31992R0081

Regolamento (CEE) n. 81/92 della Commissione, del 15 gennaio 1992, recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi

Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/1992 pag. 0009 - 0014
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 40 pag. 0057
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 40 pag. 0057


REGOLAMENTO (CEE) N. 81/92 DELLA COMMISSIONE del 15 gennaio 1992 recante modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3877/86 del Consiglio, del 16 dicembre 1986, relativo alle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3130/91 (2), in particolare l'articolo 3,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 3877/86, nel periodo dal 1o luglio 1991 al 30 giugno 1996 e nei limiti di 10 000 t annue di riso in equivalente semigreggio, viene riscosso, sulle importazioni di riso della varietà Basmati aromatica a grani lunghi, denominato in appresso « riso Basmati », un prelievo pari al 75 % di quello calcolato conformemente all'articolo 11 del regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4); che tale riduzione è subordinata alla condizione che il prelievo ridotto non sia inferiore alla differenza tra il prezzo franco frontiera e il prezzo d'entrata del riso Basmati;

considerando che le modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3877/86 sono state definite dal regolamento (CEE) n. 833/87 della Commissione (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 674/91 (6); che, sulla scorta dell'esperienza acquisita, appare opportuno apportare alcune modifiche a tali modalità; che, per facilitarne la lettura agli interessati, è preferibile inserire queste modifiche in un nuovo testo, che riporti tutte le modalità applicabili;

considerando che non è possibile distinguere il riso Basmati dalle altre varietà di riso a grani lunghi in base alle mere caratteristiche morfologiche; che l'autenticità del prodotto deve essere pertanto garantita da un certificato rilasciato da organismi competenti dei paesi d'esportazione, riconosciuti dalla Commissione;

considerando che i titoli d'importazione previsti dal regolamento (CEE) n. 3877/86 sono rilasciati ai fini dell'applicazione di un prelievo ridotto; che, tenuto conto di questa finalità e del regime di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86, è d'uopo disporre che le domande di titolo siano abbinate alla fissazione anticipata del prelievo;

considerando che, per consentire alla Commissione di applicare l'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86, è opportuno disporre che gli Stati membri le comunichino i quantitativi di riso Basmati per i quali sono stati richiesti titoli d'importazione;

considerando che, essendo il rilascio dei titoli d'importazione subordinato alla presentazione dei certificati di autenticità emessi dai paesi esportatori, è necessario prevedere per i titoli medesimi un periodo di validità di una durata speciale, superiore a quella prevista dal regolamento (CEE) n. 891/89 della Commissione, del 7 aprile 1989, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 675/91 (8);

considerando che il contingente di 10 000 t di riso Basmati semigreggio si riferisce ad un anno solare e che è pertanto necessario limitare a 5 000 t di riso in equivalente semigreggio il quantitativo di cui è ammessa l'importazione dal 1o luglio al 31 dicembre 1991 e dal 1o gennaio al 30 giugno 1996;

considerando che le regioni di produzione del riso Basmati sono situate in due paesi; che i titoli d'importazione che permettono di beneficiare della riduzione del prelievo possono essere rilasciati limitatamente ad un quantitativo annuo massimo di 10 000 t; che è pertanto possibile che taluni operatori in possesso di un certificato di autenticità non possano ottenere un titolo d'importazione ai sensi del regolamento (CEE) n. 3877/86;

considerando che, per facilitare il controllo delle importazioni, è opportuno disporre, in particolare, che i titoli d'importazione vengano concessi unicamente ad imprese che offrano determinate garanzie, che le domande di una stessa impresa vengano presentate in un solo Stato membro e che i titoli in questione non siano trasferibili;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il riso Basmati di cui ai codici NC ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17, ex 1006 20 98, ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67, ex 1006 30 98 fruisce del regime istituito dal regolamento (CEE) n. 3877/86 qualora sia immesso in libera pratica in base ad un titolo d'importazione rilasciato su presentazione di un certificato di autenticità del prodotto emesso dagli organismi competenti del paese esportatore riconosciuti dalla Commissione e indicati nell'allegato I.

2. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 2, il quantitativo totale di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86 è ripartito in ragione di 3 500 t di riso in equivalente semigreggio per ciascuno dei primi due quadrimestri dell'anno e di 3 000 t per il terzo quadrimestre. I quantitativi non attribuiti durante un quadrimestre possono essere cumulati con quelli del quadrimestre successivo.

Articolo 2

1. Il certificato di autenticità è redatto in originale e in tre copie di colore diverso, secondo il modello contenuto nell'allegato II.

Esso deve avere un formato di circa 210 × 297 mm. L'originale è stampato su carta tale da rendere evidente qualunque contraffazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. I moduli del certificato devono essere stampati e compilati in lingua inglese.

3. L'originale e le copie vanno compilati a macchina, oppure a mano mediante penna a inchiostro e in stampatello.

4. Ogni certificato di autenticità reca, nella casella superiore a destra, un numero di serie, che deve essere identico nell'originale e nelle copie.

5. L'organismo di emissione conserva due copie e rilascia al richiedente l'originale e una copia.

Articolo 3

Il certificato di autenticità è valido 90 giorni a decorrere dalla data del rilascio.

Esso è valido solo se debitamente vistato e compilato in tutte le sue caselle conformemente alle indicazioni in esso contenute.

Articolo 4

1. La domanda di titolo d'importazione è presentata alle autorità competenti degli Stati membri abbinata a una domanda di fissazione anticipata del prelievo valido il giorno della presentazione.

In deroga al disposto dell'articolo 12, lettera b) del regolamento (CEE) n. 891/89, l'importo della cauzione è pari al 25 % dell'importo del prelievo normale applicabile al prodotto in oggetto il giorno di presentazione della domanda.

2. Fatto salvo il disposto dell'articolo 6, paragrafo 2, le domande di titolo d'importazione sono ammissibili nei primi cinque giorni lavorativi dei mesi di gennaio, maggio e settembre.

3. In deroga all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione (9), il quantitativo immesso in libera pratica non può superare quello indicato nelle caselle 17 e 18 del titolo d'importazione. A tal fine, nella casella 19 del titolo è apposta la cifra 0.

4. La domanda di titolo d'importazione di riso Basmati è ammissibile soltanto alle seguenti condizioni:

- se è presentata da una persona fisica o giuridica che, al momento della presentazione, eserciti da almeno 12 mesi un'attività commerciale nel settore dei cereali e/o del riso e sia iscritta in un registro pubblico di uno Stato membro;

- se per uno stesso interessato verte su un quantitativo non superiore a 1 000 t di riso in equivalente semigreggio, per ciascun periodo di presentazione delle domande. La conversione in equivalente semigreggio si effettua in base ai tassi di conversione di cui all'articolo 1 del regolamento n. 467/67/CEE della Commissione (10);

- se il richiedente dichiara per iscritto di non aver presentato e s'impegna a non presentare domande riguardanti lo stesso prodotto in altri Stati membri; se uno stesso interessato presenta domande in due o più Stati membri, tutte le domande sono inammissibili.

Articolo 5

1. Entro tredici giorni a decorrere dal giorno di scadenza del termine per la presentazione delle domande di titolo, la Commissione comunica per telescritto agli Stati membri:

- che possono essere rilasciati titoli per la totalità dei quantitativi richiesti, comunicati alla Commissione a norma dell'articolo 7, lettera a), oppure

- la percentuale uniforme di riduzione da applicare ai quantitativi richiesti comunicati alla Commissione, oppure

- che non sussistono i presupposti per l'applicazione del prelievo ridotto di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86.

2. Il titolo è rilasciato per i quantitativi risultanti dall'applicazione del paragrafo 1 su presentazione, da parte del richiedente, dell'originale e di una copia del certificato di autenticità che indichi un quantitativo pari a quello risultante dall'applicazione del paragrafo 1. L'originale del certificato di autenticità è conservato dall'organismo di emissione del titolo d'importazione, il quale procede all'autenticazione dell'altra copia affinché l'interessato possa presentarla alle autorità doganali per l'immissione in libera pratica del prodotto da importare.

Se il quantitativo per il quale è stato rilasciato il titolo d'importazione è inferiore al quantitativo richiesto, l'importo della cauzione di cui all'articolo 4, paragrafo 1 è ridotto in conformità.

3. Il titolo d'importazione reca:

a) nella casella 20 una delle diciture seguenti:

Exacción reguladora reducida Basmati, certificado de autenticidad no . . ., emitido por . . .,

Reduceret afgift Basmati, aegthedscertifikat nr. . . ., udstedt af . . .,

Ermaessigte Abschoepfung Basmati, Echtheitszeugnis Nr. . . ., ausgestellt von . . .,

ÌaaéùìÝíç aaéóoeïñUE Basmati, ðéóôïðïéçôéêue ãíçóéueôçôáò áñéè. . . ., aaêaeueèçêaa áðue . . .,

Reduced levy Basmati, certificate of authenticity No . . ., issued by . . .,

Prélèvement réduit Basmati, certificat d'authenticité no . . ., émis par . . .,

Prelievo ridotto Basmati, certificato di autenticità n. . . ., emesso da . . .,

Verlaagde heffing Basmati, echtheidscertificaat nr. . . ., afgegeven door . . .,

Direito nivelador reduzido Basmati, certificado de autenticidade no . . ., emitido por . . .;

b) nella casella 8 l'indicazione del paese di origine del prodotto.

Il titolo obbliga ad importare dal paese d'origine indicato.

4. In deroga all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 891/89, i titoli d'importazione sono validi dal giorno del rilascio, ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3719/88, sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui ha avuto luogo il rilascio.

5. In deroga al disposto dell'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 3719/88, i diritti derivanti dal titolo d'importazione non sono trasmissibili.

Tuttavia, se il quantitativo per il quale è stato rilasciato un titolo non supera le 20 t, il titolo può essere annullato e la relativa cauzione svincolata su domanda presentata dall'interessato all'organismo di emissione del titolo. In caso di annullamento di titoli, gli organismi competenti degli Stati membri sono tenuti a comunicare, entro i due giorni lavorativi successivi all'annullamento, i quantitativi per i quali i titoli sono stati annullati.

Articolo 6

1. Sul quantitativo di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3877/86, possono essere immesse in libera pratica al massimo 3 450 t di riso dei codici NC ex 1006 30 27, ex 1006 30 48, ex 1006 30 67 ed ex 1006 30 98, mentre il quantitativo residuo deve essere costituito da riso dei codici NC ex 1006 10 27, ex 1006 10 98, ex 1006 20 17 ed ex 1006 20 98.

2. Il quantitativo da assegnare nel gennaio 1992 ammonta a 8 500 t di riso in equivalente semigreggio. Le domande d'importazione per detto quantitativo sono ammissibili negli ultimi cinque giorni lavorativi di gennaio del 1992.

Per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 1996, il quantitativo massimo che può essere messo in libera pratica in virtù del presente regolamento è fissato a 5 000 t di riso in equivalente semigreggio. Le domande d'importazione per detto quantitativo sono ammissibili nei primi cinque giorni lavorativi del 1996.

Articolo 7

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, mediante telescritto, le informazioni seguenti:

a) entro il secondo giorno lavorativo successivo alla scadenza del periodo di ammissibilità delle domande, i quantitativi, ripartiti per codice NC, del riso per il quale è stata presentata domanda di titolo d'importazione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 3877/86, nonché il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) entro i due giorni lavorativi successivi al rilascio del titolo, i quantitativi, ripartiti per codici NC, per i quali sono stati rilasciati titoli d'importazione, indicando la data del rilascio, il paese d'esportazione, nonché il nome e l'indirizzo del titolare;

c) l'ultimo giorno lavorativo di ogni mese successivo al mese d'immissione in libera pratica, i quantitativi di riso Basmati immessi in libera pratica, ripartiti per codici NC e per paesi d'origine.

Le suddette informazioni devono essere comunicate anche nel caso in cui non sia stata presentata alcuna domanda, non sia stato rilasciato alcun certificato o non sia stata effettuata alcuna importazione.

Articolo 8

La Commissione fissa per i periodi di ammissibilità delle domande, conformemente al regolamento (CEE) n. 3877/86, i prelievi applicabili sulle importazioni di riso Basmati.

Articolo 9

Il regolamento (CEE) n. 833/87 è abrogato.

Articolo 10

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 361 del 20. 12. 1986, pag. 1. (2) GU n. L 297 del 29. 10. 1991, pag. 1. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 80 del 24. 3. 1987, pag. 20. (6) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 29. (7) GU n. L 94 del 7. 4. 1989, pag. 13. (8) GU n. L 75 del 21. 3. 1991, pag. 30. (9) GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1. (10) GU n. 204 del 24. 8. 1967, pag. 1.

ALLEGATO I

Organismi competenti per il rilascio dei certificati di autenticià di cui all'articolo 1

India: - Export Inspection Council (Ministry of Commerce, Government of India), - Directorate of Marketing and Inspection (Ministry of Agriculture and Rural Development). Pakistan: - Export Corporation of Pakistan Ltd, Karachi.

ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ ÉÉ ANEXO II - BILAG II - ANHANG II - - ANNEX II - ANNEXE II - ALLEGATO II - BIJLAGE II - ANEXO II

1 Exporter (Name and full address)

2 Consignee (Name and full adress) CERTIFICATE OF AUTHENTICITY

BASMATI RICE

for export to the European Community

No ORIGINAL

issued by (Name and full address of issuing body) 3 Region or place of cultivation 4 FOB value in US dollars 5 Number and date of invoice 6 Marks and numbers - Number and kind of packages - Description of goods 7 Gross weight (kg)

8 Net weight (kg)

9 DECLARATION BY EXPORTER

The undersigned declares that the information shown above is correct.

Place and date: Signature:

10 CERTIFICATION BY THE ISSUING BODY

It is hereby certified that the rice described above is BASMATI RICE and that the information shown in this certificate is correct.

Place and date: Signature: Stamp:

11 CERTIFICATION BY COMPETENT CUSTOMS OFFICE OF COUNTRY OF EXPORT

Customs formalities for export to the European Economic Community of the rice described above have been completed.

Type, number and date of export document: Name and country of customs office: Signature: Stamp:

12 FOR COMPETENT AUTHORITIES IN THE COMMUNITY