31992R0659

REGOLAMENTO (CEE) N. 659/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che fissa, per la campagna 1991/1992, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino -

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 17/03/1992 pag. 0016 - 0018


REGOLAMENTO (CEE) N. 659/92 DELLA COMMISSIONE del 16 marzo 1992 che fissa, per la campagna 1991/1992, il prezzo medio del mercato mondiale e il rendimento indicativo per i semi di lino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 569/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, che prevede misure speciali per i semi di lino (1), modificato dal regolamento (CEE) n. 4003/87 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 4,

considerando che un prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino dev'essere determinato ogni anno secondo i criteri definiti dal regolamento (CEE) n. 1774/76 del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativo alle misure speciali per i semi di lino (3);

considerando che, a norma dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1799/76 della Commissione, del 22 luglio 1976, recante modalità d'applicazione delle misure speciali per i semi di lino (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3633/91 (5), il prezzo medio è uguale alla media aritmetica dei prezzi del mercato mondiale menzionati nello stesso articolo e constatati settimanalmente durante un periodo rappresentativo;

considerando che il periodo più rappresentativo per la commercializzazione dei semi di lino comunitari è quello dal 2 settembre 1991 al 7 febbraio 1992; che è pertanto opportuno prendere in considerazione tale periodo;

considerando che, sulla base di quanto precede, il prezzo medio del mercato mondiale per i semi di lino dev'essere fissato come indicato in appresso;

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 569/76, l'integrazione è concessa per una produzione fissata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali il lino è stato seminato e raccolto; che tale rendimento dev'essere fissato sulla base dei criteri definiti dai regolamenti (CEE) n. 569/76 e (CEE) n. 1774/76;

considerando che, in conformità dell'articolo 17, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1799/76, gli Stati membri produttori hanno comunicato alla Commissione il risultato dei sondaggi di cui all'articolo 2 bis, paragrafo 2 di detto regolamento, relativi alle rese di semi all'ettaro rilevate per ciascun tipo di lino di cui agli articoli 7 bis e 10 bis dello stesso regolamento nelle zone omogenee di produzione; che, sulla scorta di tali dati, è opportuno determinare come in appresso specificato il rendimento indicativo per i semi di lino;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna 1991/1992 il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di lino è fissato a 13,025 ECU/100 kg.

Articolo 2

Per la campagna 1991/1992 il rendimento indicativo, nonché le relative zone di produzione per i semi di lino, sono stabiliti nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 29. (2) GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 46. (3) GU n. L 199 del 24. 7. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 201 del 27. 7. 1976, pag. 14. (5) GU n. L 344 del 14. 12. 1991, pag. 45.

ALLEGATO

Rendimento indicativo (kg/ha) e relative zone di produzione I. LINO TESSILE

Lino macerato non sgranato Altro lino Zona I: 1 368 1 623 Le zone IJsselmeerpolders e Droogmakerijen Noord-Holland nonché Noordelijk Kleigebied nei Paesi Bassi Zona II: 1 262 1 493 1. Altre zone dei Paesi Bassi 2. I seguenti comuni belgi: Assenede, Beveren-Waas, Blankenberge, Bredene, Brugge, Damme, De Haan, De Panne, Diksmuide (senza Vladslo e Woumen), Gistel, Jabbeke, Knokke-Heist, Koksijde, Lo-Reninge, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende, Oudenburg, Sint-Gillis-Waas (Meerdonk solo), Sint-Laureins, Veurne e Zuienkerke Zona III: 1 081 1 272 1. Altre zone del Belgio 2. Le seguenti zone francesi: - il dipartimento Nord - i circondari di Béthune, Lens, Calais, St Omer e il cantone di Marquise nel dipartimento Pas-de-Calais - i circondari di Saint-Quentin e di Vervins nel dipartimento Aisne - il circondario di Charleville-Mézières nel dipartimento Ardennes Zona IV: 1 200 1 424 1. Repubblica federale di Germania 2. Regno Unito Zona V: 936 1 108 Le seguenti zone francesi: - i circondari di Arras, Boulogne-sur-Mer escluso il cantone di Marquise, di Montreuil nel dipartimento Pas-de-Calais - il dipartimento Somme - i circondari di Beauvais, Clermont e Compiègne nel dipartimento Oise Zona VI: 1 080 1 195 Le seguenti zone francesi: - i circondari di Rethel, Sedan, Vouziers, nel dipartimento Ardennes - i circondari di Laon, Soissons, Château-Thierry nel dipartimento Aisne - il dipartimento Marne - il circondario di Senlis nel dipartimento Oise - i dipartimenti Seine-et-Marne, Essonne, Yvelines, Val-d'Oise, Hauts-de-Seine, Seine St-Denis, Val-de-Marne, Eure-et-Loir, Loir-et-Cher, Sarthe - i circondari di Alençon e Mortagne-au-Perche nel dipartimento Orne Zona VII: 968 1 170 Altre zone francesi Zona VIII: 631 934 Altre zone della Comunità

II. LINO OLEAGINOSO

Zona I: 2 364 Paesi Bassi e Belgio Zona II: 2 066 Irlanda Zona III: 1 773 Regno Unito Zona IV: 1 161 Repubblica federale di Germania Zona V: 1 593 Francia Zona VI: 1 062 Italia Zona VII: 491 Altre zone della Comunità