Regolamento (CEE) n. 509/92 della Commissione, del 28 febbraio 1992, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0080 - 0081
edizione speciale finlandese: capitolo 2 tomo 8 pag. 0111
edizione speciale svedese/ capitolo 2 tomo 8 pag. 0111
REGOLAMENTO (CEE) N. 509/92 DELLA COMMISSIONE del 28 febbraio 1992 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 396/92 della Commissione (2), in particolare l'articolo 9, considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento citato, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento; considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci; considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3; considerando che è opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura doganale e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90 della Commissione (3), per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90 della Commissione (4); considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato della nomenclatura, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti rilasciate dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 3796/90, per un periodo di tre mesi dal titolare, se quest'ultimo ha concluso un contratto quale indicato al paragrafo 3, lettera a) o b) dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 1715/90. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 21o giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 1992. Per la Commissione Christiane SCRIVENER Membro della Commissione (1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 44 del 20. 2. 1992, pag. 9. (3) GU n. L 365 del 28. 12. 1990, pag. 17. (4) GU n. L 160 del 26. 6. 1990, pag. 1. ALLEGATO Designazione delle merci Classificazione Codice NC Motivazione (1) (2) (3) 1. Prodotto, costituito da una miscela di residui della fabbricazione degli amidi di granturco (circa 40 %), di residui dell'estrazione dell'olio di germi di granturco ottenuti per via umida (circa 30 %) e di residui della distillazione dell'alcole dal granturco (« corn distillers ») (circa 30 %), che presenta le caratteristiche analitiche seguenti, in peso calcolato sulla sostanza secca: 2309 90 41 La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata, dalla nota complementare 1 del capitolo 23 e dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 41. - Amido 18 % secondo il metodo dell'allegato I.1 della direttiva 72/199/CEE della Commissione (1) - Proteine (N × 6,25) 28 % secondo il metodo dell'allegato I.2 della direttiva 72/199/CEE - Materie grasse 4,4 % secondo il metodo A dell'allegato I della direttiva 84/4/CEE della Commissione (2) È utilizzato nell'alimentazione animale. 2. Preparazione composta essenzialmente da una miscela di circa 60 %, in peso, di idrogenoortofosfato di calcio [« fosfato bicalcico »] e di circa 40 %, in peso, di bis (diidrogenoortofosfato) di calcio [« fosfato monocalcico »], utilizzata per l'alimentazione degli animali. 2309 90 99 La classificazione è determinata dalle regole generali 1 e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata nonché dal testo dei codici NC 2309, 2309 90 e 2309 90 99 (vedi anche le note esplicative del SA, voce 23.09, parte II. C). (1) GU n. L 123 del 29. 5. 1972, pag. 6. (2) GU n. L 15 del 18. 1. 1984, pag. 28