31992R0356

Regolamento (CEE) n. 356/92 del Consiglio del 10 febbraio 1992 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

Gazzetta ufficiale n. L 039 del 15/02/1992 pag. 0001 - 0002
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0142
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0142


REGOLAMENTO (CEE) N. 356/92 DEL CONSIGLIO del 10 febbraio 1992 che modifica il regolamento n. 136/66/CEE relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1720/91 (2), in particolare l'articolo 35, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'allegato del regolamento n. 136/66/CEE contiene le denominazioni e le definizioni degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva;

considerando che dall'esperienza acquisita è emerso che le definizioni degli oli vergini creano problemi in ordine alla verifica delle caratteristiche organolettiche di questi prodotti e non corrispondono esattamente ai criteri di valutazione organolettica definiti nel quadro della metodologia adottata dal Consiglio oleicolo internazionale e di recente accolta nella normativa comunitaria sulle caratteristiche degli oli d'oliva e di sansa d'oliva nonché sui relativi metodi di analisi;

considerando inoltre che, per gli oli vergini e per gli altri tipi di oli di cui all'allegato in questione, le definizioni devono tener conto dell'insieme delle caratteristiche previste per ciascuno di tali prodotti dalla normativa comunitaria summenzionata;

considerando che è quindi necessario adattare in conformità tutte le definizioni figuranti nell'allegato del regolamento n. 136/66/CEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento n. 136/66/CEE è sostituito dal testo che figura nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1o novembre 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66. (2) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 27.

ALLEGATO

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DENOMINAZIONI E DEFINIZIONI DEGLI OLI DI OLIVA E DEGLI OLI DI SANSA DI OLIVA DI CUI ALL'ARTICOLO 35

1. Oli di oliva vergini:

Oli ottenuti dal frutto dell'olivo soltanto mediante processi meccanici o altri processi fisici, in condizioni, segnatamente termiche, che non causano alterazioni dell'olio, e che non hanno subito alcun trattamento diverso dal lavaggio, dalla decantazione, dalla centrifugazione e dalla filtrazione, esclusi gli oli ottenuti mediante solvente o con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura.

Detti oli di oliva sono oggetto della classificazione e delle denominazioni che seguono:

a) olio extra vergine di oliva:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 6,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 1 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

b) olio di oliva vergine (il termine "fino" può essere usato nella fase della produzione e del commercio all'ingrosso):

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 5,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 2 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

c) olio di oliva vergine corrente:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è uguale o superiore a 3,5, la cui acidità libera espressa in acido oleico è al massimo di 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria;

d) olio di oliva vergine lampante:

olio di oliva vergine il cui punteggio organolettico è inferiore a 3,5 e/o la cui acidità espressa in acido oleico è superiore a 3,3 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

2. Olio di oliva raffinato:

Olio di oliva ottenuto dalla raffinazione di oli di oliva vergini, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

3. Olio di oliva:

Olio di oliva ottenuto da un taglio di olio di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

4. Olio di sansa di oliva greggio:

Olio ottenuto mediante trattamento al solvente di sansa di oliva, esclusi gli oli ottenuti con processi di riesterificazione e qualsiasi miscela con oli di altra natura e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

5. Olio di sansa di oliva raffinato:

Olio ottenuto dalla raffinazione di olio di sansa di oliva greggio, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 0,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria.

6. Olio di sansa di oliva:

Olio ottenuto da un taglio di olio di sansa di oliva raffinato e di oli di oliva vergini diversi dall'olio lampante, la cui acidità libera espressa in acido oleico non può eccedere 1,5 g per 100 g e avente le altre caratteristiche conformi a quelle previste per questa categoria. »