REGOLAMENTO (CEE) N. 346/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell' accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1991 e il 15 giugno 1993 -
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 18/02/1992 pag. 0024 - 0038
REGOLAMENTO (CEE) N. 346/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 relativo alla conclusione del protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1991 e il 15 giugno 1993 IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 155, paragrafo 2, lettera b), vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), considerando che, conformemente all'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau (3), firmato a Bissau il 27 febbraio 1980 e modificato, da ultimo, dall'accordo firmato a Bruxelles il 29 giugno 1987 (4), le due parti hanno condotto negoziati per definire le modifiche o in nuovi elementi da introdurre in detto accordo alla fine del periodo di applicazione del protocollo previsto all'articolo 9 dell'accordo; considerando che, in seguito a tali negoziati, il 13 giugno 1991 è stato siglato un nuovo protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo succitato per il periodo compreso tra il 16 giugno 1991 e il 15 giugno 1993; considerando che, a norma dell'articolo 155, paragrafo 2, lettera b) dell'atto d'adesione, spetta al Consiglio stabilire le modalità appropriate affinché gli interessi delle isole Canarie siano presi in considerazione, in tutto o in parte, in occasione delle decisioni che esso adotta, caso per caso, in particolare in vista della conclusione di accordi di pesca con paesi terzi; che occorre, nel caso presente, stabilire tali modalità; considerando che risponde all'interesse della Comunità approvare questo protocollo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità il protocollo che fissa le possibilità di pesca e la compensazione finanziaria previste nell'accordo tra la Comunità economica europea ed il governo della Repubblica di Guinea-Bissau sulla pesca al largo della costa della Guinea-Bissau, per il periodo compreso tra il 16 giugno 1991 ed il 15 giugno 1993. Il testo del protocollo è accluso al presente regolamento. Articolo 2 Per tener conto degli interessi delle isole Canarie, l'accordo di cui all'articolo 1 nonché, nella misura in cui sono necessarie alla sua applicazione, le disposizioni della politica comune della pesca relative alla conservazione ed alla gestione delle risorse della pesca si applicano anche ai pescherecci che battono bandiera spagnola e che sono registrati a titolo permanente nelle isole Canarie nei registri delle autorità competenti sul piano locale (registros de base), conformemente alle condizioni di cui alla note 6 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 1135/88 del Consiglio, del 7 marzo 1988, relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa applicabili negli scambi tra il territorio doganale della Comunità, Ceuta e Melilla e le isole Canarie (5). Articolo 3 Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare il protocollo allo scopo di impegnare la Comunità. Articolo 4 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. C 228 del 3. 9. 1991, pag. 7.(2) GU n. C 13 del 20. 1. 1992.(3) GU n. L 226 del 29. 8. 1980, pag. 33.(4) GU n. L 113 del 30. 4. 1987, pag. 1.(5) GU n. L 114 del 2. 5. 1988, pag. 1.