31992R0190

Regolamento ( CEE ) n. 190/92 del Consiglio, del 27 gennaio 1992, recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori ( 1992 )

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 30/01/1992 pag. 0007 - 0010


REGOLAMENTO (CEE) N. 190/92 DEL CONSIGLIO del 27 gennaio 1992 recante apertura e modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario per fragole fresche originarie dei territori occupati nonché la procedura da applicare a taluni prodotti agricoli sottoposti a quantitativi di riferimento e originari di detti territori (1992)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

visto il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, che concerne il regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati e che abroga il regolamento (CEE) n. 3363/86 (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91 prevede per i prodotti agricoli elencati nell'allegato II, originari dei territori occupati, che i dazi doganali all'importazione siano aboliti in due parti eguali, il 1o gennaio 1992 e il 1o gennaio 1993, nei limiti dei periodi indicati; che occorre quindi aprire, a decorrere dal 1o gennaio 1992, le misure tariffarie comunitarie previste per tali prodotti in funzione di volumi che, calcolati pro rata temporis, sono pari ai livelli indicati all'articolo 1 e nell'allegato del presente regolamento;

considerando che per le fragole del codice NC 0810 10 90 questa soppressione dei dazi doganali si applica nei limiti di un contingente tariffario comunitario di 1 200 tonnellate;

considerando che occorre garantire, in particolare, l'uguaglianza e la continuità di accesso a detto contingente a tutti gli importatori della Comunità nonché l'applicazione, senza interruzione, dell'aliquota prevista per detto contingente a tutte le importazioni dei prodotti in causa in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento del contingente; che occorre adottare le disposizioni necessarie per garantire una gestione comunitaria ed efficace di tale contingente tariffario, prevedendo per gli Stati membri la possibilità di prelevare sul volume contingentale le quantità necessarie corrispondenti alle importazioni realmente constatate; che tale modalità di gestione richiede una stretta collaborazione tra Stati membri e Commissione;

considerando che, essendo il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux, qualsiasi operazione relativa alla gestione del contingente può essere effettuata da uno dei suoi membri;

considerando che per i prodotti elencati nell'allegato II è prevista una sorveglianza comunitaria nel quadro di quantitativi di riferimento e di calendari prestabiliti;

considerando che, per consentire ai servizi competenti della Commissione di redigere un bilancio annuale degli scambi per ciascuno di questi prodotti e di procedere eventualmente all'applicazione della procedura prevista all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1134/91, questi prodotti sono assoggettati ad un sistema di sorveglianza statistica, conformemente ai regolamenti (CEE) n. 2658/87 (2) e (CEE) n. 1736/75 (3);

considerando che l'imputazione, su scala comunitaria, delle importazioni dei prodotti in causa ai quantitativi di riferimento sarà effettuata man mano che questi prodotti sono presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il dazio doganale all'importazione nella Comunità delle fragole fresche originarie dei territori occupati è sospeso al livello e nei limiti del contingente tariffario comunitario indicato a lato:

Numero

d'ordine Codice NC Designazione delle merci Volume

contingentale

(in t) Dazio

contingentale

(in %) 09.1381 0810 10 90 Fragole fresche, dal 1o gennaio al 31 marzo 1992 720 7

Articolo 2

Il contingente tariffario di cui all'articolo 1 è gestito dalla Commissione che può prendere qualsiasi misura amministrativa utile per assicurarne la gestione efficace.

Articolo 3

Se un importatore presenta in uno Stato membro una dichiarazione di immissione in libera pratica comprendente una domanda di beneficio preferenziale per il prodotto di cui all'articolo 1 del presente regolamento e se questa dichiarazione è accettata dall'autorità doganale, lo Stato membro in causa procede, mediante notifica alla Commissione, al prelievo, sul volume del contingente tariffario, di un quantitativo corrispondente a tale fabbisogno.

Le domande di prelievo, con l'indicazione della data di accettazione della suddetta dichiarazione, devono essere trasmesse senza indugio alla Commissione.

I prelievi sono accordati dalla Commissione in funzione della data di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica, da parte dell'autorità doganale dello Stato membro in causa, nella misura in cui il saldo disponibile glielo consenta.

Se uno Stato membro non utilizza i quantitativi prelevati, li riversa non appena possibile nel volume contingentale.

Se i quantitativi richiesti sono superiori al saldo disponibile del contingente, l'assegnazione viene fatta proporzionalmente alle domande. Gli Stati membri sono informati dalla Commissione dei prelievi effettuati.

Articolo 4

1. Le importazioni nella Comunità di taluni prodotti originari dei territori occupati sono sottoposte a quantitativi di riferimento e a sorveglianza statistica.

La designazione dei prodotti di cui al primo comma, i loro codici NC, i periodi di validità e i livelli dei quantitativi di riferimento sono indicati nell'allegato.

2. Le imputazioni ai quantitativi di riferimento vengono effettuate man mano che i prodotti sono presentati in dogana a fronte di dichiarazioni di immissione in libera pratica e del certificato di circolazione delle merci. Quando il certificato di circolazione delle merci è presentato a posteriori, l'imputazione al quantitativo di riferimento corrispondente avviene all'atto dell'accettazione della dichiarazione di immissione in libera pratica.

Il grado di esaurimento dei quantitativi di riferimento è constatato, a livello comunitario, in base alle importazioni imputate secondo le condizioni di cui al primo comma e comunicate all'Istituto statistico delle Comunità europee in applicazione delle disposizioni dei regolamenti (CEE) n. 2658/87 e (CEE) n. 1736/75.

Articolo 5

Gli Stati membri e la Commissione collaborano strettamente affinché sia rispettato il presente regolamento.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 1o gennaio 1992. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 27 gennaio 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

A. MARQUES DA CUNHA

(1) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1. (2) Gu n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1056/91 (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 10). (3) GU n. L 183 del 14. 7. 1975, pag. 3. Regolamento modificato, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 1629/88 (GU n. L 147 del 14. 6. 1988. pag. 1).

ALLEGATO

Numero d'ordine Codice NC Codice Taric Designazione delle merci Periodo Quantitativo di riferimento (in t) 18.0310 ex 0702 00 10 * 31 * 39 * 41 * 49 * 51 * 59 * 61 * 69 Pomodori, freschi o refrigerati 1. 1 - 31. 3 750 18.0320 ex 0709 30 00 * 20 * 30 Melanzane, fresche o refrigerate 15. 1 - 30. 4 3 000 18.0330 ex 0709 60 10 * 11 * 19 * 20 * 30 Peperoni 1. 1 - 31. 12 1 000 18.0340 ex 0709 90 70 * 10 * 20 Zucchine, fresche o refrigerate 1. 1 - 29. 2 200 18.0350 ex 0805 10 11

ex 0805 10 15

ex 0805 10 19

0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 * 10 * 90 * 10 * 90 * 10 90 Arance, fresche 1. 1 - 31. 12 25 000 ex 0805 10 31

ex 0805 10 35

ex 0805 10 39

ex 0805 10 41 * 10 * 80 * 10 * 80 * 10 * 80 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 45 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 49 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 70

ex 0805 10 90 * 11 * 13 * 14 * 18 * 11 * 19 18.0360 ex 0805 20 10 * 31 * 33 * 35 * 37 Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi, freschi 1. 2 - 31. 12 500 ex 0805 20 30 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 50 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 70 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 90 * 11 * 12 * 13 * 14 * 51 * 53 * 55 * 57 18.0370 ex 0805 30 10 * 10 Limoni (citrus limon, citrus limonum), freschi 1. 1 - 31. 12 800 18.0380 ex 0807 10 90 * 12 * 13 * 14 * 23 * 24 * 31 * 33 * 34 * 43 * 44 Meloni, freschi 1. 1 - 31. 5 6 000