Regolamento (CEE) n. 345/92 del Consiglio del 27 gennaio 1992 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 042 del 18/02/1992 pag. 0015 - 0023
edizione speciale finlandese: capitolo 4 tomo 4 pag. 0049
edizione speciale svedese/ capitolo 4 tomo 4 pag. 0049
REGOLAMENTO (CEE) N. 345/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 recante undicesima modifica del regolamento (CEE) n. 3094/86 che istituisce misure tecniche per la conservazione delle risorse della pesca IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 170/83 del Consiglio, del 25 gennaio 1983, che istituisce un regime comunitario di conservazione e di gestione delle risorse della pesca (1), modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 11, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 170/83 prevede che le misure di conservazione necessarie alla realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 1 dello stesso regolamento siano elaborate alla luce dei pareri scientifici disponibili; considerando che il regolamento (CEE) n. 3094/86 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3500/91 (3), fissa talune misure tecniche per la cattura e lo sbarco delle risorse della pesca; considerando che la situazione di molti stock ittici nelle acque della Comunità è preoccupante e richiede l'adozione di misure di conservazione adeguate alle circostanze, al fine di salvaguardare il settore economico che dipende da tali risorse alieutiche, tenendo conto della situazione già precaria di quest'ultimo; considerando che in seguito agli sviluppi nella tecnologia degli attrezzi da pesca, la selettività delle reti da traino, delle sciabiche danesi e delle reti analoghe trainate è inferiore a quella su cui si fondano le misure tecniche stabilite dal regolamento (CEE) n. 3094/86; che è pertanto necessario stabilire, per tali attrezzi, una serie di caratteristiche tecniche per garantire che la loro selettività corrisponda a quella su cui si fondano le succitate misure tecniche di conservazione; considerando che è opportunto chiarire le regole che disciplinano le taglie minime, laddove siano autorizzati vari metodi di misurazione per determinare la taglia richiesta; considerando che le misure di protezione riguardanti la cattura di pesci giovani e immaturi devono essere conosciute e applicate non soltanto negli ambienti professionali, ma devono anche essere oggetto della massima divulgazione; considerando che questo tipo di informazione è fondamentale per evitare un commercio e un consumo clandestini e antiregolamentari; che essa permette di far meglio rispettare le regole; considerando che il rispetto delle regole che disciplinano le taglie minime non deve creare inutili difficoltà ai pescatori; considerando che gli sgombri e le acciughe di lunghezza che rispetta le taglie minime sono troppo grandi per essere utilizzati come esca viva e che occorre quindi consentire di tenere a bordo pesci di dimensioni inferiori da utilizzare come esca viva; considerando che il volume attuale dei rigetti in mare costituisce uno spreco inammissibile; che il divieto della pesca con tecniche insufficientemente selettive o in zone di concentrazione di pesci giovani, come pure l'aumento delle dimensioni delle maglie ed il divieto di utilizzare attrezzature che favoriscono la pratica dei rigetti in mare consentono di compiere un primo passo verso l'eliminazione definitiva di pratiche incompatibili con la conservazione e la corretta gestione delle risorse; che è necessario attuare un sistema di gestione e di sfruttamento coerente che consenta di ridurre al minimo i rigetti in mare; considerando che la pesca industriale, attività importante per la Comunità sotto il profilo economico, deve essere considerata con particolare attenzione per quanto concerne le sue ripercussioni sulle risorse alieutiche; che è opportuno adattare la regolamentazione comunitaria per garantire una migliore gestione di tale attività e tenere conto delle sue ripercussioni sulle altre attività di pesca; considerando che la pesca industriale costituisce un'attività permanente e che, di conseguenza, anche le relative norme di sfruttamento devono presentare un carattere di stabilità; considerando che, tenuto conto dei più recenti pareri scientifici, è necessario fissare una serie di restrizioni stagionali in talune zone al largo delle coste spagnole e portoghesi per limitare le catture di naselli giovani; considerando che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato il 22 dicembre 1989, la risoluzione 44/225 relativa alla pesca con grandi reti pelagiche derivanti e alle sue conseguenze sulle risorse biologiche degli oceani e dei mari; considerando che l'impiego di dette reti è stato oggetto di dibattiti e di risoluzioni nell'ambito di vari consessi internazionali; considerando che il Consiglio ha approvato, con la decisione 82/72/CEE (4), la convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa (Convenzione di Berna); considerando che la Comunità ha firmato la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, la quale impone a tutti i membri della comunità internazionale di cooperare per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche d'alto mare; considerando che la diffusione e l'incremento incontrollato delle attività di pesca con reti da posta derivanti possono provocare gravi inconvenienti in termini di aumento dello sforzo di pesca e delle catture accessorie di specie diverse dalla specie bersaglio; che è pertanto opportuno disciplinare le attività di pesca con tali reti; considerando l'interesse suscitato a livello internazionale e le preoccupazioni espresse dalle organizzazioni ecologiche e da numerosi pescatori, anche nella Comunità, per quanto concerne l'impiego di reti da posta derivanti; considerando che è necessario prevedere fasi di adattamento per i pescatori che dipendono economicamente dall'utilizzazione di reti da posta derivanti, limitando al contempo ed analizzando l'impatto ecologico delle attività di pesca corrispondenti; considerando che le decisioni relative alle reti da posta derivanti devono poter essere adattate quando sono decise misure efficaci di conservazione e di gestione sulla base di analisi statistiche affidabili; considerando che le misure di gestione relative alla pesca nel Mar Baltico devono essere adottate in sede di Commissione internazionale della pesca del Baltico; considerando che è necessario stabilire un termine più lungo per l'esame tecnico delle misure proposte conformemente all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 3094/86; considerando che per adeguare le misure tecniche applicabili nello Skagerrak e nel Kattegat sono necessarie consultazioni con la Norvegia e la Svezia; considerando che occorre raggiungere un equilibrio tra l'adeguamento delle misure tecniche ai diversi tipi di pesca e la necessità di regole uniformi, il quale renda più facile la loro applicazione; considerando che le disposizioni che disciplinano taluni tipi di pesca non sono più adeguate e che occorre attualizzarle; considerando che in alcuni tipi di pesca con maglie di piccola dimensione vengono catturati accessoriamente giovani di altre specie che meritano particolare attenzione; che l'aumento della dimensione delle maglie in questi tipi di pesca garantirebbe una maggiore protezione delle specie suddette; considerando che le organizzazioni di produttori, gli Stati membri e la Comunità in quanto tale devono compiere lo sforzo di informazione necessario a tale proposito e contribuire ad una volgarizzazione positiva e pratica, suscettibile di far sì che tutti i settori accolgano favorevolmente le misure proposte e le attuino nel modo adeguato; considerando che, sulla scorta dei più recenti pareri scientifici, è opportuno mantenere la definizione della pesca della sogliola per le grandi navi; considerando che la dimensione attuale standard delle maglie è responsabile della cattura di grandi quantità di pesci che non hanno la dimensione minima di sbarco nelle regioni 1 e 2; che questa cattura costituisce uno spreco di risorse e che essa potrebbe essere ridotta se la dimensione standard delle maglie fosse portata a 100 millimetri nella regione 2, tranne lo Skagerrak ed il Kattegat dove le regole di pesca sono stabilite in consultazione con la Norvegia e con la Svezia; che la consultazione in questione non ha ancora avuto luogo per questa misura; considerando che gli esperimenti condotti su vasta scala hanno dimostrato che l'uso di pezze a maglie quadrate applicate nella parte superiore del sacco può contribuire notevolmente a ridurre le catture di pesci di taglia troppo ridotta; considerando che tali misure farebbero aumentare le disponibilità di merlano; che, in base ai più recenti dati scientifici, il merlano è un grande predatore di altre specie di pesci destinate al consumo umano per cui un incremento di detta specie potrebbe avere conseguenze negative sulle altre specie precitate; che occorre pertanto adottare provvedimenti per ridurre al minimo l'incidenza della predazione; considerando che è opportuno aumentare la dimensione minima di talune specie sbarcate ed introdurne altre per assicurare una migliore conservazione delle risorse di pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 3094/86 è modificato nel modo seguente: 1) all'articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente: «11. È vietato tenere a bordo o utilizzare reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate simili aventi una dimensione minima uguale o superiore a 90 millimetri e aventi più di 100 maglie sulla circonferenza del sacco in senso stretto, escluse le giunture e le ralinghe. Le reti da traino, sciabiche danesi o reti trainate simili aventi una dimensione superiore o uguale a 100 millimetri possono essere fornite nella metà superiore della circonferenza del sacco, di una pezza (pannello o finestra) di rete a maglia quadrata attaccata alle giunture o ralinghe, avente una dimensione uguale o superiore a 90 millimetri. Si intende per "rete a maglia quadrata " una pezza montata in modo che le due direzioni AB delle maglie che costituiscono la pezza siano l'una parallela e l'altra perpendicolare all'asse longitudinale del sacco in senso stretto. La direzione AB è la direzione parallela ad una serie rettilinea.» 2) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente: «1. Un pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se le sue dimensioni sono inferiori alle dimensioni minime specificate negli allegati II o III per le specie appropriate e la regione corrispondente o la particolare zona geografica, qualora questa sia specificata. Ove sia consentito utilizzare più di un metodo di misurazione della dimensione minima, il pesce, crostaceo o mollusco è sotto misura se almeno una dimensione richiesta è superiore alla dimensione minima corrispondente.» 3) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 2, lettere b) e c) è sostituito dal testo seguente: «b) La dimensione dello scampo e dell'astice è misurata, secondo quanto indicato nell'allegato IV, - in lunghezza del carapace, parallelamente alla linea mediana, iniziando dalla parte posteriore di una delle orbite fino al margine posteriore del carapace, - in lunghezza totale, dalla punta del rostro fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. Le code degli scampi presentate staccate sono misurate iniziando dal bordo anteriore del primo segmento della coda fino all'estremità posteriore del telson, escludendo le setae. La coda è misurata in piano senza distenderla. c) La dimensione del granciporro è misurata, secondo quando indicato nell'allegato IV, - in lunghezza del carapace, lungo la linea mediana, iniziando dallo spazio interorbitale fino al margine posteriore del carapace, - in larghezza massima del carapace, perpendicolarmente alla linea mediana del medesimo, - in lunghezza totale degli ultimi due segmenti di ciascuna chela.» 4) Il testo dell'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma, lettera c) è sostituito dal testo seguente: «al suro (Trachurus spp.), allo sgombro (Sgomber spp.) e all'acciuga (Engraulis encrasicholus) destinati ad essere utilizzati come esche vive». 5) All'articolo 5, paragrafo 4 è aggiunto il comma seguente: «È permesso sbarcare esclusivamente esemplari intieri di pettine (Pecten spp.).» 6) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 7 bis Spratto 1. È vietata tutto l'anno nello Skagerrak e nel Kattegat la pesca dello spratto con reti da traino aventi maglie di dimensioni inferiori a 32 millimetri. 2. La pesca dello spratto è vietata: a) dal 1o luglio al 31 ottobre nella zona delimitata dalle seguenti coordinate: - costa occidentale della Danimarca a 55o30m di latitudine nord, - 55o30m di latitudine nord e 7o00m di longitudine est, - 57o00m di latitudine nord e 7o00m di longitudine est, - costa occidentale della Danimarca a 57o00m di latitudine nord; b) dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre nel rettangolo statistico CIEM 39E8. Ai fini del presente regolamento, tale rettangolo è delimitato da una linea che, partendo dal punto d'intersezione della costa orientale dell'Inghilterra a 55o00m di latitudine nord, si dirige a est fino a 1o00m di longitudine ovest, quindi a nord sino a 55o30m di latitudine nord e successivamente a ovest sino alla costa inglese; c) dal 1o gennaio al 31 marzo e dal 1o ottobre al 31 dicembre nelle acque interne del Moray Firth ad ovest di 3o30m di longitudine ovest e nelle acque interne del Firth of Forth ad ovest di 3o00m di longitudine ovest.» 7) All'articolo 9, sono aggiunti i paragrafi seguenti: «15. a) La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o settembre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti: - punto della costa settentrionale della Spagna denominato Cabo Prior (43o34m di latitudine nord e 8o19m di longitudine ovest), - 43o50m di latitudine nord e 8o19m di longitudine ovest, - 43o25m di latitudine nord e 9o12m di longitudine ovest, - punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Villano (43o10m di latitudine nord e 9o12m di longitudine ovest). b) La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o ottobre al 31 dicembre, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti: - punto della costa occidentale della Spagna denominato Cabo Corrubedo (42o35m di latitudine nord e 9o05m di longitudine ovest), - 42o35m di latitudine nord e 9o25m di longitudine ovest, - 43o00m di latitudine nord e 9o30m di longitudine ovest, - punto della costa occidentale della Spagna a 43o00m di latitudine nord. c) La pesca con reti a strascico, sciabiche danesi o reti analoghe trainate è vietata, dal 1o dicembre fino all'ultimo giorno del mese di febbraio dell'anno successivo, nelle zone geografiche delimitate da una linea che collega le coordinate seguenti: - punto della costa occidentale del Portogallo a 37o50m di latitudine nord, - 37o50m di latitudine nord e 9o03m di longitudine ovest, - 37o00m di latitudine nord e 9o06m di longitudine ovest, - punto della costa occidentale del Portogallo a 37o00m di latitudine nord. 16. È vietato alle navi, che utilizzano reti a ciancioli o attrezzi da traino con maglie autorizzate in via derogatoria per la pesca dello sgombro, dell'aringa o del suro, tenere a bordo apparecchiature di cernita automatica. In deroga al comma precedente le navi congelatrici sono autorizzate a detenere a bordo apparecchiature di cernita automatica a condizione che queste abbiano quale unica funzione la classificazione commerciale della totalità dei pesci catturati e destinati al congelamento. L'installazione a bordo degli apparecchi di cernita dovrà essere concepita in modo che le catture risultanti dalla classificazione siano immediatamente congelate per la loro commercializzazione e non possano essere facilmente rigettate in mare.» 8) È inserito l'articolo seguente: «Articolo 9 bis 1. È vietato a qualsiasi nave tenere a bordo o effettuare attività di pesca con una o diverse reti da posta derivante, la cui lunghezza individuale o addizionata sia superiore a 2,5 chilometri. 2. È consentita una deroga fino al 31 dicembre 1993 alle navi che hanno praticato la pesca del tonno germone con rete da posta derivante nell'Atlantico Nord-Orientale durante almeno i due anni precedenti l'entrata in vigore del presente regolamento. Queste navi sono iscritte su un registro comunitario e possono utilizzare reti da posta derivante di una lunghezza che può andare fino a 2,5 chilometri purché la lunghezza addizionata della rete risultante non superi una lunghezza totale di 5 chilometri. La ralinga superiore sarà immersa ad una profondità minima di due metri. Questa deroga scade alla data precitata, a meno che il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione, ne decida la proroga alla luce di basi scientifiche che dimostrano l'assenza di qualsiasi rischio ecologico ad essa connesso. 3. Durante tutta la durata dell'attività di pesca di cui al paragrafo 1, la rete deve restare attaccata alla nave se ha una lunghezza superiore a un chilometro. Tuttavia nella fascia costiera di 12 miglia, una nave può non restare attaccata alla rete se procede ad una sorveglianza costante della stessa. 4. Nonostante l'articolo 1, paragrafo 1, le disposizioni del presente articolo sono applicabili, fatta eccezione del Baltico, dei Belts e dell'OEresund, in tutte le acque soggette alla sovranità o alla giurisdizione degli Stati membri e fuori di queste acque, a tutte le navi da pesca che battono bandiera di uno Stato membro o che sono registrate in uno Stato membro.» 9) All'articolo 13, paragrafi 4 e 5 l'espressione «10 giorni di calendario» è sostituita da «10 giorni lavorativi». 10) Il testo dell'allegato I è sostituito dal testo che figura all'allegato I del presente regolamento. 11) All'allegato II le cifre relative al merlano (Merlangius merlangus) nella regioni n. 2, tranne Skagerrak e Kattegat, e n. 3 sono costituite dalla cifra «23». 12) All'allegato III i dati relativi alla specie suro (Trachurus trachurus e Trachurus picturatus), sgombro (Scomber Scombrus), sgombro cavallo (Scomber japonicus), acciuga (Engraulis encrasicholus) e pettine maggiore (Pecten maximus) sono sostituiti dai dati che figurano nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 1o giugno 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA (1) GU n. L 24 del 27. 1. 1983, pag. 1.(2) GU n. L 288 dell' 11. 10. 1986, pag. 1.(3) GU n. L 331 del 3. 12. 1991, pag. 2.(4) GU n. L 38 del 10. 2. 1982, pag. 1. ALLEGATO I Regione Zona geografica Condizioni addizionali Dimensione minima delle maglie (mm) Specie bersaglio autorizzate Percentuale minima di specie bersaglio Percentuale massima di specie protette 1 e 2 Tutta la regione 100 losango (¹) Tutte 100 Mare del Nord, a sud della latitudine 55oN 80 (²) Sogliola (Solea vulgaris) 5 100 di cui non più del 10 % di merluzzo bianco, eglefino e merluzzo carbonaro Ad ovest della Scozia e Rockall (sottozona VI CIEM) (³) 80 Tutte 100 Sottozona VII CIEM 80 Tutte 100 Tutta la regione 70 Scampo (Nephrops norvegicus) 30 60 Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat 90 Merlano (Merlangius merlangus) 50 100 di cui non più del 10 % di merluzzo bianco, merluzzo carbonaro e eglefino Tutta la regione tranne Skagerrak e Kattegat 40 Sgombro (Scomber Scrombrus) Suro (Trachurus trachurus) Aringa (Cuplea harengus) Cefalopodi pelagici Sardina (Sardina pilchardus) Melù (%) (Micromesistius poutassou) 50 50 50 50 50 50 aa o 80 cumulata 10 10 10 10 10 10 Tutta la regione, tranne Skagerrak e Kattegat 40 Gamberetto (Pandalus spp. tranne Pandalus montagui) 30 50 Skagerrak e Kattegat 32 Aringa (Clupea harengus) Spratto (Sprattus sprattus) 50 10 Tutta la regione 30 Argentina (Argentina spp.) 50 10 Tutta la regione, tranne Skagerrak e Kattegat 20 Gamberetto (Pandalus montagui e Crangon spp.) 30 50 Regione Zona geografica Condizioni addizionali Dimensione minima delle maglie (mm) Specie bersaglio autorizzate Percentuale minima di specie bersaglio Percentuale massima di specie protette 1 e 2 (segue) Tutta la regione, tranne Skagerrak e Kattegat 16 Spratto (Sprattus sprattus) 50 10 Tutta la regione 16 Anguilla (Anguilla anguilla) 20 10 Skagerrak e Kattegat oltre quattro miglia dalle linee di base 35 Gamberetto (Crangon spp. e Palaemon adspersus) 20 50 Skagerrak e Kattegat entro quattro miglia dalle linee di base 16 Gamberetto (Crangon spp. e Palaemon adspersus) 20 50 16 Tracina drago (Trachinus draco) Molluschi tranne la seppia (Sepia officinalis) Aguglia (Belone belone) Capone gorno (Eutrigla gurnardus) aa 50 aa 10 Skagerrak e Kattegat 16 Melù (Micromesistius poutassou) 50 10 Skagerrak Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio 16 Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Kattegat Dal 1o agosto all'ultimo giorno di febbraio 16 Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Dal 1o marzo al 31 luglio - Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Tutta la regione, eccetto la zona di divieto relativa al merluzzo norvegese (¹) 16 Merluzzo norvegese (Trisopterus esmarkii) 50 10 Mare del Nord Dal 1o novembre all'ultimo giorno di febbraio 16 Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Dal 1o marzo al 31 ottobre - Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Tutta al regione, tranne Mare del Nord, Skagerrak e Kattegat - Cicerello (Ammodytidae) 50 10 Skagerrak e Kattegat 90 Tutte 100 70 Merlano (Merlangius merlangus) 50 30 tranne merlano Regione Zona geografica Condizioni addizionali Dimensione minima delle maglie (mm) Specie bersaglio autorizzate Percentuale minima di specie bersaglio Percentuale massima di specie protette 1 e 2 (segue) 35 Gamberetto (Pandalus borealis) 20 50 32 Sgrombro (Scomber scrombrus) Suro (Trachurus trachurus) 50 10 3 Tutta la regione 65 Tutte 100 40 Sgombro (Scomber spp.) Melù (Micromesistius poutassou) Aringa (Clupea harengus) Cefalopodi pelagici Suro (Trachurus spp.) 50 50 50 50 50 aa o 80 10 Rete da traino selettiva 65 (() 50 (() Scampo (Nephrops norvegicus) 30 ()) 60 (·) Rete da traino non selettiva 55 Scampo (Nephrops norvegicus) 30 ()) 60 (·) 55 Gamberetti (Parapenaeus longirostris, Aristeus antennatus e Aristaeomorpha foliacea) 30 50 Golfo di Cadice (§) 40 Tutte le specie tranne quelle elencate nell'allegato II per la regione 3 50 10 Tutta la regione 20 Sardina (Sardina pilchardus) Anguilla (Anguilla anguilla) 50 10 Entro 12 miglia dalle linee di base degli Stati membri 20 Gamberetto (Crangon spp. e Palaemon spp.) 30 50 16 Spratto (Clupea sprattus) Acciuga (Engraulis encrasicholus) Cicerello (Ammodytidae) 50 10 4 Tutta la regione Regione Zona geografica Condizioni addizionali Dimensione minima delle maglie (mm) Specie bersaglio autorizzate Percentuale minima di specie bersaglio Percentuale massima di specie protette 5 Tutta la regione 65 Tutte 100 40 Sgombro (Scomber spp.) e suro (Trachurus spp.) 80 10 20 Boga (Boops boops) Sardina (Sardina pilchardus) 50 10 6 Tutta la regione 100 Tutte 100 45 Gamberetto (Penaeus subtilis, Penaeus brasiliensis, Xiphopenaeus kroyeri) 30 50 7 Tutta la regione 8 Tutta la regione (¹) La rete da traino può essere munita, nella metà superiore del sacco della rete da traino, di un elemento (porta o finestra) di rete a maglie quadrate attaccato alle relinghe laterali o giunture con una dimensione delle maglie pari o superiore a 90 millimetria. (²) È vietato tenere a bordo reti da traino o pezzi di rete la cui dimensione delle maglie sia inferiore a quella con la quale si pesca. (³) A sud di una linea tracciata verso ovest, a partire da un punto situato a 56o00m latitudine nord della costa orientale del Sound of Jura. (%) Il melù non è una specie bersaglio autorizzata per la zona delimitata a nord dal parallelo 52o30mN e ad est dal meridiano 7o00mO. (¹) Per zona di divieto relativa al merluzzo norvegese s'intende la parte del Mare del Nord sotto la sovranità o giurisdizione di uno Stato membro delimitata da una linea che congiunge i punti seguenti: costa occidentale della Scozia a 56o latitudine nord, 2o longitudine est, 58o latitudine nord, 0o30m longitudine ovest, 59o15m latitudine nord, 1o longitudine est, 60o latitudine nord, longitudine 0o00m, 60o30m latitudine nord, costa orientale delle isole Shetland a 60o latitudine nord, 3o longitudine ovest, costa orientale della Scozia a 58o30m latitudine nord. (() La rete da traino selettiva deve essere munita di un sacco superiore con maglie della dimensione minima di 65 millimetri e di un sacco inferiore con maglie della dimensione minima di 50 millimetri, separati da una pezza di rete orizzontale. ()) 25 % dal 1o gennaio al 31 marzo. (·) In deroga alle disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 4 del presente regolamento e fino al 31 dicembre 1991, la valutazione di questa percentuale avviene solo dopo la terza cala. (§) Per Golfo di Cadice si intende la zona della divisione IX a CIEM a est di una linea a pieno sud a partire da un punto a 7o52m longitudine ovest sulla costa meridionale del Portogallo. ALLEGATO II Specie Regione Zona geografica Dimensione minima Sgombro (Scomber spp.) 1, 2, 3 e 5 Tranne Mare del Nord 20 cm 2 Mare del Nord 30 cm Acciuga (Engraulis encrasicholus) 3 Tranne divisione IX a 12 cm 3 Divisione IX a 10 cm Suro (Trachurus spp.) 1, 2, 3 e 5 15 cm Pettine maggiore (Pecten maximus) 2 e 3 Tranne divisione VII d 100 mm 2 Divisione VII d 110 mm