31992R0816

Regolamento (CEE) n. 816/92 del Consiglio, del 31 marzo 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 01/04/1992 pag. 0083 - 0084
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0183
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0183


REGOLAMENTO (CEE) N. 816/92 DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 804/68 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il regime di prelievo supplementare istituito all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 374/92 (4), scade il 31 marzo 1992; che un nuovo regime applicabile fino all'anno 2000 deve essere stabilito nell'ambito della riforma della PAC; che occorre pertanto, nell'intervallo, prorogare l'attuale regime per un nono periodo di dodici mesi; che, conformemente alle proposte della Commissione, il quantitativo globale fissato ai sensi del presente regolamento potrebbe essere ridotto per il suddetto periodo, in cambio di un'indennità, al fine di proseguire l'azione di risanamento già intrapresa;

considerando che la sospensione temporanea di una parte dei quantitativi di riferimento dal quarto all'ottavo periodo di dodici mesi, ai sensi del regolamento (CEE) n. 775/87 (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3643/90 (6), è stata resa necessaria a causa della situazione del mercato; che la persistenza della situazione eccedentaria esige che il 4,5 % dei quantitativi di riferimento delle consegne non sia computato per il nono periodo nei quantitativi globali garantiti; che nell'ambito della riforma della PAC il Consiglio deciderà in via definitiva il futuro di detti quantitativi; che in tale prospettiva è opportuno precisare l'importo dei quantitativi in questione per ogni Stato membro;

considerando che è stato ammesso che l'applicazione del regime di controllo della produzione lattiera non deve porre in discussione la ristrutturazione delle aziende agricole nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca; che le difficoltà incontrate richiedono una proroga, per un periodo supplementare, degli snellimenti apportati al regime per detto territorio, garantendo al contempo che solo tale territorio ne sia beneficiario,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 è così modificato:

1) nel paragrafo 1, primo comma, i termini « per otto periodi . . . » sono sostituiti da « per nove periodi . . . »;

2) è aggiunto il paragrafo seguente:

« 1 ter. Per quanto riguarda le aziende situate nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca e per il nono periodo di dodici mesi, può essere attribuito provvisoriamente il quantitativo di riferimento a condizione che tale quantitativo non venga modificato nel corso di detto periodo. »;

3) nel paragrafo 3 è aggiunta la lettera seguente:

« g) per il periodo di dodici mesi dal 1° aprile 1992 al 31 marzo 1993 il quantitativo globale è fissato come segue, in migliaia di tonnellate fatta salva, tenuto conto delle proposte della Commissione nel quadro della riforma della PAC, una riduzione, nel corso di tale periodo, dell'1 % calcolato sui quantitativi di cui al secondo comma del presente paragrafo:

Belgio 2 881,036 Danimarca 4 369,390 Germania 27 154,205 (1) Grecia 520,615 Spagna 4 361,750 Francia 23 042,430 Irlanda 4 725,600 Italia 8 224,210 Lussemburgo 237,175 Paesi Bassi 10 709,205 Portogallo 1 743,420 Regno Unito 13 702,993 I quantitativi di cui al regolamento (CEE) n. 775/87 non riportati nel primo comma sono i seguenti, espressi in migliaia di tonnellate:

Belgio 144,495 Danimarca 219,690 Germania 1 360,215 (2) Grecia 24,165 Spagna 209,250 Francia 1 153,530 Irlanda 237,600 Italia 395,910 Lussemburgo 11,925 Paesi Bassi 539,055 Regno Unito 689,831 (1) Di cui 6 157,620 per le consegne agli acquirenti stabiliti nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

(2) Di cui 306,18 nel territorio dell'ex Repubblica democratica tedesca.

Il Consiglio deciderà definitivamente sul futuro di questi quantitativi nel quadro della riforma della PAC. »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1° aprile 1992.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA