Regolamento (CEE) n. 667/92 della Commissione, del 16 marzo 1992, che stabilisce modalità d'applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori
Gazzetta ufficiale n. L 071 del 18/03/1992 pag. 0013 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0098
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0098
REGOLAMENTO (CEE) N. 667/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che stabilisce modalità d'applicazione delle misure specifiche adottate a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nei settori degli ortofrutticoli, delle piante e dei fiori LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 3763/91 del Consiglio, del 16 dicembre 1991, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per quanto riguarda taluni prodotti agricoli (1), in particolare l'articolo 16, visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 (3), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, considerando che il regolamento (CEE) n. 3763/91 ha instaurato un regime d'aiuto per la realizzazione di programmi di iniziative a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare nel settore ortoflorofrutticolo; che è opportuno prevederne le modalità d'applicazione, le quali riguardano la determinazione dei lavori che possono essere previsti dai programmi di iniziative, la definizione delle azioni da considerare nel quadro dell'assistenza tecnica alle organizzazioni dei produttori, la procedura di approvazione dei programmi di iniziative e il controllo della loro realizzazione; considerando che è opportuno stabilire le modalità relative alla realizzazione dello studio economico di analisi e prospezione sul settore degli ortofrutticoli trasformati nei dipartimenti d'oltremare; considerando che per le misure d'aiuto alla commercializzazione è necessario definire la nozione di contratto di campagna, determinare la base da prendere in considerazione per il calcolo dell'importo dell'aiuto e prevederne le modalità di ripartizione in caso di superamento del volume di 3 000 t per prodotto e per dipartimento fissato all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91; considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere congiunto dei comitati di gestione degli ortofrutticoli e della floricoltura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento determina le modalità della concessione dell'aiuto comunitario alla realizzazione di programmi d'iniziative e dell'aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna, previsti agli articoli 13 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91. Esso prevede anche modalità generali concernenti lo studio economico sul settore degli ortofrutticoli trasformati. TITOLO I Aiuto alla realizzazione di programmi di iniziative Articolo 2 I programmi di iniziative miranti all'incremento della produzione e/o al miglioramento della qualità dei prodotti freschi dei capitoli da 6 a 8 della nomenclatura combinata, escluse le banane del codice NC 0803, nonché della vaniglia del codice NC 0905 00 00 e delle piante del codice NC 1211 riguardano una o più azioni seguenti: - potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture; - miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e un adattamento alle condizioni ambientali e alla domanda del mercato; - introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali; - introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca. Articolo 3 La maggiorazione dell'aiuto prevista all'articolo 13, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è concessa se il programma di iniziative: - è presentato da un'associazione o un'organizzazione di produttori riconosciuti a titolo, rispettivamente, dei regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1360/78 (4) e (CEE) n. 1035/72 (5); - è concepito ed attuato con l'assistenza o la soprintendenza di tecnici specializzati nelle produzioni in questione e che non siano membri di detta associazione o organizzazione. L'assistenza riguarda, in particolare, uno dei seguenti obiettivi: - orientamento delle produzioni, - scelta delle varietà più adatte, - tecniche colturali adeguate alle produzioni e alle condizioni locali. Articolo 4 1. I progetti di programmi di iniziative sono presentati ogni anno ai servizi competenti designati dalla Francia, entro una data da essi determinata, conformemente all'allegato I, e sono accompagnati da tutte le informazioni richieste. 2. I servizi competenti accertano: - la conformità del programma di iniziative agli obiettivi del regolamento (CEE) n. 3763/91 e alle disposizioni del presente regolamento; - la coerenza economica, la qualità tecnica del progetto, la fondatezza delle stime e del piano di finanziamento, nonché la programmazione dell'esecuzione; - l'esattezza delle informazioni fornite. I servizi competenti effettuano tutti i controlli necessari, compresi eventualmente controlli in loco. 3. I servizi competenti adottano una decisione di approvazione o di rifiuto entro il termine di tre mesi a decorrere dalla scadenza del termine fissato per la presentazione dei progetti. L'approvazione può essere subordinata alla modifica del progetto per renderlo conforme alla normativa comunitaria. L'approvazione può essere posticipata nel caso di un esame complementare o di modifiche richieste dai servizi. 4. I servizi competenti comunicano ogni anno alla Commissione una scheda riassuntiva per programma che può essere oggetto di approvazione, conformemente all'allegato I, almeno 30 giorni prima dello scadere del periodo fissato al paragrafo 3. La Commissione può chiedere complementi d'informazione e far conoscere le proprie osservazioni prima dello scadere del periodo fissato per l'approvazione o il rifiuto dei programmi di iniziative. 5. Durante l'esecuzione il programma può essere oggetto di modifiche, giustificate da motivi tecnici, purché esse non comportino un prolungamento del periodo d'esecuzione inizialmente previsto. I servizi competenti adottano tutte le disposizioni utili ai fini dell'approvazione o del rifiuto di tali modifiche. L'approvazione o il rifiuto delle modifiche si decide secondo la stessa procedura prevista ai paragrafi 3 e 4. 6. Durante l'esecuzione del programma di iniziative i servizi competenti controllano periodicamente lo stato di esecuzione dei programmi, la conformità delle realizzazioni sul piano tecnico e finanziario nonché l'esattezza dei documenti giustificativi presentati. Ciascun programma di iniziative dà luogo ad almeno un controllo in loco durante il periodo di esecuzione. 7. Le domande di aiuto sono presentate ogni anno dai produttori, dalle associazioni o organizzazioni di produttori entro una data fissata dai servizi competenti. Articolo 5 Al più tardi il 31 ottobre di ogni anno i servizi competenti presentano alla Commissione, affinché valuti l'applicazione dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3763/91, una relazione sullo stato di realizzazione dei programmi approvati e sui risultati dei controlli effettuati, corredata di tutte le informazioni utili in caso di difficoltà d'esecuzione che possono compromettere il rispetto degli impegni assunti dagli operatori. Articolo 6 Le azioni che beneficiano di contributi finanziari o sono oggetto di domanda di contributo nel quadro dei Fondi strutturali esistenti non sono ammissibili agli aiuti previsti dal presente regolamento. TITOLO II Studio relativo al settore degli ortofrutticoli trasformati Articolo 7 1. L'esecuzione dello studio viene aggiudicata mediante gara posta sotto la responsabilità delle competenti autorità francesi. 2. Il progetto di bando di gara comprendente il capitolato d'oneri viene trasmesso alla Commissione a cura dei servizi competenti. La Commissione comunica eventualmente le proprie osservazioni entro il termine di un mese a decorrere dalla data di ricevimento del progetto. 3. I servizi competenti trasmettono lo studio definitivo alla Commissione, la quale presenta le sue eventuali osservazioni entro il termine di 45 giorni a decorrere dalla data di ricevimento dello studio. 4. Il versamento del contributo finanziario della Comunità è subordinato: - al rispetto delle disposizioni dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e delle clausole del capitolato d'oneri, nonché delle eventuali osservazioni presentate; - al versamento del contributo della Francia. TITOLO III Aiuto alla commercializzazione nel quadro di contratti di campagna Articolo 8 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91, si intende per « contratto di campagna » il contratto con cui un operatore, persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità, si impegna, prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto, ad acquistare tutta o parte della produzione di un produttore (produttore singolo, associazione di produttori o relative unioni) dei dipartimenti francesi d'oltremare, ai fini della commercializzazione al di fuori della regione di produzione. 2. L'operatore che intende inoltrare una domanda di aiuto trasmette ai servizi competenti francesi un contratto di campagna prima dell'inizio del periodo di commercializzazione del o dei prodotti in oggetto. Il contratto di campagna deve comprendere almeno i seguenti dati: a) ragione sociale delle parti contraenti e luogo di stabilimento, b) designazione del prodotto o dei prodotti, c) quantitativi in oggetto, d) durata dell'impegno, e) scadenzario della commercializzazione, f) forma di condizionamento, condizioni e costi di trasporto, g) fase di consegna. 3. I servizi competenti esaminano la conformità dei contratti alle disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91 e a quelle del presente regolamento. Essi controllano che vi figurino tutti i dati di cui al paragrafo 2. Essi indicano l'opportunità di applicare il paragrafo 6. 4. Per la determinazione dell'importo dell'aiuto, il valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione, è valutato in base al contratto di campagna, ai documenti specifici di trasporto e a tutti i documenti giustificativi che corredano la domanda di pagamento. Il valore della produzione commercializzata da prendere in considerazione è quello di una consegna nel primo porto o aeroporto di sbarco. I servizi possono richiedere qualsiasi informazione o giustificazione complementare ai fini della determinazione dell'importo dell'aiuto. 5. La domanda di aiuto è inoltrata dall'acquirente che ha sottoscritto l'impegno di commercializzazione del prodotto nel mese successivo alla fine del periodo di commercializzazione. Ai fini della gestione del regime di aiuto, i servizi competenti possono determinare periodi o campagne di commercializzazione per prodotto. 6. Se per un determinato prodotto e per un dipartimento d'oltremare i quantitativi per il quale è richiesto l'aiuto superano il volume di 3 000 t fissato all'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3763/91, l'aiuto è assegnato agli acquirenti richiedenti in proporzione delle quantità effettivamente commercializzate in esecuzione di contratti di campagna. 7. Il complemento d'aiuto previsto all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3763/91 è versato su presentazione degli impegni sottoscritti dai partner di mettere in comune per un periodo non inferiore a tre anni l'esperienza e le cognizioni necessarie alla realizzazione dell'obiettivo comune. Tali impegni comprendono una clausola di divieto di scioglimento prima del suddetto periodo di tre anni, il cui inizio non può essere anteriore al 1o gennaio 1992. Qualora non siano rispettati i suddetti impegni, l'acquirente non può presentare una domanda di aiuto a titolo della campagna di commercializzazione in oggetto. TITOLO IV Disposizioni generali e finanziamento Articolo 9 1. Le domande di aiuti comunitari relative ai programmi di iniziative e alla commercializzazione sono presentate ai servizi competenti francesi conformemente agli allegati II e III. 2. Le domande sono accompagnate dalle fatture e da tutti i documenti giustificativi concernenti le azioni realizzate. Per quanto riguarda l'aiuto ai programmi di iniziative, le fatture e i documenti giustificativi devono contenere il riferimento alla parte della superficie che è oggetto dei lotti di lavori previsti nel programma. 3. Previa verifica delle domande di aiuto e dei documenti giustificativi ed entro due mesi successivi all'inoltro della domanda, i servizi competenti versano un contributo dello Stato membro e l'aiuto comunitario determinati conformemente agli articoli 13 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91. Il versamento del contributo finanziario dello Stato membro interessato non può essere successivo a quello dell'aiuto comunitario. Articolo 10 1. Il tasso da applicare ogni anno per la conversione in moneta nazionale dell'importo dell'aiuto per ettaro per i programmi di iniziative è il tasso di conversione agricola vigente il 1o gennaio dell'anno di esecuzione in corso. 2. Per quanto riguarda il pagamento dello studio sugli ortofrutticoli trasformati, il tasso di conversione da applicare è il tasso vigente il primo giorno dell'anno di aggiudicazione della realizzazione dello studio, pubblicato nella serie C della Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 11 1. Qualora un aiuto sia stato indebitamente pagato, i servizi competenti procedono al recupero degli importi versati, maggiorati di un interesse che decorre dalla data del versamento dell'aiuto fino all'effettivo recupero. Il tasso d'interesse applicato è quello vigente per operazioni di recupero analoghe conformemente alla legislazione nazionale. 2. L'aiuto recuperato viene versato agli organismi e ai servizi di pagamento, i quali lo detraggono dalle spese finanziate dal FEAOG in proporzione del finanziamento comunitario. Articolo 12 Le autorità francesi comunicano alla Commissione, entro i tre mesi successivi all'entrata in vigore del presente regolamento, le modalità complementari adottate per l'applicazione degli articoli 13, 14 e 15 del regolamento (CEE) n. 3763/91. TITOLO V Disposizioni finali Articolo 13 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992. Per la Commissione Ray MAC SHARRY Membro della Commissione (1) GU n. L 356 del 24. 12. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (3) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9. (4) GU n. L 166 del 23. 6. 1978, pag. 1. (5) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. ALLEGATO I DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA DI INIZIATIVE A. Delimitazione dell'area geografica interessata e precisa identificazione delle parcelle che sono oggetto del programma. B. Descrizione della situazione iniziale 1. Produzione: - numero di aziende, superfici coltivate, resa per ettaro, volume della produzione. I dati devono essere ripartiti per prodotto, - infrastrutture tecniche delle aziende. 2. Assistenza tecnica. C. Potenziale di produzione: obiettivi e prospettive degli sbocchi D. Obiettivi del programma 1. Mezzi di produzione: - potenziamento della produzione, in particolare mediante nuovi impianti o nuove colture; - miglioramento varietale mirante a una migliore produttività e a un adattamento alle condizioni ambientali; - introduzione di tecniche colturali adeguate alle condizioni climatiche e fisiche regionali; - introduzione di colture sperimentali in collaborazione con centri di ricerca. 2. Assistenza tecnica connessa alla produzione (orientamento delle produzioni e tecniche colturali). E. Investimenti necessari 1. Costo globale del piano e ripartizione per azione. 2. Costo previsionale ripartito per anno di esecuzione. F. Termini d'esecuzione prevedibili e scaglionamento annuo dei lavori (su un periodo minimo di 3 anni). ALLEGATO II DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 4 (programma di iniziative) Ragione sociale del produttore o dell'organizzazione di produttori: Indirizzo amministrativo (via, numero, località, telefono, telex): Banca e numero di contro sul quale l'aiuto dev'essere versato: Superficie totale dell'azienda: Anno di riferimento dei lavori: dal: al: ELENCO DEI LAVORI EFFETTUATI DURANTE L'ANNO DI RIFERIMENTO Tipo di azione e documenti giustificativi che figurano in allegato Importo (moneta nazionale) A. Nuove colture o impianti 1. Fattura n. del 2. 3. B. Miglioramento varietale 1. Fattura n. del 2. 3. C. Introduzione di tecniche colturali adeguate alle regioni in oggetto 1. Fattura n. del 2. 3. D. Introduzione di colture sperimentali 1. Fattura n. del 2. 3. Totale Riservato allo Stato membro Moneta nazionale Numero di ha Costo unitario /ha (in moneta nazionale) Tasso di conversione Costo unitario /ha (in ECU) 1. Spese totali - 1o anno: - 2o anno: - 3o anno: Totale: 2. Contributo dei produttori - 1o anno: - 2o anno: - 3o anno: Totale: 3. Contributi dello Stato membro - 1o anno: - 2o anno: - 3o anno: Totale: 4. Contributi totali Produttori + Stato membro: 5. Contributi della Comunità - 1o anno: - 2o anno: Totale: 6. Importo massimo Contributi CEE: 500 vedi 4 7. Contributo finale comunitario: Maggiorazione dell'aiuto per ettaro Importo (moneta nazionale) Prestazione di assistenza tecnica per la gestione delle colture 1. Fattura n. del 2. 3. Superficie interessata: (minimo 2 ha) Importo annuo da pagare (100 ECU/ha × tasso di conversione) ALLEGATO II DOMANDA DI AIUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 8 (misure di commercializzazione) Prodotto: Campagna di commercializzazione: dal al Ragione sociale del produttore dell'organizzazione di produttori: Indirizzo amministrativo: (via, numero, località, telefono, telex): Ragione sociale della persona fisica o giuridica stabilita nel resto della Comunità: Indirizzo amministrativo: Banca e numero di conto sul quale l'aiuto deve essere versato: Legame giuridico fra i due operatori (contratto di campagna, contratto d'associazione): Riservato allo Stato membro (per prodotto e per campagna di commercializzazione) Domanda pervenuta il Importo (moneta nazionale) SPESE AMMISSIBILI 1. Quantità commercializzate: 2. Valore della produzione commercializzata, franco luogo di destinazione: 3. Spese da prendere in considerazione tenuto conto del valore di cui al punto 2 in base ai documenti giustificativi: 4. Coefficiente di riduzione 3 000 t : quantità effettivamente commercializzata 5. Spese ammissibili (4 × 3): 6. Percentuale dell'aiuto (10 % o 13 %): 7. Importo da pagare (5 × 6):