REGOLAMENTO (CEE) N. 527/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l' offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 -
Gazzetta ufficiale n. L 058 del 03/03/1992 pag. 0004 - 0004
REGOLAMENTO (CEE) N. 527/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 recante modifica del regolamento (CEE) n. 1873/84 che autorizza l'offerta e la consegna per il consumo umano diretto di taluni vini importati che possono essere stati sottoposti a pratiche enologiche non previste dal regolamento (CEE) n. 822/87 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 822/87 del Consiglio, del 16 marzo 1987, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1734/91 (2), in particolare l'articolo 73, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione, considerando che l'articolo 70, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 822/87 dispone che i prodotti importati ivi elencati devono essere accompagnati da un attestato che certifichi che essi sono conformi alle disposizioni che disciplinano la produzione, l'immissione in circolazione e eventualmente la consegna per il consumo umano diretto nei paesi terzi di cui sono originari; considerando che l'articolo 73, paragrafo 1 del citato regolamento dispone che i suddetti prodotti importati che siano stati sottoposti a pratiche enologiche che non sono ammesse dalla normativa comunitaria oppure che non sono conformi alle disposizioni del citato regolamento o a quelle adottate in applicazione dello stesso non possono, salvo deroga, essere offerti o consegnati per il consumo umano diretto; che il Consiglio ha derogato a tale principio con il regolamento (CEE) n. 1873/84 (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3332/92 (4); che il periodo di validità della deroga è spirato il 31 gennaio 1992; che per consentire il proseguimento delle consultazioni in corso tra la Comunità e il paese terzo in questione, nella prospettiva del raggiungimento di un accordo in materia, è opportuno prorogare di tre mesi il periodo di validità di tale deroga, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1873/84, la data « 31 gennaio 1991 » è sostituita da « 30 aprile 1992 ». Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal 1o febbraio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS (1) GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 163 del 26. 6. 1991, pag. 6. (3) GU n. L 176 del 3. 7. 1984, pag. 6. (4) GU n. L 316 del 16. 11. 1991, pag. 12.