31992R0554

REGOLAMENTO (CEE) N. 554/92 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1992 recante modifica dell' elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l' elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri -

Gazzetta ufficiale n. L 060 del 05/03/1992 pag. 0009 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 554/92 DELLA COMMISSIONE del 2 marzo 1992 recante modifica dell'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 che fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3094/86 del Consiglio, del 7 ottobre 1986, che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91 (2),

visto il regolamento (CEE) n. 3554/90 della Commissione, del 10 dicembre 1990, che fissa le modalità di redazione dell'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri (3), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3715/91 della Commissione (4) fissa, per il 1992, l'elenco dei pescherecci di lunghezza fuori tutto superiore a otto metri, autorizzati a pescare la sogliola in determinate zone della Comunità con reti a strascico a pali, di lunghezza complessiva superiore a 9 metri;

considerando che le autorità della Repubblica federale di Germania e del Belgio hanno chiesto di sopprimere dall'elenco allegato al regolamento (CEE) n. 3715/91 diciotto pescherecci che non rispondono più alle condizioni fissate dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che le autorità nazionali hanno trasmesso tutte le informazioni che giustificano la domanda conformemente all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3554/90; che dalla valutazione di queste informazioni risulta che la domanda è conforme alla disposizione succitata e che occorre pertanto sopprimere questi pescherecci dall'elenco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3715/91 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 marzo 1992. Per la Commissione

Manuel MARÍN

Vicepresidente

(1) GU n. L 288 dell'11. 10. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2. (3) GU n. L 346 dell'11. 12. 1990, pag. 11. (4) GU n. L 351 del 20. 12. 1991, pag. 11.

ALLEGATO

I seguenti pescherecci sono soppressi nell'elenco del regolamento (CEE) n. 3715/91:

Identificazione esterna (lettere + numeri) Nome del peschereccio Indicativo di chiamata Porto di immatricolazione Potenza motrice (kW) GERMANIA BUES 6 Daggi DJID Buesum 125 ACC 1 Delphin DCDK Accumersiel 176 ACC 8 Orion DCFM Accumersiel 184 ACC 10 Komet DCWK Accumersiel 218 ACC 12 Poseidon DCFL Accumersiel 176 AZ 5 Gebrueder DCGW Neuharlingersiel 145 BRA 7 Merkur III DITL Brake 219 NEU 227 Stoertebeker DLYJ Neuharlingersiel 175 NEU 229 Falke DCGQ Neuharlingersiel 147 NEU 245 Seestern DCKM Neuharlingersiel 180 NOR 206 Neptun DCKS Norddeich 197 NOR 236 Seepferdchen DITX Norderney 99 ST 22 Suederoog DJFO Toenning 180 BOR 2 Insulaner DLZN Borkum 180 HAR 8 Christine DCLC Harlesiel 184 BELGIO O 23 Geoffrey Wiliam OPAW Oostende 220 O 190 Renilde OPHH Oostende 220 O 225 Norman Kim OPIQ Oostende 184