/92 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1992 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole -
Gazzetta ufficiale n. L 108 del 25/04/1992 pag. 0026 - 0028
REGOLAMENTO (CEE) N. 1023/92 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 1992 che stabilisce le modalità complementari di applicazione del meccanismo complementare agli scambi (MCS) nel settore degli ortofrutticoli fra la Spagna e la Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985 per quanto riguarda i pomodori, le lattughe, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, visto il regolamento (CEE) n. 3210/89 del Consiglio, del 23 ottobre 1989, che stabilisce le norme generali di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi (1), in particolare l'articolo 9, considerando che il regolamento (CEE) n. 816/89 della Commissione (2) ha fissato l'elenco dei prodotti soggetti al meccanismo complementare applicabile agli scambi nel settore degli ortofrutticoli a decorrere dal 1° gennaio 1990; che tra questi prodotti rientrano i pomodori, le lattughe, le mele, le lattughe diverse, le cicorie scarole, le carote, i carciofi, i meloni e le fragole; considerando che il regolamento (CEE) n. 3944/89 della Commissione (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3308/91 (4), ha stabilito le modalità di applicazione del meccanismo complementare agli scambi di ortofrutticoli freschi, in appresso denominato « MCS »; considerando che il regolamento (CEE) n. 711/92 della Commissione (5) ha stabilito, per i prodotti succitati, i periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 fino al 26 aprile 1992; che le previsioni relative alle spedizioni destinate al mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, nonché la situazione del mercato, inducono a definire, per i prodotti di cui trattasi, eccettuate le fragole e i pomodori, un periodo I; che, sulla base di dette modalità, risulta opportuno stabilire per le fragole e i pomodori rispettivamente un periodo II e III e un periodo I e II fino al 24 maggio 1992; che, tenuto conto dell'estrema sensibilità del mercato di questi prodotti, è opportuno determinare massimali indicativi per periodi molto brevi, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 3210/89; considerando che è d'uopo disporre che si applichino le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative al controllo statistico e all'impiego di documenti di uscita per le spedizioni spagnole, nonché alle varie notifiche che gli Stati membri devono comunicare, onde garantire il corretto funzionamento dei MCS; considerando che, data la necessità di disporre di informazioni precise, è d'uopo prescrivere che le comunicazioni relative al controllo statistico degli scambi siano trasmesse alla Commissione con frequenza e regolarità; considerando che in applicazione dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie (6), la regolamentazione in vigore per la Spagna peninsulare si applica alla spedizione dei prodotti originari delle Isole Canarie verso le altre zone della Comunità a partire dal 1o luglio 1991; che di conseguenza i dati relativi ai prodotti canaresi devono essere presi in considerazione al momento dell'applicazione del regime del meccanismo complementare agli scambi; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. I periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 per le lattughe a cappuccio, le lattughe diverse da quelle a cappuccio, le cicorie scarole, le carote, i carciofi ed i meloni rientranti nei codici specificati in allegato, sono indicati nell'allegato stesso. 2. Per le fragole di cui al codici NC 0810 10 10 e 0810 10 90 e i pomodori di cui al codici NC 0702 00 10 e 0702 00 90, - i massimali indicativi previsti all'articolo 83, paragrafo 1 dell'atto di adesione, nonché - i periodi previsti all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 sono determinati nell'allegato. Articolo 2 1. Per le spedizioni dei prodotti di cui all'articolo 1 effettuate dalla Spagna a destinazione del mercato comunitario, eccettuato il Portogallo, si applicano le disposizioni del regolamento (CEE) n. 3944/89, esclusi gli articoli 5 e 7. Tuttavia, la comunicazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2 del citato regolamento ha luogo entro ciascun martedì relativamente ai quantitativi spediti nel corso della settimana precedente. 2. Le comunicazioni previste all'articolo 9, primo comma del regolamento (CEE) n. 3944/89, relative ai prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 2, sottoposti al periodo II o al periodo III, vengono trasmesse alla Commissione entro il martedì di ogni settimana per la settimana precedente. Durante l'applicazione del periodo I, le comunicazioni sono effettuate una volta al mese, entro il cinque di ogni mese per i dati del mese precedente; se del caso la comunicazione reca l'indicazione « nulla ». Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 27 aprile 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 312 del 27. 10. 1989, pag. 6. (2) GU n. L 86 del 31. 3. 1989, pag. 35. (3) GU n. L 379 del 28. 12. 1989, pag. 20. (4) GU n. L 313 del 14. 11. 1991, pag. 13. (5) GU n. L 75 del 21. 3. 1992, pag. 40. (6) GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1. ALLEGATO Fissazione dei periodi di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3210/89 e dei massimali di cui all'articolo 83 dell'atto di adesione Periodo compreso tra il 27 aprile e il 26 maggio 1992 Designazione delle merci Codice NC Periodo Lattughe a cappuccio 0705 11 10 I Lattughe diverse da quelle a cappuccio 0705 19 00 I Cicorie scarole ex 0705 29 00 I Carote ex 0706 10 00 I Carciofi 0709 10 00 I Meloni 0807 10 90 I Designazione delle merci Codice NC Massimali indicativi (in t) Periodo Fragole 0810 10 10 e 0810 10 90 27. 4 - 3. 5. 1992: 16 000 4 - 10. 5. 1992: 16 000 11 - 17. 5. 1992: 9 500 18 - 24. 5. 1992: 7 000 III III III II Pomodori 0702 00 10 e 0702 00 90 27. 4 - 3. 5. 1992: 5 000 4 - 10. 5. 1992: 5 000 11 - 17. 5. 1992: 5 000 18 - 24. 5. 1992: - II II II I