31992R0738

Regolamento (CEE) n. 738/92 del Consiglio, del 23 marzo 1992, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

Gazzetta ufficiale n. L 082 del 27/03/1992 pag. 0001 - 0011
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0169
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0169


REGOLAMENTO (CEE) N. 738/92 DEL CONSIGLIO del 23 marzo 1992 che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2423/88 del Consiglio, dell'11 luglio 1988, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping o di sovvenzioni da parte di paesi non membri della Comunità economica europea (1), in particolare l'articolo 12,

visto che in data 18 dicembre 1991 la Commissione ha informato il consiglio di associazione CEE-Turchia, in conformità dell'articolo 47, paragrafo 1 del protocollo addizionale all'accordo che crea un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia (2) e che il consiglio di associazione non ha preso alcuna decisione a questo proposito entro il termine fissato all'articolo 47, paragrafo 2 di detto protocollo,

avendo informato il consiglio di associazione CEE-Turchia, conformemente all'articolo 47, paragrafo 2 del protocollo addizionale,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del comitato consultivo a norma del regolamento suddetto,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

(1) Con il regolamento (CEE) n. 2818/81 (3), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia e ha chiuso il procedimento antidumping relativo ai filati di cotone originari dell'India e della Tailandia. Con il regolamento (CEE) n. 171/92 (4), il Consiglio ha prorogato il dazio per un periodo massimo di due mesi.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

(2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio, le parti interessate che ne hanno fatto richiesta sono state sentite dalla Commissione. Le parti hanno inoltre comunicato per iscritto le proprie osservazioni sulle risultanze.

(3) Le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi garantiti a titolo di dazio provvisorio. È stato fissato un periodo entro cui le parti potevano comunicare le loro osservazioni sulle informazioni ricevute.

(4) Le osservazioni scritte e orali presentate dalle parti sono state prese in considerazione e le risultanze della Commissione sono state opportunamente modificate per tenerne conto.

(5) Alcuni produttori di filati di cotone nei paesi esportatori si sono manifestati e hanno dichiarato di non aver effettuato esportazioni di tali prodotti nella Comunità durante il periodo di riferimento, affermando tuttavia di aver iniziato ad esportare dopo tale periodo oppure di aver intenzione di esportare in futuro. Tali società hanno chiesto alla Commissione di tener conto della loro situazione specifica.

(6) Data la complessità della procedura e per gli altri motivi indicati nel considerando 11 del regolamento (CEE) n. 2818/91, non è stato possibile concludere l'inchiesta entro il termine indicato nell'articolo 7, paragrafo 9, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

C. PRODOTTO IN ESAME

(7) Nelle risultanze provvisorie [considerando da 4 a 6 del regolamento (CEE) n. 2818/91] la Commissione ha accertato che i diversi tipi di filati di cotone, che si differenziano essenzialmente per lo spessore, hanno caratteristiche fisiche molto simili e sono stati prodotti con la stessa tecnologia e lo stesso tipo di macchinari. Tali filati sono inoltre sostanzialmente intercambiabili in termini di applicazioni finali. Le risultanze della Commissione non sono state concretamente contestate dai produttori/esportatori. Alcune parti hanno tuttavia riaffermato che determinati tipi di filati di cotone da essi esportati nella Comunità erano di qualità diversa rispetto ai prodotti fabbricati e venduti dall'industria comunitaria e che quindi non dovevano essere considerati come prodotti simili.

(8) La Commissione, dopo aver riesaminato la domanda, ha accertato che le differenze qualitative non incidono in misura significativa sulle caratteristiche fisiche o sugli impieghi dei diversi tipi di filati di cotone importati rispetto a quelli fabbricati nella Comunità.

Il Consiglio conferma pertanto la conclusione secondo cui i filati di cotone fabbricati e venduti dall'industria comunitaria devono essere considerati « prodotti simili », ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12 del regolamento (CEE) n. 2423/88 ai prodotti fabbricati e venduti sui mercati interni dei singoli paesi esportatori interessati, nonché ai prodotti fabbricati ed esportati nella Comunità.

(9) Un produttore/esportatore brasiliano ha affermato che le proprie esportazioni di filati di cotone avvolti in bobine, da sottoporre ad un'ulteriore lavorazione (quale la tintura) dopo essere stati importati nella Comunità, non dovrebbero rientrare nell'ambito della presente procedura.

Il produttore/esportatore ha sostenuto che, mentre la denuncia si riferiva unicamente ai filati di cotone non condizionati per la vendita al minuto, il prodotto in questione era destinato alla vendita al minuto per la lavorazione a maglia a domicilio e non era adatto ad impieghi industriali, quali la tessitura o la lavorazione a maglia con macchinari industriali. Inoltre, secondo il produttore/esportatore, gli impianti utilizzati per produrre questo particolare tipo di filato di cotone non potevano, se non con modifiche costose, essere impiegati per la produzione di filati di cotone per uso industriale.

L'esportatore ha pertanto chiesto di escludere questo tipo di prodotto dall'applicazione di eventuali dazi antidumping.

La Commissione, dopo aver consultato un istituto specializzato per determinare le effettive caratteristiche e gli eventuali impieghi del filato di cotone in questione, ha accertato che il prodotto è in effetti adatto ad applicazioni industriali speciali, che sono regolarmente effettuate nella Comunità. È stato inoltre accertato che i macchinari utilizzati per fabbricare questo tipo di filato di cotone potevano essere destinati ad altri tipi di produzione, senza modifiche significative in termini di costi. La Commissione ritiene pertanto che il prodotto in questione rientri nell'ambito della procedura e il Consiglio conferma tale conclusione.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(10) Alcuni produttori/esportatori hanno affermato che i produttori comunitari sottoposti all'inchiesta della Commissione non rappresentavano pienamente l'industria comunitaria dei filati di cotone.

Nel considerando 7 del regolamento (CEE) n. 2818/91, la Commissione ha delineato il metodo seguito per l'inchiesta relativa all'industria comunitaria e ha indicato i motivi che giustificano tale scelta. Secondo la Commissione le società selezionate in base a criteri inerenti alle dimensioni e alla situazione geografica sono rappresentative.

Il Consiglio conferma il metodo scelto dalla Commissione.

E. PRODUTTORI/ESPORTATORI

(11) Riguardo alla selezione degli esportatori effettuata dalla Commissione per determinare valori normali, sono state fatte le obiezioni seguenti:

- un produttore/esportatore turco che aveva cooperato, ma che non è stato sottoposto ai controlli in loco, ha sostenuto che il metodo impiegato dalla Commissine non è previsto nel regolamento (CEE) n. 2423/88. Ha pertanto chiesto che la propria situazione specifica fosse esaminata ai fini della determinazione del dumping;

- alcuni importatori hanno sostenuto che gli esportatori selezionati per i controlli non erano pienamente rappresentativi delle altre società che avevano cooperato.

(12) La Commissione rileva che tanto il regolamento (CEE) n. 2423/88, quanto il codice antidumping del GATT non specificano che tutti i produttori/esportatori debbono essere sottoposti all'inchiesta ai fini della determinazione del valore normale. La Commissione, secondo una prassi normalmente seguita anche dai servizi competenti degli altri membri del GATT che hanno aderito al codice, nei casi in cui sono coinvolti numerosi esportatori seleziona le società che complessivamente possono essere considerate rappresentative. Nella fattispecie i criteri applicati dalla Commissione garantiscono la rappresentatività delle industrie selezionate, come risulta dal considerando 8 del regolamento (CEE) n. 2818/91.

Il metodo impiegato dalla Commissione è stato inoltre approvato anticipatamente da tutte le associazioni nazionali che rappresentavano le società in questione, compresa l'associazione turca.

Per quanto riguarda la domanda del produttore/esportatore turco che ha chiesto di essere sottoposto singolarmente all'inchiesta, la Commissione ricorda che, prima dei controlli in loco in Turchia, aveva offerto tale opportunità a tutti gli esportatori che ne avessero fatto richiesta e quindi anche all'esportatore in questione, che tuttavia in tale fase della procedura non si era manifestato. La domanda in questione è stata inoltre ricevuta molto tempo dopo l'adozione delle misure provvisorie e, se la Commissione avesse svolto un nuovo controllo in loco, la conclusione dell'inchiesta avrebbe subito un ritardo eccessivo.

Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma la posizione della Commissione.

F. VALORE NORMALE

a) Generalità

(13) Ai fini delle risultanze definitive, il valore normale è stato determinato in linea di massima con gli stessi metodi impiegati per la determinazione provvisoria del dumping, dopo aver preso in considerazione i nuovi elementi e le argomentazioni presentati dalle parti.

b) Brasile

(14) Due esportatori brasiliani sottoposti a controllo hanno sostenuto che la Commissione aveva concluso erroneamente che le vendite di filati di cotone sul mercato interno in alcuni mesi del 1989 erano state effettuate in perdita. Tali esportatori hanno contestato il fatto che la Commissione abbia dedotto il costo del credito ai clienti dai prezzi di vendita sul mercato interno ai fini del confronto tra questi ultimi e il costo di produzione dei filati di cotone, in quanto i costi inerenti al finanziamento erano compresi nei costi di produzione.

Per determinare se le vendite sul mercato interno fossero state effettuate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2423/88, la Commissione ha dovuto accertare se le vendite erano remunerative. A tal fine, il costo di produzione è stato calcolato tenendo conto di tutti i costi, compresi quelli inerenti al finanziamento della produzione. L'importo così ottenuto è stato in seguito confrontato con i prezzi di vendita franco fabbrica sul mercato interno. Dato che tali prezzi, per definizione, non comprendono il credito ai clienti, dai prezzi di fattura sono stati dedotti gli importi relativi al credito.

Il Consiglio conferma che il calcolo della Commissione è corretto.

(15) Per quanto riguarda i produttori/esportatori brasiliani che non avevano cooperato, la Commissione aveva accertato che, ai fini delle conclusioni provvisorie, il livello di cooperazione era insufficiente per considerare rappresentative le risultanze dell'inchiesta. Il valore normale è stato pertanto determinato in base ai dati relativi ai costi di produzione forniti dall'industria comunitaria ricorrente ai quali è stato aggiunto un adeguato margine di profitto.

I produttori/esportatori brasiliani in questione hanno mosso obiezioni, sostenendo che il valore normale determinato in base ai dati contenuti nella denuncia era il risultato di una semplice valutazione e che il calcolo avrebbe dovuto essere effettuato in base a dati obiettivi, che potevano essere ottenuti da fonti indipendenti quali listini ufficiali dei prezzi e statistiche delle importazioni.

(16) La Commissione ha riesaminato la situazione alla luce di tali osservazioni e ha accettato di utilizzare i dati relativi a determinati costi, per quanto riguarda i filati di cotone brasiliani, che erano contenuti in una pubblicazione specializzata che, nella fattispecie, può essere considerata una fonte attendibile.

Nei confronti dei produttori/esportatori brasiliani che non hanno cooperato la Commissione ha costruito il valore normale utilizzando, per i costi inerenti alla materia prima e per i profitti, la media ponderata dei dati relativi alle società che hanno cooperato, mentre tutti gli altri costi sono stati calcolati in funzione dei dati ottenuti dalla rivista suddetta.

c) Egitto

(17) Per i motivi esposti nel considerando 13, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2818/91, la Commissione ha calcolato il valore normale costruito relativo ai filati di cotone di origine egiziana. Tutti gli esportatori egiziani hanno contestato tale calcolo, sostenendo che il valore normale avrebbe dovuto essere determinato in base agli effettivi prezzi di vendita sul mercato interno.

Gli esportatori hanno inoltre sostenuto che, qualora si debbano applicare i valori costruiti, il costo del cotone importato dai paesi terzi (fatturato in dollari) avrebbe dovuto essere calcolato in base al tasso di cambio speciale in vigore nel periodo dell'inchiesta per le transazioni relative al cotone greggio.

I produttori/esportatori egiziani hanno infine sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto di determinati elementi di costo, quali la percentuale degli scarti derivanti dal processo di produzione e il valore degli scarti stessi successivamente utilizzati.

(18) Un produttore/esportatore egiziano, che aveva sostenuto le osservazioni di cui sopra, ha inoltre contestato i risultati del controllo, affermando che la sua struttura produttiva era del tutto simile a quella di altri produttori/esportatori egiziani, nei cui confronti era stato determinato un margine di dumping inferiore. Il produttore/esportatore in questione ha inoltre affermato che i costi di produzione, eccessivamente elevati nel 1989, sono diminuiti negli anni successivi e che i prezzi all'esportazione dei filati di cotone egiziani erano in aumento dal 1989.

(19) Per quanto riguarda il ricorso al valore normale costruito per i filati di cotone originari dell'Egitto, le parti interessate hanno presentato le stesse argomentazioni già formulate ai fini della determinazione preliminare. Il Consiglio conferma pertanto che il metodo seguito dalla Commissione e delineato nel considerando 13 del regolamento (CEE) n. 2818/91 è giustificato.

(20) Riguardo al tasso di cambio impiegato per il calcolo del costo del cotone importato, la Commissione ha accertato che la domanda dei produttori/esportatori egiziani era giustificata. Il costo è stato pertanto ricalcolato e con l'introduzione di tale modifica si è ottenuto un valore normale inferiore.

(21) Riguardo ai costi di produzione dei filati di cotone egiziani, la Commissione ha riesaminato i propri calcoli e ha introdotto le modifiche necessarie per tener debitamente conto delle domande relative al valore degli scarti. È stato in tal modo ottenuto un valore normale inferiore.

(22) La Commissione ritiene che le obiezioni di cui al considerando 18 siano infondate, dato che le differenze tra i valori normali sono dovute alle differenze tra i costi di produzione accertati nel corso dell'inchiesta. Inoltre, per determinare l'esistenza di pratiche di dumping, non possono essere presi in considerazione fattori relativi ad un periodo diverso da quello dell'inchiesta. Il Consiglio conferma la posizione della Commissione.

d) Turchia

(23) Due produttori/esportatori turchi hanno sostenuto che nel calcolo del costo di produzione e nella determinazione del profitto erano stati fatti alcuni errori. È stato accertato che le domande erano giustificate e i valori normali sono stati debitamente modificati.

e) Ricorrenti

(24) I ricorrenti hanno contestato i risultati provvisori della Commissione relativi al valore normale, sostenendo, tra l'altro, che la Commissione avrebbe dovuto costruire il valore normale nei confronti di tutti gli esportatori. Inoltre, nei casi in cui sono stati determinati i valori costruiti, i ricorrenti hanno contestato i risultati dei calcoli della Commissione, facendo riferimento alle cifre indicate in pubblicazioni specializzate.

La Commissione non può accettare tali osservazioni. I valori normali, infatti, possono essere costruiti soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni definite nell'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88 e la presente procedura è stata svolta conformemente a tali disposizioni. I valori normali sono stati inoltre calcolati in base ai costi verificati nel corso dell'inchiesta e tali dati hanno carattere prioritario rispetto alle informazioni che non sono state soggette a verifiche analoghe.

Il Consiglio conferma le opinioni della Commissione a questo proposito,

a) Generalità

(25) Fatta eccezione per la lettera b) seguente, non sono state fatte obiezioni in merito alla determinazione dei prezzi all'esportazione. Il Consiglio conferma pertanto tali risultanze.

b) Brasile

(26) Gli esportatori brasiliani hanno ribadito l'argomentazione di cui al considerando 17 del regolamento (CEE) n. 2818/91. Essi sostengono che l'applicazione del tasso di cambio ufficiale di 1 novo cruzado per 1 dollaro USA, nel primo trimestre 1989, aveva fatto diminuire i prezzi all'esportazione, creando artificialmente una situazione di dumping, poiché nello stesso periodo l'inflazione aveva provocato il costante aumento dei prezzi sul mercato brasiliano.

(27) Tale affermazione è stata sostenuta dalle autorità brasiliane, che hanno confermato che nel primo trimestre del 1989 il tasso di cambio tra il novo cruzado e il dollaro USA era stato congelato per motivi di politica economica interna.

Le autorità brasiliane hanno sostenuto che, in seguito alla situazione eccezionale del paese, l'impiego del tasso di cambio ufficiale applicabile in tale periodo ha impedito un equo confronto tra il valore normale e i prezzi all'esportazione. Le autorità hanno pertanto chiesto di adeguare il tasso di cambio in modo da tener pienamente conto dell'effettiva svalutazione del novo cruzado nel 1989, secondo il tasso di inflazione registrato in Brasile.

(28) La decisione delle autorità competenti di fissare il tasso di cambio della valuta di un paese terzo non può essere soggetta alla valutazione delle istituzioni comunitarie nell'ambito di una procedura antidumping. Secondo la normale prassi della Commissione, confermata dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, è impiegato il tasso di cambio ufficiale applicato nelle transazioni commerciali internazionali. L'adeguamento del tasso di cambio ai fini dei calcoli del dumping sarebbe improprio e contrario al principio della neutralità riguardo agli aspetti monetari dei procedimenti antidumping.

Il Consiglio conferma tale posizione e ritiene pertanto che la domanda sia inaccettabile.

H. CONFRONTO

(29) Le parti interessate non hanno presentato nuove argomentazioni sul metodo applicato dalla Commissione nel confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, come risulta nei considerando 18, 19 e 20 del regolamento (CEE) n. 2818/91. Il Consiglio conferma pertanto tale metodo.

I. MARGINE DI DUMPING

a) Produttori/esportatori che hanno cooperato

(30) Riguardo al confronto tra i valori normali relativi ai filati di cotone venduti sul mercato interno dai produttori/esportatori che hanno cooperato e i corrispondenti prezzi all'esportazione nella Comunità, dall'esame definitivo dei fatti risulta l'esistenza di pratiche di dumping per i filati di cotone originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia. I margini di dumping relativi ai singoli produttori/esportatori che hanno cooperato e presso cui sono stati effettuati i controlli sono stati determinati in funzione dell'importo di cui il valore normale supera il prezzo all'esportazione nella Comunità.

I margini di dumping relativi ai produttori/esportatori che hanno cooperato e che non sono stati sottoposti a controlli sono stati determinati secondo il metodo enunciato nel considerando 8 del regolamento (CEE) n. 2818/91.

(31) I margini di dumping, espressi in percentuale del valore totale cif del prodotto in questione, variavano secondo i singoli esportatori:

- i) Brasile

Fábrica de Rendas Arp SA 7,0 % Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil 15,8 % Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,1 %.

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società suddette è del 12,9 %.

- ii) Egitto

Misr El Amria Spinning & Weaving Co. 0,4 % Misr Iran Textile Co. « Miratex » 0,1 % Misr Shebin El Kom For Spinning & Weaving (Shebintex) 0,1 % Unirab Spinning & Weaving Co. 0,0 %

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società suddette è dello 0,1 %. Tal margini possono essere considerati minimi.

- iii) Turchia

Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AS 5,6 % Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS) 12,1 % Yidas 4,9 % Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS) 7,7 % Taris (Tarim Satis Kooperatifleri Birli Keri) 8,6 % Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii As 9,5 %

La media ponderata dei margini di dumping accertati per le società suddette è del 9,0 %.

b) Produttori/esportatori che non hanno cooperato

(32) Ai fini delle risultanze provvisorie il dumping relativo ai produttori/esportatori che non hanno risposto al questionario della Commissione, né si sono manifestati altrimenti, è stato determinato in base agli elementi disponibili, in conformità delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (CEE) n. 2423/88.

Nei confronti dei produttori/esportatori della Turchia che non hanno cooperato la Commissione ha ritenuto opportuno applicare il margine di dumping più elevato tra quelli accertati.

Il Consiglio conferma tale conclusione, dato che non sono stati presentati nuovi elementi di prova per dimostrare che il margine di dumping relativo ai produttori/esportatori che non hanno cooperato fosse effettivamente inferiore al margine di dumping più elevato tra quelli accertati nei confronti delle società che avevano cooperato.

(33) Il margine di dumping relativo ai produttori/esportatori brasiliani che non hanno cooperato e che deriva dal nuovo calcolo del valore normale, come risulta dal considerando 16, è del 16,6 %.

(34) Il Consiglio ha inoltre esaminato la situazione dei produttori di filati di cotone dei paesi esportatori interessati che non hanno effettuato esportazioni nella Comunità durante il periodo di riferimento e che hanno iniziato o che hanno intenzione di iniziare le esportazioni dopo tale periodo (i cosiddetti « nuovi arrivati »). Il Consiglio rileva che la Commissione è disposta ad avviare quanto prima una procedura di riesame nei confronti degli esportatori che forniscano alla Commissione elementi di prova sufficienti per dimostrare di non aver effettuato esportazioni di filati di cotone nella Comunità nel periodo di riferimento, di aver iniziato o di aver intenzione di iniziare tali esportazioni dopo detto periodo e di non essere in alcun modo collegati agli esportatori soggetti al dazio antidumping.

J. PREGIUDIZIO

a) Cumulo

(35) Nelle risultanze provvisorie, la Commissione aveva concluso che gli effetti delle importazioni in dumping dei prodotti originari del Brasile, dell'Egitto e della Turchia dovevano essere valutati cumulativamente. Alcuni esportatori ed importatori hanno contestato tale conclusione.

(36) La Commissione osserva che le risultanze provvisorie si basavano sulla normale prassi delle istituzioni comunitarie che considerano cumulativamente le importazioni da diversi paesi quando i prodotti importati sono in concorrenza tra di loro e con i prodotti simili dell'industria comunitaria e quando i volumi delle importazioni in dumping non sono trascurabili.

Il Consiglio ritiene che, nella fattispecie, tali condizioni siano soddisfatte per le importazioni dal Brasile e dalla Turchia e che le importazioni dall'Egitto, nei cui confronti non è stato determinato a titolo definitivo un margine di dumping significativo, non debbano essere prese in considerazione ai fini della determinazione del pregiudizio.

(37) Gli esportatori brasiliani hanno affermato che le loro esportazioni non dovevano essere considerate cumulativamente con quelle provenienti da altri paesi, in quanto il volume di tali esportazioni nel 1989 non corrispondeva a quello considerato dalla Commissione nelle risultanze provvisorie e poteva essere considerato trascurabile. A questo proposito gli esportatori hanno fornito alla Commissione le statistiche ufficiali brasiliane relative alle esportazioni di filati di cotone nella Comunità, dalle quali risultava che il volume complessivo delle esportazioni era effettivamente inferiore a quello indicato dall'Eurostat.

(38) La Commissione ha nuovamente esaminato la questione e conferma che i dati utilizzati, corrispondenti alle cifre Eurostat, sono esatti.

Il Consiglio conferma tale conclusione.

(39) Gli esportatori brasiliani hanno inoltre sostenuto che la loro quota di mercato nel 1989 era inferiore a quella presa in esame dalla Commissione nelle risultanze provvisorie. Gli esportatori hanno sostenuto che, rispetto ad un consumo globale comunitario pari a 1 728 571 tonnellate di filati di cotone nel 1989, la quota di mercato dei prodotti originari del Brasile non superava l'1,55 %.

La Commissione rileva che, come risulta nel considerando 28 del regolamento (CEE) n. 2818/91, nel 1989 il consumo globale nella Comunità ammontava a 1 184 000 tonnellate e che pertanto la quota di mercato delle importazioni in dumping dal Brasile corrispondeva al 2,25 %, percentuale che non può essere considerata trascurabile.

(40) Il Consiglio conferma dette risultanze e conclude che gli effetti delle importazioni dal Brasile e dalla Turchia devono essere considerati cumulativamente.

b) Volume e quote di mercato delle importazioni in dumping

(41) Come risulta dal punto 36, ai fini delle risultanze definitive il volume e la quota di mercato delle importazioni in dumping devono riferirsi ai prodotti esportati dal Brasile e dalla Turchia. Per il periodo compreso tra il 1986 e il 1989 le importazioni in dumping dai due paesi suddetti erano approssimativamente di 111 305 tonnellate nel 1986, 120 682 tonnellate nel 1987, 117 824 tonnellate nel 1988 e 104 130 tonnellate nel 1989. La quota di mercato degli esportatori brasiliani e turchi considerati complessivamente era pari al 9,6 % nel 1986, al 9,3 % nel 1987, al 9,8 % nel 1988 e all'8,7 % nel 1989.

Il Consiglio conferma tali risultanze.

c) Sottoquotazione dei prezzi delle importazioni in dumping

(42) Dato che le parti interessate non hanno comunicato alcuna osservazione, il Consiglio conferma le risultanze e le conclusioni della Commissione enunciate nei considerando 31 e 32 del regolamento (CEE) n. 2818/91.

d) Altri indicatori economici pertinenti

(43) Nelle risultanze provvisorie [considerando da 33 a 40 del regolamento (CEE) n. 2818/91] la Commissione ha concluso che l'industria comunitaria aveva subito un pregiudizio sostanziale, che si era manifestato principalmente con una brusca flessione dei prezzi di vendita, con perdite finanziarie, particolarmente nel 1988 e nel 1989, con la mancanza di utili sul capitale investito, nonché con la chiusura di numerosi impianti e un sensibile calo dell'occupazione.

(44) La Commissione non ha ricevuto nuovi elementi di prova in merito alle risultanze sul pregiudizio. Gli esportatori interessati hanno tuttavia obiettato che alcuni indicatori economici pertinenti relativi all'industria comunitaria, quali l'andamento della produzione e della quota di mercato, dimostravano che l'industria non aveva subito un pregiudizio sostanziale. I produttori/esportatori hanno messo in evidenza che i produttori comunitari soggetti all'inchiesta nel periodo 1986-1989 hanno aumentato la produzione del 5 %, mentre la loro quota di mercato è passata dal 19,5 % al 20,5 % e l'indice di utilizzazione degli impianti è rimasto stabile. Gli investimenti dell'industria comunitaria ammontavano inoltre a 542 milioni di ecu in soli due anni.

(45) La Commissione ritiene che, come stabilisce il regolamento (CEE) n. 2423/88, gli indicatori economici pertinenti ai fini della determinazione del pregiudizio non debbano essere valutati isolatamente in quanto l'esame di uno o più indicatori può non fornire elementi decisivi. La Commissione riconosce che, nell'analisi di tali fattori, le cifre relative all'andamento della produzione e della quota di mercato dell'industria comunitaria non erano sostanzialmente negative per il periodo tra il 1986 e il 1989. Tali cifre devono tuttavia essere valutate in stretto collegamento con quelle relative ad altri indicatori essenziali quali redditività, investimenti, chiusura di impianti e occupazione.

Come risulta dal regolamento (CEE) n. 2818/91 della Commissione, tra il 1986 e il 1989 i prezzi dei filati di cotone prodotti dall'industria comunitaria sono scesi da 3,47 ecu/kg a 3,12 ecu/kg e nello stesso periodo la redditività è scesa di 14 punti percentuali. Nel 1989, tra l'altro, sono state subite perdite pari al 5,7 % e, su tutti i produttori comunitari soggetti all'inchiesta, soltanto quattro hanno realizzato utili.

Tale situazione ha avuto pesanti conseguenze negative in termini di occupazione e di chiusura di impianti. Per quanto riguarda unicamente le società comunitarie soggette all'inchiesta, nel 1988 e nel 1989 sono stati perduti 2 149 posti di lavoro. Se si considera la situazione di tutta l'industria comunitaria, secondo le informazioni di cui la Commissione dispone, soltanto nel 1989 sarebbero stati chiusi definitivamente 29 stabilimenti, con una perdita di 7 263 posti di lavoro.

e) Conclusioni sul pregiudizio

(46) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio sostanziale, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2423/88.

K. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

a) Generalità

(47) Ai fini delle risultanze provvisorie, la Commissione aveva concluso che l'inchiesta non aveva messo in evidenza altri elementi che avrebbero potuto provocare pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria, oltre alle importazioni in dumping dal Brasile, dall'Egitto e dalla Turchia. Tale conclusione si basava principalmente sul fatto che il calo della redditività e gli altri indicatori economici negativi coincidevano con la costante depressione e sottoquotazione dei prezzi sul mercato comunitario, a causa dei prezzi eccessivamente bassi delle importazioni in dumping.

Gli esportatori interessati hanno contestato tale conclusione, sostenendo che le difficoltà dell'industria comunitaria erano dovute a cause diverse dalle importazioni dei filati di cotone in questione. Gli esportatori hanno sostenuto che la Commissione non aveva tenuto conto dei punti seguenti:

- l'industria comunitaria ha preso decisioni sbagliate sul piano commerciale e finanziario in quanto ha preferito investire in misura considerevole nell'automazione degli impianti e promuovere la tecnologia open end, invece di mantenere la tradizionale filatura ad anello; tali investimenti hanno inoltre provocato l'eliminazione di molti compiti manuali;

- una parte dell'industria comunitaria si è volontariamente ritirata dal mercato comunitario dei filati di cotone, dato che l'attività produttiva riguardava principalmente la viscosa e i filati misti;

- nel periodo compreso tra il 1986 e il 1989 i costi dei produttori comunitari sono aumentati a causa di un sostanziale incremento dei tassi d'interesse;

- alcune delle difficoltà dell'industria comunitaria derivavano da cause interne, quali l'intensificazione della concorrenza tra i produttori comunitari in previsione della realizzazione del mercato unico europeo.

(48) La Commissione ritiene che quasi tutte le argomentazioni di cui al considerando 47 abbiano già ricevuto una risposta nel regolamento che istituisce i dazi provvisori. La Commissione riconosce che, come si afferma nel considerando 37 del regolamento (CEE) n. 2818/91, la Comunità ha effettuato rilevanti investimenti per modernizzare gli impianti e le attrezzature, ma ritiene che tali investimenti avessero l'obiettivo del tutto ragionevole di mantenere l'industria comunitaria tra le più avanzate del mondo sul piano tecnologico per salvaguardare un elevato margine di competitività.

Inoltre, per quanto riguarda gli investimenti nella tecnologia open end, da un confronto relativo al periodo 1980-1989 è emerso che gli investimenti dei produttori comunitari nel settore erano inferiori a quelli dell'industria nordamericana.

Per quanto riguarda infatti l'installazione di nuovi macchinari, in America settentrionale su 100 nuovi fusi sono stati installati 49 nuovi rotori, rispetto a 21 nella Comunità. Appare quindi evidente che nel periodo in esame gli investimenti dell'industria comunitaria nel settore non erano eccessivamente elevati.

La Commissione rileva inoltre che i considerevoli importi investiti dall'industria comunitaria nel processo di ristrutturazione rivelano la precisa intenzione di essere presente e competitiva su tutto il mercato dei filati di cotone e non di ritirarsi parzialmente da tale mercato o di limitarsi alla produzione di tipi particolari di filati.

La Commissione ha inoltre accertato che i tassi d'interesse applicati nel settore della produzione di filati di cotone nel periodo 1987-1989 sono aumentati soltanto dello 0,5 %, una percentuale che non può aver provocato un incremento eccessivo dei costi dell'industria comunitaria.

Come risulta dal considerando 43 del regolamento (CEE) n. 2818/91, la Commissione riconosce che il calo dell'occupazione può essere in parte attribuito agli investimenti in impianti di tecnologia avanzata che hanno eliminato molte mansioni manuali. La Commissione non può inoltre escludere che la concorrenza interna tra le imprese comunitarie abbia avuto effetti negativi per alcune di esse. Tali elementi non escludono tuttavia che le importazioni in dumping abbiano avuto effetti chiaramente negativi, principalmente a causa dei bassi prezzi, sulla situazione dell'industria comunitaria.

b) Conseguenze delle restrizioni quantitative

(49) Gli esportatori hanno sostenuto che, data l'esistenza di accordi bilaterali con i paesi interessati che istituivano restrizioni quantitative per le importazioni di filati di cotone, tali importazioni non avrebbero potuto provocare pregiudizio all'industria comunitaria.

La Commissione ribadisce a questo proposito le considerazioni di cui al considerando 45 del regolamento (CEE) n. 2818/91. Le restrizioni quantitative tutelano l'industria comunitaria da volumi eccessivi di importazioni, ma non eliminano il pregiudizio derivante da pratiche commerciali sleali, quali le importazioni in dumping a prezzi molto bassi.

(50) Gli esportatori hanno inoltre sostenuto che le loro esportazioni di filati di cotone nella Comunità erano soggette, oltre che alle restrizioni quantitative, ad un sistema di prezzi minimi in vigore sino al 1988 e che pertanto, dato l'effetto congiunto di tale sistema e delle restrizioni quantitative, le esportazioni turche non hanno potuto provocare pregiudizio, almeno fino al 1988.

Tale argomentazione non può essere accolta, poiché il meccanismo dei prezzi suddetto è stato sospeso nel 1988 a richiesta della Commissione, in quanto era inefficace e poteva facilmente essere eluso.

c) Effetti di altri fattori

(51) La Commissione ha esaminato se le conclusioni relative alla causa del pregiudizio esposte nel regolamento (CEE) n. 2818/91 potessero essere confermate, dato che i margini di dumping per i filati di cotone importati dall'Egitto sono stati considerati trascurabili e che pertanto tali importazioni sono escluse dal campo di applicazione della presente procedura.

La Commissione ritiene che, in considerazione della rilevante quota di mercato delle esportazioni brasiliane e turche e del sostanziale margine di differenza tra i prezzi di tali esportazioni e quelli dei prodotti fabbricati nella Comunità, le importazioni in dumping dal Brasile e dalla Turchia, considerate isolatamente, abbiano provocato un pregiudizio sostanziale all'industria comunitaria.

Il Consiglio conferma tale conclusione.

L. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

(52) Nelle risultanze provvisorie la Commissione ha esaminato e valutato gli interessi dell'industria comunitaria e quelli di altre parti, quali gli importatori di filati di cotone e gli utilizzatori finali. Per i motivi esposti nei considerando da 42 a 49 del regolamento (CEE) n. 2818/91, la Commissione ha concluso che nell'interesse della Comunità, considerato nel suo complesso, era necessario tutelare l'industria comunitaria nei confronti della concorrenza sleale delle importazioni in dumping.

(53) Dopo l'istituzione delle misure provvisorie sono state ricevute alcune osservazioni da parte di importatori comunitari e in particolare degli utilizzatori dei filati di cotone. È stato sostenuto che l'incremento dei prezzi all'importazione dei filati di cotone originari dei paesi interessati, in seguito all'applicazione dei dazi antidumping, avrebbe avuto effetti negativi sull'attività degli importatori e degli utilizzatori.

I produttori di tessuti hanno sostenuto tra l'altro che l'incremento del prezzo delle loro materie prime avrebbe ridotto la competitività nei confronti delle imprese dei paesi terzi, oltre a provocare l'incremento delle esportazioni di prodotti finiti nella Comunità. È stato sostenuto che tali misure potrebbero avere conseguenze quali il calo dell'occupazione e la chiusura di impianti nell'industria comunitaria dei tessuti, particolarmente per quanto riguarda le imprese ad un unico stadio (che non sono integrate con gli impianti di filatura). Alcuni produttori di tessuti hanno affermato di aver incontrato difficoltà per acquistare filati di cotone in una determinata regione della Comunità, sostenendo che in tale zona l'industria della filatura era già stata « decimata senza alcuna speranza di ripresa ».

Altre parti hanno sostenuto che sarebbe stato più logico se la Comunità fosse intervenuta contro le importazioni a prezzi eccessivamente bassi in una fase successiva del processo che si conclude con la produzione di indumenti e di tessuti finiti.

(54) Dato che il principale obiettivo dei dazi antidumping è di eliminare il pregiudizio provocato all'industria comunitaria dalle importazioni in dumping, per ripristinare una concorrenza leale e aperta sul mercato comunitario dei prodotti in questione, i prezzi dei filati di cotone dovrebbero normalmente aumentare in seguito all'istituzione di dazi antidumping sulle importazioni oggetto di dumping. Per quanto riguarda gli utilizzatori finali di filati di cotone, la Commissione ritiene che un vantaggio in termini di bassi prezzi non possa giustificare pratiche commerciali sleali, dannose per i produttori comunitari interessati e che pertanto gli importatori non abbiano alcun diritto acquisito a mantenere tale vantaggio.

(55) Pe quanto riguarda le presunte difficoltà di ottenere filati di cotone in una determinata zona della Comunità, secondo il Consiglio non esiste alcun motivo per limitare l'approvvigionamento ad una zona particolare del mercato interno. Se si considera l'industria comunitaria della filatura nel suo complesso e a condizione che siano prese misure contro le importazioni a prezzi eccessivamente bassi, l'affermazione secondo cui la sopravvivenza di tale industria sarebbe irrimediabilmente compromessa appare infondata.

(56) Il Consiglio rileva inoltre che, se non fossero istituite misure antidumping definitive, il numero di stabilimenti di filatura nella Comunità continuerebbe a diminuire con ulteriori perdite di posti di lavoro. Data infatti la tendenza in corso per quanto riguarda la chiusura di impianti a causa delle importazioni in dumping, se non venissero istituite misure sarebbe pregiudicata la sopravvivenza dell'industria nel suo complesso. Tra il 1989 e la fine del 1991 sono stati chiusi nella Comunità 87 stabilimenti di filatura del cotone, tra i quali 3 di produttori comunitari soggetti al controllo, con una perdita di 17 423 posti di lavoro. Tale cifra non tiene conto dei posti di lavoro perduti a causa della ristrutturazione delle imprese ancora in attività.

Osservazioni analoghe sono state comunicate dal comitato europeo dei sindacati dell'industria dei tessili, dell'abbigliamento e del cuoio, che rappresenta i lavoratori comunitari in tali settori industriali.

(57) Il Consiglio rileva inoltre che Eurocoton e il comitato europeo dei sindacati dell'industria dei tessili, dell'abbigliamento e del cuoio rappresentano gli imprenditori e i lavoratori comunitari tanto del settore della filatura, quanto di quello della tessitura. Si può ritenere che, decidendo di sostenere energicamente l'istituzione di dazi antidumping definitivi, le due organizzazioni abbiano accuratamente valutato gli interessi di tutti i membri, compresi quelli dell'industria dei tessuti.

Se viene eliminato il pregiudizio provocato dalle importazioni in dumping, l'industria comunitaria della filatura potrà essere pienamente competitiva, tanto più che, grazie agli investimenti significativi nelle nuove tecnologie, che le permettono di sostenere la concorrenza dei paesi a basso costo di lavoro, potrà rispondere efficacemente al fabbisogno del mercato comunitario.

(58) I consumatori comunitari di prodotti ottenuti da filati di cotone non hanno presentato osservazioni. Il Consiglio ritiene che a medio termine i consumatori possano trarre benefici da una situazione concorrenziale sana, in cui la scelta tra i fornitori di filati di cotone non sia ristretta a causa di pratiche commerciali sleali.

(59) Alla luce di quanto precede, il Consiglio conferma le risultanze della Commissione secondo le quali nell'interesse della Comunità è necessario istituire misure antidumping per eliminare il pregiudizio provocato dalle importazioni di filati di cotone originari del Brasile e della Turchia.

M. IMPEGNI

Le autorità della Turchia e del Brasile, dopo essere state informate dei principali fatti e considerazioni in base a cui si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi, hanno offerto impegni per conto degli esportatori interessati.

Per quanto riguarda la Turchia, l'offerta non corrispondeva all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2423/88, in particolare rispetto alla possibilità di istituire dazi antidumping qualora l'impegno sia ritirato o violato, come previsto al paragrafo 6 dell'articolo precitato. La Commissione ritiene inoltre che non sia possibile controllare efficacemente l'osservanza dell'impegno da parte delle società interessate.

Riguardo all'offerta del Brasile, basata su un sistema di contingenti volontari di esportazione, la Commissione non era convinta che l'accettazione di tale impegno potesse eliminare il pregiudizio provocato dalle pratiche di dumping.

Il Consiglio rileva che, per i motivi suddetti, le due offerte di impegno, previa consultazione, sono state respinte.

N. DAZIO

(60) I dazi antidumping provvisori sono stati istituiti fino al livello dei margini di dumping determinati, fatta eccezione per un esportatore brasiliano nei cui confronti è stato istituito un dazio con un'aliquota sufficiente per eliminare il pregiudizio provocato. Tale conclusione rimane invariata.

O. RISCOSSIONE DEI DAZI PROVVISORI

(61) In considerazione dei margini di dumping accertati e della gravità del pregiudizio subito dall'industria comunitaria, il Consiglio ritiene necessario che gli importi garantiti a titolo di dazi antidumping provvisori, fatta eccezione per quelli relativi alle importazioni di filati di cotone egiziani, siano riscossi definitivamente fino alla concorrenza dell'importo del dazio definitivamente istituito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di cotone di cui ai codici NC da 5205 11 00 a 5205 45 90 e da 5206 11 00 a 5206 45 90, originari del Brasile e della Turchia.

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è la seguente:

a) 16,6 % per i filati di cotone originari del Brasile, codice addizionale Taric 8551, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti fabbricati dalle società seguenti, che sono soggette alle aliquote del dazio sotto indicate:

Aliquota del dazio Codice addizionale Taric Fàbrica de Rendas Arp. SA 7,0 % 8552 Nisshinbo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,1 % 8553 Fiaçao e Tecelagem Kanebo do Brasil 11,2 % 8554 Filobel SA Indústrias Têxteis do Brasil 12,9 % 8555 Toyobo do Brasil Indústria Têxtil Ltda 12,9 % 8555 Indústria Têxtil Tsuzuki Ltd 12,9 % 8555 SA Têxtil Nova Odessa 12,9 % 8555 Cotonifício de Sao Bernardo 12,9 % 8555 Companhia Brasileira de Fiaçào 12,9 % 8555

b) 12,1 % per i filati di cotone originari della Turchia, codice addizionale Taric 8562, fatta eccezione per le importazioni dei prodotti fabbricati dalle società seguenti, che sono soggette alle aliquote del dazio sotto indicate:

Aliquota del dazio Codice addizionale Taric Birko (Birlesik Koyunlulular Mensucat Tic ve San AS) 7,7 % 8563 Ceytas (Ceyhan Tekstil Sanayii AS) 12,1 % 8564 Soektas Pamuk ve Tarim Urunerini Degerlendirme Ticaret ve Sanayii AS 9,5 % 8565 Taris (Tarim Satis Kooperatifieri Birli keri) 8,6 % 8566 Yalova Elyaf ve Iplik Sanayii ve Ticaret AS 5,6 % 8567 Yidas 4,9 % 8568 Soennez Pamuklu Sanayii AS 9,0 % 8569 Cukurova Sanayi isletmeleri TAS 9,0 % 8569 Akip Tekstil 9,0 % 8569 Karsu (Tekstil Sanay ve Tic AS) 9,0 % 8569 Trakya Iplik Sanayi AS 9,0 % 8569 Bisas Bursaiplik Sanayii AS 9,0 % 8569 Meptas Manisali Errensel Pazadama ve Ticaret AS 9,0 % 8569 Hateks (Hatay Tekstil Isletmeieria AS) 9,0 % 8569

3. Il prezzo franco frontiera comunitaria indicato nel paragrafo 2 è netto se le condizioni di pagamento prevedono che quest'ultimo sia effettuato entro trenta giorni dall'arrivo delle merci nel territorio doganale della Comunità. Il prezzo è aumentato dell'1 % per ciascun mese di dilazione di pagamento.

4. Quando la società che esporta il prodotto non è il produttore stesso, si applica l'aliquota del dazio relativa alle importazioni dei prodotti della società produttrice.

5. Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Gli importi garantiti a titolo di dazio antidumping provvisorio a norma del regolamento (CEE) n. 2818/91 relativo alle importazioni dal Brasile e dalla Turchia sono riscossi definitivamente fino all'aliquota del dazio definitivo istituito. Gli importi garantiti che superano l'aliquota del dazio definitivo sono liberati.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 23 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Carlos BORREGO

(1) GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 1. (2) GU n. L 293 del 29. 12. 1972, pag. 4. (3) GU n. L 271 del 27. 9. 1991, pag. 17. (4) GU n. L 18 del 25. 1. 1992, pag. 33.