31992R0351

Regolamento (CEE) n. 351/92 della Commissione del 13 febbraio 1992 recante rettifica del testo tedesco del regolamento (CEE) n. 3664/91 che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

Gazzetta ufficiale n. L 037 del 14/02/1992 pag. 0009 - 0009


REGOLAMENTO (CEE) N. 351/92 DELLA COMMISSIONE del 13 febbraio 1992 recante rettifica del testo tedesco del regolamento (CEE) n. 3664/91 che stabilisce misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino ed ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli (1), in particolare l'articolo 16,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3664/91 della Commissione (2), ha stabilito le misure transitorie relative ai vini aromatizzati, alle bevande, aromatizzate a base di vino e ai cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli;

considerando che è stato constatato un errore nella versione tedesca dell'articolo 1, paragrafo 2 di tale regolamento; che tale disposizione non corrisponde a quella presentata per parere al comitato competente; che è pertanto necessario rettificare il testo tedesco del regolamento stesso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3664/91 è così rettificato: (la rettifica riguarda soltanto la versione tedesca). Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dal 17 dicembre 1991. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione (1) GU n. L 149 del 14. 6. 1991, pag. 1. (2) GU n. L 348 del 17. 12. 1991, pag. 53.