31992R0305

Regolamento (CEE) n. 305/92 della Commissione, del 7 febbraio 1992, che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

Gazzetta ufficiale n. L 032 del 08/02/1992 pag. 0015 - 0016
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0133
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0133


REGOLAMENTO (CEE) N. 305/92 DELLA COMMISSIONE del 7 febbraio 1992 che modifica il regolamento (CEE) n. 410/90 che stabilisce norme di qualità per i kiwi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1623/91 (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 410/90 della Commissione (3), stabilisce le norme di qualità per i kiwi;

considerando che alcune disposizioni sono diverse nelle varie lingue; che è pertanto opportuno uniformarle in tutti i testi del regolamento in esame;

considerando che, per uniformare le norme relative a questo frutto con le altre norme comunitarie relative agli ortofrutticoli, è opportuno prevedere alcune modifiche relative alla conservabilità, al calibro e alla calibratura;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 410/90 è modificato come segue:

1) Nella parte II, « Disposizioni relative alla qualità », punto B, « Classificazione », sono apportate le seguenti modifiche:

a) al punto i), « Categoria Extra », il testo del secondo comma è sostituito dal seguente:

« Devono essere privi di difetti, salvo lievissime alterazioni superficiali, che non pregiudichino la qualità, la conservabilità e l'aspetto generale del prodotto o la sua presentazione nell'imballaggio. »;

b) al punto ii), « Categoria I », il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Devono presentare le caratteristiche tipiche della varietà. Tuttavia sono ammessi i seguenti lievi difetti, purché non pregiudichino l'aspetto del prodotto, la qualità, la conservabilità o la presentazione nell'imballaggio:

- un lieve difetto di forma (escluse protuberanze o malformazioni);

- un lieve difetto di colorazione;

- difetti superficiali della buccia, purché la loro superficie complessiva non superi 1 cm2;

- un piccolo "segno di Hayward", simile a linee longitudinali e senza protuberanze. »;

c) nel punto iii), « Categoria II », terzo comma, il testo del quarto trattino è sostituito dal seguente:

« - diversi "segni di Hayward" più pronunciati, con una lieve protuberanza; ».

2) Nella parte III, « Disposizioni concernenti la calibratura », il testo della prima riga è sostituito dal seguente:

« Il calibro è determinato dal peso dei frutti ».

3) La parte V, « Disposizioni concernenti la presentazione », è modificata come segue:

a) al punto A, « Omogeneità », il testo del primo comma è sostituito dal seguente:

« Il contenuto di ogni imballaggio deve essere uniforme e contenere esclusivamente kiwi della stessa origine, varietà, qualità e calibro. »;

b) al punto B, « Condizionamento », il testo del terzo comma è sostituito dal seguente:

« Gli imballaggi devono essere privi di qualsiasi corpo estraneo ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (2) GU n. L 150 del 15. 6. 1991, pag. 8. (3) GU n. L 43 del 17. 2. 1990, pag. 22.