31992R0479

Regolamento (CEE) n. 479/92 del Consiglio, del 25 febbraio 1992, relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea («consorzi»)

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 29/02/1992 pag. 0003 - 0005
edizione speciale finlandese: capitolo 8 tomo 2 pag. 0008
edizione speciale svedese/ capitolo 8 tomo 2 pag. 0008


REGOLAMENTO (CEE) N. 479/92 DEL CONSIGLIO del 25 febbraio 1992 relativo all'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate tra compagnie di trasporto marittimo di linea (« consorzi »)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 87,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, l'articolo 85, paragrafo 1 può essere dichiarato inapplicabile alle categorie di accordi, decisioni e pratiche concordate che soddisfano alle condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3;

considerando che, in conformità dell'articolo 87, le disposizioni d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 debbono essere emanate mediante regolamento; che, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera b), detto regolamento deve determinare le modalità d'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3, avendo riguardo alla necessità di esercitare una sorveglianza efficace e nel contempo semplificare per quanto possibile il controllo amministrativo; che, in conformità dell'articolo 87, paragrafo 2, lettera d), il regolamento deve definire i rispettivi compiti della Commissione e della Corte di giustizia;

considerando che il settore del trasporto marittimo di linea è un settore a forte intensità di capitale; che il sistema di trasporto per containers ha intensificato la necessità di cooperazione e di razionalizzazione; che la marina mercantile degli Stati membri deve riuscire a realizzare le economie di scala necessarie per sostenere la concorrenza sul mercato mondiale dei trasporti marittimi di linea;

considerando che gli accordi di servizi in comune stipulati tra le compagnie di trasporto marittimo di linea allo scopo di razionalizzare le loro operazioni tramite accordi tecnici, operativi e/o commerciali (denominati negli ambienti marittimi con il termine di « consorzi ») possono contribuire a fornire i mezzi necessari per migliorare la produttività dei servizi di trasporto marittimo di linea e promuovere il progresso tecnico ed economico;

considerando l'importanza del trasporto marittimo per lo sviluppo degli scambi della Comunità nonché il ruolo che gli accordi di consorzio possono svolgere in questo senso date le caratteristiche particolari del traffico marittimo internazionale di linea;

considerando che la legalizzazione di tali accordi costituisce una misura atta a contribuire positivamente al miglioramento della competitività del settore marittimo della Comunità;

considerando che gli utenti dei servizi di trasporto marittimo offerti dai consorzi possono fruire di una parte dell'utile derivato dal miglioramento della produttività e del servizio grazie in particolare alla regolarità dei servizi offerti, alla riduzione di costi per effetto di una maggior utilizzazione delle capacità, alla miglior qualità del servizio dovuta ad un perfezionamento delle navi e dell'attrezzatura;

considerando che la Commissione dovrebbe essere abilitata a dichiarare mediante regolamento che l'articolo 85, paragrafo 1 è inapplicabile a talune categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate di consorzio, al fine di agevolare una cooperazione fra imprese che sia economicamente auspicabile e senza ripercussioni nefaste sotto il profilo della politica della concorrenza;

considerando che la Commissione, in collegamento stretto e costante con le autorità competenti degli Stati membri, dovrebbe avere la possibilità di definire precisamente il campo d'applicazione di tali esenzioni e le condizioni cui esse sono subordinate;

considerando che i consorzi nel settore del trasporto marittimo di linea sono una forma specializzata e complessa di « joint venture »; che esiste una grande varietà di diversi accordi di consorzio posti in essere in situazioni differenti; che le parti di un accordo di consorzio mutano spesso e che il campo d'applicazione, le attività e le clausole di detti accordi sono frequentemente modificate; che la Commissione dovrebbe dunque essere incaricata di definire periodicamente i consorzi ai quali andrebbe applicata un'esenzione per categoria;

considerando che per garantire che tutte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3 sono soddisfatte sarebbe opportuno subordinare l'esenzione per categoria a condizioni destinate a far sì che una congrua parte dell'utile sia ripercossa sui caricatori e che la concorrenza non sia eliminata;

considerando che, ai termini dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, che determinate modalità di applicazione degli articoli 85 e 86 del trattato ai trasporti marittimi (4), la Commissione può prevedere che una decisione adottata in applicazione dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato sia applicabile con effetto retroattivo; che è opportuno che la Commissione sia abilitata ad adottare mediante regolamento disposizioni al riguardo;

considerando che la notifica degli accordi, delle decisioni e delle pratiche concordate che ricadono nel campo d'applicazione di detto regolamento non deve essere resa obbligatoria, dato che spetta alle imprese in primo luogo vigilare affinché essi siano conformi alle regole di concorrenza e in particolare alle condizioni di cui al regolamento che la Commissione adotterà in applicazione del presente regolamento;

considerando che nessuna esenzione può essere concessa qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 85, paragrafo 3 del trattato; che la Commissione deve dunque avere la facoltà di adottare le misure appropriate quando risulta che un accordo ha effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3; che la Commissione dovrebbe poter rivolgere anzitutto raccomandazioni alle parti e adottare in seguito una decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Fatta salva l'applicazione del regolamento (CEE) n. 4056/86, la Commissione può, mediante regolamento e in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, dichiarare l'articolo 85, paragrafo 1 inapplicabile a talune categorie di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese e pratiche concordate che abbiano lo scopo di promuovere o di instaurare una cooperazione per l'esercizio in comune di servizi di trasporto marittimo tra compagnie marittime di linea al fine di razionalizzare le loro operazioni mediante accordi tecnici, operativi e/o commerciali - fatta eccezione per quelli relativi alla fissazione di prezzi - (designati dagli operatori del settore con il termine « consorzi »).

2. Il regolamento adottato in applicazione del paragrafo 1 deve definire le categorie di accordi, di decisioni e di pratiche concordate cui esso è applicabile e precisare a quali condizioni, in conformità dell'articolo 85, paragrafo 3 del trattato, dette categorie saranno considerate esentate dall'applicazione dell'articolo 85, paragrafo 1 del trattato.

Articolo 2

1. Il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 si applica per un periodo di cinque anni dopo la sua entrata in vigore.

2. Esso può essere abrogato o emendato in caso di modifica di uno degli elementi fondamentali che ne hanno comportato l'adozione.

Articolo 3

Il regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 può comportare una disposizione in forza della quale esso è applicabile con effetto retroattivo agli accordi, decisioni e pratiche concordate che esistevano alla data della sua entrata in vigore, sempreché essi soddisfino alle condizioni fissate in detto regolamento.

Articolo 4

Prima di adottare il suo regolamento la Commissione ne pubblica il progetto per consentire all'insieme delle persone e degli organismi interessati di trasmetterle le loro osservazioni entro un termine ragionevole che essa fisserà e che non può essere inferiore ad un mese.

Articolo 5

1. Prima di pubblicare il progetto di regolamento e prima di adottare il regolamento, la Commissione consulta il comitato consultivo in materia di intese e di posizioni dominanti nel settore dei trasporti marittimi, istituito dall'articolo 15, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

2. È applicabile l'articolo 15, paragrafi 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 4056/86, fermo restando che le riunioni comuni con la Commissione sono tenute non prima di un mese dopo l'invio della convocazione.

Articolo 6

1. Qualora gli interessati abbiano violato una condizione o non soddisfino ad un obbligo cui è subordinata l'esenzione concessa dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1, la Commissione per far cessare tale situazione può:

- inviare raccomandazioni agli interessati e

- in caso di inosservanza delle raccomandazioni da parte degli interessati, secondo la gravità dell'infrazione in questione, adottare una decisione che o vieta loro o ingiunge loro di compiere taluni atti, ovvero, revocando loro il beneficio dell'esenzione per categoria, concede un'esenzione individuale in conformità dell'articolo 11, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 4056/86 o revoca loro il beneficio dell'esenzione per categoria.

2. Qualora la Commissione constati, su propria iniziativa o su richiesta di uno Stato membro o di una persona fisica o giuridica che fa valere un interesse legittimo, che un accordo, una decisione o una pratica concordata alla quale è applicabile l'esenzione per categoria concessa dal regolamento adottato in applicazione dell'articolo 1 provoca tuttavia effetti incompatibili con l'articolo 85, paragrafo 3 o con il divieto di cui all'articolo 86 del trattato essa può revocare il beneficio dell'esenzione per categoria a detto accordo, a detta decisione o pratica concordata e adottare tutte le misure idonee a far cessare tali infrazioni, in conformità dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 4056/86.

3. Prima di adottare una decisione in conformità del paragrafo 2, la Commissione può rivolgere agli interessati raccomandazioni intese a far cessare l'infrazione.

Articolo 7

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 febbraio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 167 del 10. 7. 1990, pag. 9. (2) GU n. C 305 del 25. 11. 1991, pag. 39. (3) GU n. C 69 del 18. 3. 1991, pag. 16. (4) GU n. L 378 del 31. 12. 1986, pag. 4.