31992R0841

Regolamento (CEE) n. 841/92 della Commissione, del 2 aprile 1992, che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 410/76, (CEE) n. 2501/87 e (CEE) n. 2468/72 per quanto riguarda alcune varietà di tabacco

Gazzetta ufficiale n. L 088 del 03/04/1992 pag. 0031 - 0035
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0196
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0196


REGOLAMENTO (CEE) N. 841/92 DELLA COMMISSIONE

del 2 aprile 1992

che modifica i regolamenti (CEE) n. 1727/70, (CEE) n. 1728/70, (CEE) n. 2603/71, (CEE) n. 410/76, (CEE) n. 2501/87 e (CEE) n. 2468/72 per quanto riguarda alcune varietà di tabacco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1737/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 6, l'articolo 3, paragrafo 3, primo comma, l'articolo 5, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 10 e l'articolo 7, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1467/70 del Consiglio, del 20 luglio 1970, che fissa talune norme generali per l'intervento nel settore del tabacco greggio (3), in particolare l'articolo 1,

considerando che il regolamento (CEE) n. 1738/91 del Consiglio (4) prevede, tra l'altro, di completare la denominazione della varietà n. 1 Badischer Geudertheimer aggiungendovi gli ibridi Pereg e Korso, di aggiungere alla varietà n. 2 Badischer Burley E i termini « e ibridi derivati » e alla varietà n. 3 Virgin D i termini « e ibridi derivati », per tener conto dell'unificazione tedesca; che è opportuno modificare gli allegati dei regolamenti le cui disposizioni si riferiscono alle denominazioni e alle caratteristiche delle diverse varietà di tabacco, segnatamente i regolamenti:

- (CEE) n. 1727/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, relativo alle modalità d'intervento nel settore del tabacco greggio (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91 (6);

- (CEE) n. 1728/70 della Commissione, del 25 agosto 1970, che fissa le tabelle di maggiorazioni e riduzioni nel settore del tabacco greggio (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

- (CEE) n. 2603/71 della Commissione, del 6 dicembre 1971, relativo alle modalità di conclusione dei contratti di prima trasformazione e di condizionamento dei tabacchi detenuti dagli organismi d'intervento (8), modificato dal regolamento (CEE) n. 838/91;

- (CEE) n. 410/76 della Commissione, del 23 febbraio 1976, che fissa il tasso massimo delle perdite di peso ammesse in sede di controllo delle operazioni di prima trasformazione e di condizionamento del tabacco (9), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

- (CEE) n. 2501/87 della Commissione, del 24 giugno 1987, che fissa le caratteristiche di ciascuna delle varietà di tabacco della produzione comunitaria (10), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 838/91;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 della Commissione (11), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3349/87 (12), sono elencati i centri di raccolta e i centri di trasformazione e di ammasso; che, tenuto conto dell'unificazione tedesca, è opportuno adattare tale allegato alla nuova situazione creatasi, modificando in conseguenza detto regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Negli allegati I, II, IV e V del regolamento (CEE) n. 1727/70, negli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 1728/70, nonché nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2603/71 e del regolamento (CEE) n. 410/76, i termini che designano le varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 sono sostituiti dai termini seguenti:

« 1. Badischer Geudertheimer, Pereg e Korso.

2. Badischer Burley E e ibridi derivati.

3. Virginia D e ibridi derivati. »

Articolo 2

Le descrizioni delle varietà classificate con i numeri d'ordine 1, 2 e 3 che figurano nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2501/87 sono sostituite dalle descrizioni che figurano nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2468/72 è aggiunto negli elenchi dei centri di raccolta e centri di trasformazione e di ammasso della Germania il seguente centro: « 4371 Glauzig ».

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica per la prima volta al tabacco del raccolto 1991.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 aprile 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

Varietà n. 1: Badischer Geudertheimer, Pereg, Korso >SPAZIO PER TABELLA>

Varietà n. 2: Badischer Burley E e ibridi derivati

>SPAZIO PER TABELLA>

Varietà n. 3: Virginia D

>SPAZIO PER TABELLA>