REGOLAMENTO (CEE) N. 904/92 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1992 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco -
Gazzetta ufficiale n. L 096 del 10/04/1992 pag. 0014 - 0015
REGOLAMENTO (CEE) N. 904/92 DELLA COMMISSIONE del 9 aprile 1992 che stabilisce i prezzi comunitari alla produzione per i garofani e le rose in applicazione del regime che disciplina taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione del dazi doganali preferenziali all'importazione di taluni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 3551/88 (2), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), considerando che, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, occorre stabilire due volte all'anno, entro il 15 maggio e entro il 15 ottobre, i prezzi comunitari alla produzione per i garofani a fiore singolo (standard), i garofani a fiore multiplo (spray), le rose a fiore grande e le rose a fiore piccolo, applicabili per periodi di due settimane; che, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione, del 17 marzo 1988, recante modalità di applicazione del regime applicabile all'importazione di tali prodotti (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 3556/88 (4), i prezzi delle rose sono stabiliti in base alla media dei corsi giornalieri rilevati per le varietà pilota di categoria di qualità I, nel corso del triennio precedente, sui mercati rappresentativi alla produzione; che per i garofani tali prezzi sono stabiliti alle stesso condizioni relativamente al tipo a fiore singolo (standard) e a fiore multiplo (spray); che per il calcolo della media sono esclusi i corsi che differiscono di oltre il 40 % dal corso medio rilevato sullo stesso mercato nello stesso periodo nel corso del triennio precedente; considerando che occorre stabilire i prezzi comunitari alla produzione per i periodi di due settimane validi al 1o novembre 1992 in base ai dati forniti dagli Stati membri; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 I prezzi comunitari alla produzione per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray), previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 4088/87, sono stabiliti nell'allegato per i periodi di due settimane dal 1o giugno al 1o novembre 1992. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 aprile 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 382 del 31. 12. 1987, pag. 22. (2) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 1. (3) GU n. L 72 del 18. 3. 1988, pag. 16. (4) GU n. L 311 del 17. 11. 1988, pag. 8. ALLEGATO Prezzi comunitari alla produzione (ECU/100 pezzi) Settimane Periodo Garofani a fiore singolo (standard) Garofani a fiore multiplo (spray) Rose a fiore grande Rose a fiore piccolo 23 / 24 1. 6 - 14. 6. 1992 12,45 12,91 23,54 11,59 25 / 26 15. 6 - 28. 6. 1992 11,31 12,41 17,83 9,51 27 / 28 29. 6 - 12. 7. 1992 8,14 11,06 17,18 8,28 29 / 30 13. 7 - 26. 7. 1992 8,09 9,73 17,20 7,76 31 / 32 27. 7 - 9. 8. 1992 8,93 9,45 16,80 7,46 33 / 34 10. 8 - 23. 8. 1992 10,71 9,40 16,27 8,06 35 / 36 24. 8 - 6. 9. 1992 12,24 9,98 18,56 8,57 37 / 38 7. 9 - 20. 9. 1992 13,40 10,66 22,05 10,00 39 / 40 21. 9 - 4. 10. 1992 13,67 10,85 23,60 11,36 41 / 42 5. 10 - 18. 10. 1992 13,46 11,33 29,39 11,85 43 / 44 19. 10 - 1. 11. 1992 19,43 12,36 32,85 13,80