31992L0122

Direttiva 92/122/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1992, che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali conformemente all' articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 409 del 31/12/1992 pag. 0033 - 0034


DIRETTIVA 92/122/CEE DEL CONSIGLIO del 21 dicembre 1992 che autorizza la Repubblica ellenica a rinviare la liberalizzazione di taluni movimenti di capitali conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 88/361/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 69,

vista la direttiva 88/361/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1988, per l'attuazione dell'articolo 67 del trattato (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione, presentata previa consultazione del Comitato monetario,

considerando che, in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 della suddetta direttiva, la Repubblica ellenica è autorizzata a mantenere, fino al 31 dicembre 1992, restrizioni ai movimenti di capitali enumerati nell'allegato IV, elenchi III e IV della direttiva stessa; che il medesimo articolo prevede la possibilità di una proroga di detto termine non eccedente tre anni;

considerando che la Repubblica ellenica ha applicato un programma di stabilizzazione e di riforme economiche; che il consolidamento del bilancio procede a ritmo accelerato e sarà intensificato con il bilancio del 1993; che nonostante gli sforzi di aggiustamento in corso non si delineano ancora sicure prospettive di stabilità monetaria e del cambio; che il mantenimento, per un determinato periodo, di restrizioni per i capitali a breve termine è necessario per consentire un buon aggiustamento macroeconomico e per sostenere la politica monetaria e del cambio dopo l'entrata della dracma nel meccanismo di cambio del Sistema monetario europeo (SME); che la Repubblica ellenica ha chiesto una proroga al 1° gennaio 1995 del termine fissato per la totale liberalizzazione dei capitali a breve termine; che essa intende tuttavia procedere alla soppressione a decorrere dal 1° gennaio 1993 di una parte delle restrizioni attualmente in vigore;

considerando che la Commissione ha proceduto, in collaborazione con il comitato monetario, ad un esame della situazione economica e finanziaria della Grecia; che da tale esame risulta che, nonostante i progressi realizzati nella stabilizzazione dell'economia e il miglioramento della situazione della bilancia dei pagamenti, i rilevanti squilibri di bilancio esistenti e l'inflazione ancora elevata rendono fragili i risultati conseguiti e che è opportuna una graduale liberalizzazione dei movimenti di capitali a breve termine, finché non possano essere conseguiti progressi durevoli nella stabilizzazione dell'economia;

considerando che le autorità greche hanno introdotto riforme e provvedimenti di liberalizzazione nel settore dei mercati finanziari; che tuttavia il sistema finanziario non è ancora sufficientemente sviluppato per far fronte a una situazione di totale mobilità dei capitali;

considerando che gli elementi di cui sopra giustificano una proroga dell'autorizzazione a mantenere restrizioni ai movimenti di capitale a breve termine;

considerando tuttavia che tale deroga non può giustificare controlli sui movimenti di capitale in condizioni contrarie all'articolo 8 A del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La Repubblica ellenica può mantenere temporaneamente restrizioni ai movimenti di capitali elencati nell'allegato, alle condizioni e per il periodo in esso previsti.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 21 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 178 dell'8. 7. 1988, pag. 5.