31992L0118

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 062 del 15/03/1993 pag. 0049 - 0068
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 48 pag. 0194
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 48 pag. 0194


DIRETTIVA 92/118/CEE DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 1992 che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

viste le proposte della Commissione (1),

visti i pareri del Parlamento europeo (2),

visti i pareri del Comitato economico e sociale (3),

considerando che i prodotti d'origine animale sono inclusi nell'elenco dei prodotti di cui all'allegato II del trattato; che la commercializzazione di tali prodotti costituisce un'importante fonte di reddito per la popolazione agricola;

considerando che, per garantire lo sviluppo razionale di tale settore e accrescerne la produttività, è necessario stabilire a livello comunitario norme sanitarie e di polizia sanitaria per i prodotti in questione;

considerando che la Comunità deve adottare le misure necessarie per garantire la graduale instaurazione del mercato interno che comporta uno spazio senza frontiere interne, entro il 31 dicembre 1992;

considerando che il perseguimento degli obiettivi di cui sopra ha indotto il Consiglio a stabilire norme di polizia sanitaria per le carni fresche, le carni di pollame, i prodotti a base di carne, le carni di selvaggina e di coniglio e i prodotti lattiero-caseari;

considerando che, salvo disposizioni contrarie, gli scambi di prodotti di origine animale devono essere liberalizzati, fermo restando il ricorso ad eventuali misure di salvaguardia;

considerando che, dati i rischi sensibili di propagazione di malattie, è necessario specificare, per taluni prodotti di origine animale, i requisiti particolari da prescrivere all'atto dell'immissione sul mercato ai fini degli scambi, segnatamente quando la destinazione è una regione con un livello sanitario elevato;

considerando che, all'adozione della direttiva 92/65/CEE, la Commissione ha accettato di dissociare gli aspetti di polizia sanitaria applicabili agli animali da quelli applicabili ai prodotti;

considerando che, per consentire la soppressione dei controlli alle frontiere tra Stati membri dal 1° gennaio 1993, è necessario fissare le norme sanitarie e di polizia sanitaria applicabili all'insieme dei prodotti soggetti a siffatti controlli, i cui scambi o le cui importazioni non hanno ancora formato oggetto di armonizzazione a livello comunitario;

considerando che, per realizzare tale obiettivo, si devono adattare talune normative esistenti per l'adozione delle misure sopra indicate;

considerando che è parso opportuno prevedere una procedura di riconoscimento dei paesi terzi e degli stabilimenti rispondenti alle condizioni stabilite dalla presente direttiva e una procedura di ispezione comunitaria per garantire il rispetto delle condizioni previste per tale riconoscimento;

considerando che il documento di accompagnamento dei prodotti costituisce il mezzo più idoneo per fornire alle autorità competenti del luogo di destinazione la garanzia che una spedizione risponda alle disposizioni della presente direttiva; che occorre mantenere il certificato sanitario o di salubrità per controllare la destinazione di taluni prodotti importati;

considerando che nel caso di cui trattasi devono essere applicati le norme, i principi e le misure di salvaguardia stabiliti dalla direttiva 90/675/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1990, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (4);

considerando che anche nel contesto degli scambi intracomunitari devono essere applicate le norme fissate dalla direttiva 89/662/CEE;

considerando che si deve affidare alla Commissione il compito di adottare talune misure di applicazione della presente direttiva; che occorre prevedere a tale scopo una procedura che instauri una stretta ed efficace collaborazione tra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato veterinario permanente;

considerando che, date le particolari difficoltà di approvvigionamento connesse alla situazione geografica della Repubblica ellenica, è necessario che per questo Stato membro siano previste disposizioni derogatorie;

considerando che l'adozione di norme specifiche per i prodotti contemplati dalla presente direttiva non osta all'adozione di norme sull'igiene e la sicurezza alimentare in generale, per le quali la Commissione ha presentato una proposta di direttiva quadro,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1

La presente direttiva stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale, compresi i campioni commerciali prelevati su di essi, non soggetti, per quanto riguarda dette condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE (5) e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

La presente direttiva non pregiudica l'adozione di requisiti più particolareggiati in materia di polizia sanitaria nell'ambito delle normative specifiche sopraccitate né il mantenimento di restrizioni agli scambi o alle importazioni di prodotti disciplinati dalle normative specifiche di cui al primo comma, motivati da esigenze di sanità pubblica.

Articolo 2

1. Ai fini della presente direttiva, si intendono per:

a) scambi: gli scambi quali definiti all'articolo 2, punto 2, della direttiva 89/662/CEE;

b) campione commerciale: il campione privo di qualsiasi valore commerciale, prelevato a nome del proprietario o del responsabile di uno stabilimento, che sia rappresentativo di una data produzione di prodotti di origine animale di detto stabilimento o che costituisca un modello di un prodotto d'origine animale di cui è prevista la fabbricazione; per il successivo esame, esso deve recare l'indicazione del tipo di prodotto, della sua composizione e della specie animale da cui è stato ottenuto;

c) malattia trasmissible grave: qualsiasi malattia di cui alla direttiva 82/894/CEE (6);

d) organismi patogeni: la raccolta o coltura di organismi o di derivati, presenti da soli oppure in nuova combinazione di detta raccolta o coltura di organismi, che possono provocare malattie in qualsiasi essere vivente (ad eccezione dell'uomo) e tutti i derivati modificati di tali organismi che possono portare o trasmettere un germe patogeno animale o il tessuto, la coltura cellulare, le secrezioni o gli escrementi con cui o per mezzo di cui un germe patogeno animale può essere portato o trasmesso; questa definizione non comprende i medicinali veterinari immunologici autorizzati dalla direttiva 90/677/CEE (7);

e) proteine animali trasformate per l'alimentazione animale: le proteine animali trattate in modo da renderle adatte all'utilizzazione diretta come alimento per animali oppure come ingrediente di alimenti per animali. Comprendono la farina di pesce, di carne, di ossa, di zoccoli, di corna, di sangue, di piume, i ciccioli essiccati e altri prodotti affini, comprese le miscele contenenti tali prodotti;

f) proteine animali trasformate destinate al consumo umano: i ciccioli, la farina di carne e la cotenna in polvere di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE (8);

g) prodotto apicolo: il miele, la cera, la pappa reale, i propoli o il polline non destinati al consumo umano né ad un uso industriale;

2. Sono inoltre applicabili mutatis mutandis le definizioni di cui all'articolo 2 delle direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE.

Articolo 3

Gli Stati membri provvedono affinché:

- gli scambi e le importazioni dei prodotti di origine animale di cui all'articolo 1 nonché delle gelatine non destinate al consumo umano non siano vietati o limitati per ragioni sanitarie o di polizia sanitaria diverse da quelle risultanti dall'applicazione della presente direttiva o della legislazione comunitaria, segnatamente le misure di salvaguardia eventualmente prese;

- i nuovi prodotti d'origine animale di cui è autorizzata l'immissione sul mercato di uno Stato membro successivamente alla data prevista all'articolo 20 possano essere oggetto di scambi o d'importazione soltanto dopo che sarà stata presa una decisione in conformità all'articolo 15, primo comma, previo esame, fatto eventualmente dopo un parere del comitato veterinario scientifico istituito con decisione 81/651/CEE (9), del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica;

- gli altri prodotti d'origine animale di cui all'articolo 2, lettera b) della direttiva 77/99/CEE possano formare oggetto di scambi o di importazioni da paesi terzi soltanto se essi soddisfano i requisiti di detta direttiva e i requisiti pertinenti della presente direttiva.

CAPITOLO II

Disposizioni applicabili agli scambi

Articolo 4

Gli Stati membri prendono le misure necessarie affinché, ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 90/425/CEE, i prodotti di origine animale contemplati negli allegati I e II, nonché nell'articolo 3, secondo e terzo trattino, della presente direttiva possano, fatte salve le disposizioni particolari da adottare in applicazione dell'articolo 10, paragrafo 3, e dell'articolo 11, essere oggetto di scambio solo se soddisfano le condizioni seguenti:

1) soddisfare i requisti dell'articolo 5 e quelli specifici di cui all'allegato I per gli aspetti di salute degli animali e all'allegato II per gli aspetti di sanità pubblica,

2) provenire da stabilimenti che:

a) si impegnino, in funzione dei requisiti specifici previsti negli allegati I e II per i prodotti ottenuti dallo stabilimento, a:

- rispettare le condizioni di produzione di cui alla presente direttiva,

- stabilire ed applicare metodi di sorveglianza e di controllo dei punti critici secondo i procedimenti impiegati,

- in base ai prodotti, prelevare campioni da analizzarsi in laboratori riconosciuti dall'autorità competente per verificare che le norme stabilite dalla presente direttiva siano rispettate,

- conservare documentazione scritta o registrata delle informazioni ottenute in applicazione dei trattini precedenti per presentarle all'autorità competente. I risultati dei vari controlli e delle prove saranno conservati per almeno due anni,

- garantire lo svolgimento della bollatura e dell'etichettatura,

- se dall'esito delle analisi di laboratorio o da altre informazioni a disposizione emerge l'esistenza di un grave rischio sanitario o di polizia sanitaria, informarne l'autorità competente,

- spedire ai fini degli scambi soltanto prodotti corredati da un documento commerciale che precisi la natura del prodotto, il nome ed eventualmente il numero di riconoscimento veterinario dello stabilimento di produzione;

b) siano soggetti a una supervisione esercitata dall'autorità competente per assicurarsi che il conduttore o il gerente dello stabilimento rispettino i requisiti della presente direttiva;

c) siano soggetti a registrazione da parte dell'autorità competente in base alle garanzie offerte dallo stabilimento per assicurare il rispetto dei requisiti della presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono ad adottare le misure necessarie a garantire che i prodotti di origine animale di cui agli allegati I e II non siano oggetto di scambi originari di un'azienda situata in una zona sottoposta a restrizioni a causa dell'insorgere di una malattia cui sia sensibile la specie da cui il prodotto è ottenuto o originari di uno stabilimento o zona da cui i movimenti o gli scambi presentino un rischio per la situazione sanitaria degli Stati membri, salvo nel caso di prodotti trattati termicamente, in conformità della legislazione comunitaria.

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all'articolo 18 nell'ambito delle misure di salvaguardia, garanzie particolari che consentono di derogare al primo comma per quanto riguarda il movimento di taluni dei suddetti prodotti.

Articolo 6

Gli Stati membri provvedono a che gli scambi di organismi patogeni siano soggetti a norme rigorose da stabilirsi secondo la procedura di cui all'articolo 18.

Articolo 7

1. Le norme di controllo previste dalla direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda gli organismi patogeni, dalla direttiva 90/425/CEE sono applicabili, specialmente per quanto riguarda l'organizzazione e le conseguenze dei controlli da effettuare, ai prodotti di cui alla presente direttiva.

2. L'articolo 10 della direttiva 90/425/CEE si applica ai prodotti contemplati nella presente direttiva.

3. Ai fini degli scambi le disposizioni dell'articolo 12 della direttiva 90/425/CEE sono estese agli stabilimenti che forniscono i prodotti di origine animale contemplati nella presente direttiva.

4. Fatte salve le disposizioni specifiche della presente direttiva, l'autorità competente, qualora sospetti che non siano osservate le disposizioni della presente direttiva, procede a tutti i controlli che ritenga opportuni.

5. Gli Stati membri adottano le adeguate misure amministrative o penali per comminare sanzioni contro qualsiasi infrazione della presente direttiva, in particolare quando si è constatato che i certificati o documenti redatti non corrispondono allo stato effettivo dei prodotti di cui agli allegati I e II, o che i prodotti in questione non soddisfano ai requisiti della presente direttiva o non sono stati presentati ai controlli da essa previsti.

Articolo 8

Nell'allegato A, capitolo 1, punto 1 della direttiva 92/46/CEE (10) è aggiunto il seguente paragrafo:

«Il latte e i prodotti a base di latte non devono provenire da una zona di sorveglianza delimitata a titolo della direttiva 85/511/CEE, salvo se il latte è stato sottoposto a pastorizzazione (71,7° C per 15 secondi) con il controllo dell'autorità competente.»

CAPITOLO III

Disposizioni applicabili alle importazioni nella Comunità

Articolo 9

Le condizioni applicabili alle importazioni di prodotti contemplati dalla presente direttiva devono offrire almeno le garanzie previste al capitolo II, comprese quelle fissate in applicazione dell'articolo 6 e quelle previste all'articolo 3, secondo e terzo trattino.

Articolo 10

1. Per garantire l'applicazione uniforme dell'articolo 9 si applicano le disposizioni dei paragrafi che seguono.

2. I prodotti di cui agli allegati I e II nonché all'articolo 3, secondo e terzo trattino possono formare oggetto di importazioni nella Comunità soltanto se soddisfano i seguenti requisiti:

a) salvo disposizioni specifiche contrarie contenute negli allegati I e II, provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compreso in un elenco da redigere e da aggiornare conformemente alla procedura di cui all'articolo 18;

b) provengono, tranne per quanto riguarda i prodotti di cui all'allegato I, capitolo 5, parte B, da stabilimenti per i quali l'autorità competente del paese terzo ha fornito alla Commissione le garanzie che detti stabilimenti rispettano le esigenze del punto 3, lettera a);

c) sono, nei casi previsti negli allegati I e II e nell'articolo 3, secondo e terzo trattino, accompagnati da un certificato sanitario o di salubrità, conforme ad un modello che sarà elaborato secondo la procedura di cui all'articolo 18, che attesti che i prodotti soddisfano le condizioni supplementari o offrono le garanzie equivalenti di cui al paragrafo 3, lettera a), e provengono da stabilimenti che offrono dette garanzie, certificato che è firmato da un veterinario ufficiale o, eventualmente, da qualsiasi altra autorità competente riconosciuta secondo la stessa procedura.

3. Secondo la procedura di cui all'articolo 18:

a) sono stabilite le condizioni specifiche - in particolare quelle intese a proteggere la Comunità da talune malattie esotiche o malattie transmissibili all'uomo - o garanzie equivalenti a tali condizioni.

Le condizioni specifiche e le garanzie equivalenti fissate per i paesi terzi non possono essere più favorevoli di quelle previste negli allegati I e II e nell'articolo 3, secondo e terzo trattino;

b) è elaborato un elenco comunitario degli stabilimenti dei paesi terzi che soddisfano i requisiti del paragrafo 2, lettera b);

c) sono fissate la natura degli eventuali trattamenti o le misure da adottare per evitare una nuova contaminazione degli involucri di animali, delle uova e dei prodotti delle uova.

4. Le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 devono essere adottate in base ad una valutazione, fatta, se del caso, previo parere del comitato veterinario scientifico, del rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi o di malattie trasmissibili all'uomo per effetto del movimento del prodotto, non soltanto per la specie dalla quale il prodotto è derivato, ma anche per altre specie che possono fungere da veicolo o serbatoio della malattia o comportare un rischio per la sanità pubblica.

5. Esperti della Commissione e degli Stati membri effettuano controlli sul posto per accertare se le garanzie offerte dal paese terzo in merito alle condizioni di produzione e di commercializzazione possono considerarsi equivalenti a quelle applicate nella Comunità.

Gli esperti degli Stati membri cui sono affidati questi controlli vengono designati dalla Commissione su proposta degli Stati membri.

I controlli sono svolti per conto della Comunità, che si assume l'onere delle relative spese.

In attesa dei controlli di cui al primo comma, restano applicabili le disposizioni nazionali in materia di ispezione nei paesi terzi sempreché, in sede di comitato veterinario permanente, si forniscano informazioni sulle inadempienze alle garanzie di cui al paragrafo 3, accertate nel corso delle ispezioni.

6. In attesa degli elenchi di cui al paragrafo 2, lettera a) e al paragrafo 3, lettera b), gli Stati membri sono autorizzati a mantenere i controlli previsti dall'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE ed il certificato nazionale richiesto per i prodotti importati nel quadro delle norme nazionali vigenti.

Articolo 11

Sono decise secondo la procedura di cui all'articolo 18 le condizioni specifiche di polizia sanitaria, all'importazione nella Comunità, la natura ed il contenuto dei documenti d'accompagnamento per i prodotti di cui all'allegato I destinati a laboratori di sperimentazione.

Articolo 12

1. I principi e le norme previsti dalle direttiva 90/675/CEE e 91/496/CEE (11) si applicano, in particolare per quanto riguarda l'organizzazione e il seguito da riservare ai controlli che devono essere effettuati dagli Stati membri e le misure di salvaguardia da attuare.

Tuttavia, secondo la procedura di cui all'articolo 18, si può derogare, per taluni tipi di prodotti di origine animale, al controllo fisico di cui all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE.

2. All'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 90/675/CEE, è aggiunto il comma seguente:

«Tuttavia, quando i prodotti di origine animale arrivano in contenitori o sono confezionati in imballaggi sotto vuoto, il controllo d'identità può essere limitato a controllare che i sigilli apposti dal veterinario ufficiale o dall'autorità competente sul contenitore o sull'imballaggio siano intatti e che le indicazioni che vi figurano corrispondano a quelle che sono riportate nel documento o nel certificato sanitario di accompagnamento.»

Articolo 13

1. Gli Stati membri, nel rilasciare una licenza appropriata, possono autorizzare l'importazione da paesi terzi di prodotti di origine animale di cui agli allegati I e II sotto forma di campione commerciale.

2. La licenza di cui al paragrafo 1 deve accompagnare la partita e deve precisare le condizioni specifiche in base alle quali può aver luogo l'importazione, comprese le deroghe dai controlli previsti dalla direttiva 90/675/CEE.

3. Se la partita entra in uno Stato membro per essere instradata verso un altro Stato membro, il primo Stato membro provvede affinché essa sia accompagnata dalla pertinente licenza e l'inoltro deve essere effettuato conformemente all'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE. La responsabilità di assicurare che la partita soddisfi le condizioni della licenza e di autorizzare l'entrata nel proprio territorio ricade sullo Stato membro che rilascia la licenza.

CAPITOLO IV

Disposizioni comuni e finali

Articolo 14

1. Nella direttiva 72/461/CEE (12) la lettera d) dell'articolo 3 è soppressa.

Le decisioni 92/183/CEE (13) e 92/187/CEE (14) della Commissione continuano ad essere applicabili per le esigenze della presente direttiva, fatte salve le eventuali modifiche da apportare secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

2. La direttiva 90/667/CEE è modificata come segue:

a) all'articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«2. Per consentire il seguito dei controlli di cui al paragrafo 1,

a) i prodotti trasformati ottenuti da materiali a rischio ridotto e materiali ad alto rischio devono soddisfare le esigenze dell'allegato I, capitolo 6 della direttiva 92/118/CEE (15)();

b) i materiali a rischio ridotto, i materiali ad alto rischio destinati ad essere trattati in uno stabilimento designato in un altro Stato membro conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, seconda frase e i prodotti trasformati partendo da tali materiali ad alto rischio o a rischio ridotto, devono essere accompagnati:

- se provengono da uno stabilimento riconosciuto conformemente all'articolo 4 o 5, da un documento commerciale che precisi:

- eventualmente, la natura del trattamento,

- se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti;

- se provengono da un altro stabilimento, da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale che indichi:

- i metodi di trattamento della partita,

- il risultato delle prove di ricerca della salmonella,

- se il prodotto contiene proteine che provengono da ruminanti.

b) all'articolo 6, i termini «sono stabiliti secondo la procedura prevista all'articolo 19» sono sostituiti da quanto segue: «sono fissati nell'allegato I, capitolo 10 della direttiva 92/118/CEE»;

c) all'articolo 14, è soppresso il primo comma.

Articolo 15

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta nuovi allegati che stabiliscono requisiti specifici per altri prodotti, che possono presentare un rischio effettivo di propagazione di malattie trasmissibili gravi o un rischio reale per la sanità pubblica.

Gli allegati sono modificati, per quanto necessario, secondo la procedura di cui all'articolo 18 nel rispetto dei principi generali che figurano nell'articolo 3, secondo trattino.

Articolo 16

1. Gli Stati membri sono autorizzati a subordinare l'introduzione nel loro territorio di prodotti d'origine animale di cui agli allegati I e II nonché all'articolo 3, secondo e terzo trattino che, ottenuti sul territorio di uno Stato membro, abbiano transitato attraverso il territorio di un paese terzo, alla presentazione di un certificato sanitario o di salubrità che attesti l'osservanza dei requisiti previsti dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di cui al paragrafo 1 ne informano la Commissione e gli altri Stati membri nell'ambito del comitato veterinario permanente, istituito dalla direttiva 68/361/CEE (16).

Articolo 17

1. Gli allegati A e B delle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sono sostituuiti dai testi che figurano nell'allegato III della presente direttiva.

2. La direttiva 77/99/CEE è modificata come segue:

- all'articolo 2, lettera b), il punto iv) è soppresso; i punti v) e vi) diventano rispettivamente punti iv) e v);

- l'articolo 6, paragrafo 2 va letto come segue:

«2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 20, possono essere fissate condizioni supplementari per gli altri prodotti di origine animale, al fine di garantire la protezione della sanità pubblica.»

Articolo 18

Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura prevista dal presente articolo il comitato veterinario permanente decide conformemente alle regole stabilite dall'articolo 17 della direttiva 89/662/CEE.

Articolo 19

Secondo la procedura prevista all'articolo 18 possono essere adottate per un periodo massimo di tre anni con decorrenza 1° luglio 1993 le misure transitorie necessarie per agevolare il passaggio al nuovo regime previsto dalla presente direttiva.

Articolo 20

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 12, paragrafo 2 e all'articolo 17 alla data del 1° gennaio 1993 e alle altre disposizioni della presente direttiva anteriormente al 1° gennaio 1994. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

3. La fissazione del 1° gennaio 1994 quale termine ultimo per il recepimento lascia impregiudicata la soppressione dei controlli veterinari alle frontiere prevista nelle direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE.

Articolo 21

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 dicembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. GUMMER

(1) GU n. C 327 del 30. 12. 1989, pag. 29, e GU n. C 84 del 2. 4. 1990, pag. 102.(2) GU n. C 133 del 7. 5. 1990, pag. 205, e GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 263.(3) GU n. C 124 del 21. 5. 1990, pag. 15, e GU n. C 182 del 23. 7. 1990, pag. 25.(4) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 1.(5) GU n. L 395 del 30. 12. 1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/496/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56).(6) GU n. L 378 del 31. 12. 1982, pag. 58. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 90/134/CEE (GU n. L 76 del 22. 3. 1990, pag. 23).(7) GU n. L 373 del 31. 12. 1990, pag. 26.(8) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85. Direttiva aggiornata dalla direttiva 92/5/CEE (GU n. L 57 del 2. 3. 1992, pag. 1) e modificata da ultimo dalla direttiva 92/45/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).(9) GU n. L 233 del 19. 8. 1981, pag. 32.(10) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1.(11) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 56.(12) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).(13) GU n. L 84 del 31. 3. 1992, pag. 33.(14) GU n. L 87 del 2. 4. 1992, pag. 20.(15)() GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.»(16) GU n. L 255 del 18. 10. 1968, pag. 23.

ALLEGATO I

CONDIZIONI SPECIFICHE DI POLIZIA SANITARIA

CAPITOLO 1

Latte liquido, latte in polvere e prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano

Gli scambi intracomunitari e le importazioni di latte liquido o di latte in polvere e dei prodotti derivati dal latte in polvere e non destinati al consumo umano sono sottoposti alle condizioni seguenti:

1) qualunque sia il contenitore in cui il prodotto è trasportato, esso deve portare un contrassegno che ne precisi la natura;

2) ogni partita deve essere accompagnata, secondo il caso, da un documento commerciale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino, o dal certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) recante il nome e il numero di riconoscimento dello stabilimento di trasformazione o di trattamento e la dichiarazione che il prodotto ha subito un trattamento termico conformemente alle disposizioni del paragrafo 3, lettera a); questo documento o certificato deve essere conservato dal destinatario della spedizione per almeno un anno;

3) il documento o certificato di cui al paragrafo 2 deve contenere una dichiarazione secondo la quale:

a) durante la trasformazione o il trattamento il latte è stato sottoposto ad una temperatura minima di 71,7° C per almeno 15 secondi o qualsiasi combinazione equivalente, o, nel caso del latto in polvere o dei prodotti derivati dal latte in polvere, il trattamento termico a spruzzo o mediante cilindri rotanti ha assicurato un risultato equivalente;

b) per il latte in polvere e i prodotti derivati dal latte in polvere, sono state soddisfatte le seguenti condizioni:

i) dopo la conclusione del processo di essiccazione, sono state prese tutte le precauzioni per evitare la contaminazione del prodotto;

ii) il prodotto finale è stato messo in contenitori nuovi; e

c) in caso di utilizzazione di contenitori per merci sfuse, il veicolo o il contenitore è stato disinfettato mediante un disinfettante approvato dalle autorità competenti prima che il latte liquido, il latte in polvere o i prodotti derivati dal latte in polvere siano stati caricati in tale veicolo o contenitore per essere trasportati verso la loro destinazione.

Inoltre, le importazioni di latte liquido, di latte in polvere e di prodotti derivati dal latte in polvere possono essere autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi o da parti di paesi terzi iscritti sugli elenchi di cui all'articolo 23 della direttiva 92/46/CEE e che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 26 della suddetta direttiva.

CAPITOLO 2

Involucri di origine animale

A. Scambi

Gli scambi di involucri di origine animale sono subordinati alla presentazione di un documento che precisi lo stabilimento di origine, che deve essere:

- quando gli involucri sono salati o essiccati all'origine e quando gli involucri salati sono successivamente manipolati per altri fini, uno stabilimento approvato dall'autorità competente;

- negli altri casi, uno stabilimento riconosciuto conformemente alla direttiva 64/433/CEE (1); gli involucri devono essere trasportati in modo da evitare una contaminazione.

B. Importazioni dai paesi terzi

Le importazioni di involucri di origine animale in provenienza da paesi terzi sono subordinati alla presentazione del certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese terzo esportatore e attestante:

i) che gli involucri provengono da uno stabilimento riconosciuto dall'autorità competente del paese esportatore;

ii) che gli involucri sono stati puliti, raschiati e successivamente o salati o decolorati (o, in alternativa al procedimento di salatura o decolorazione, essiccati dopo la raschiatura);

iii) che dopo il trattamento di cui al punto ii) si è provveduto a prendere misure efficaci affinché gli involucri non possano nuovamente essere contaminati.

CAPITOLO 3

Pelli di ungulati non coperti dalle direttiva 64/433/CEE e 72/462/CEE

Gli scambi e le importazioni provenienti dai paesi terzi di pelli di ungulati sono subordinati alla condizione che ciascuna partita sia accompagnata dal documento commerciale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino oppure da un certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) attestante quanto segue:

a) per le pelli di ungulati diversi dai suini:

i) che le pelli non sono ottenute da animali originari di una regione o di un paese soggetti a restrizioni per la specie in questione e causa della diffusione di una malattia trasmissibile grave;

ii) che prima della spedizione le pelli sono state essiccate, salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

iii) che la partita non è stata in contatto con altri prodotti di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Questi requisiti non sono richiesti quando le pelli sono state isolate per 21 giorni o hanno subito un trasporto di 21 giorni senza interruzione;

b) per le pelli di suini:

i) che prima della macellazione, i suini dai quali provengono le pelli hanno risieduto nel paese esportatore per almeno tre mesi;

ii) che prima dell'esportazione le pelli sono state essiccate o salate secche o verdi o hanno subito un trattamento chimico per un periodo minimo di 14 giorni;

iii) che nei dodici mesi precedenti la spedizione non siano scoppiate nel paese d'origine o, in caso di regionalizzazione, nella regione d'origine epidemie di peste suina africana o di malattia vescicolare dei suini;

iv) che la partita non è stata in contatto con un altro prodotto di origine animale o con animali vivi che presentano un rischio di diffusione di malattie trasmissibili gravi.

Le importazioni di pelli non trattate sono autorizzate soltanto in provenienza da paesi terzi dai quali sono autorizzate, in applicazione della normativa comunitaria, le importazioni di carni fresche delle specie corrispondenti.

CAPITOLO 4

Alimenti nei quali sono stati incorporati materiali a rischio ridotto ai sensi della direttiva 90/667/CEE

1. Ogni partita di alimenti per animali in recipienti ermeticamente chiusi deve essere accompagnata da un certificato rilasciato e firmato da un veterinario ufficiale del paese d'origine, attestante che il prodotto è stato sottoposto ad un trattamento termico a una temperatura minima di 3.0 F°.

2. Ogni partita di alimenti semiumidi per animali deve essere accompagnata dal documento commerciale o dal certificato previsto all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/667/CEE, attestante che:

i) il materiale grezzo di origine animale dal quale sono stati fabbricati gli alimenti per animali familiari è ricavato esclusivamente dalla macellazione di animali sani, le cui carni sono state riconosciute idonee al consumo umano;

ii) gli ingredienti di origine animale sono stati sottoposti a un trattamento termico al centro della massa di almeno 90° C;

iii) dopo la trasformazione sono stati presi effettivi provvedimenti affinché la partita non venisse ricontaminata.

3. Gli alimenti essiccati per animali familiari devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) il materiale grezzo dal quale sono stati ricavati gli alimenti per animali è materiale a basso rischio conformemente agli articoli 2, 5 e 17 della direttiva 90/667/CEE;

b) ciascuna partita è accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/667/CEE attestante che:

i) i componenti degli alimenti essiccati per animali consistono in prodotti di animali macellati che sono stati trattati termicamente in modo da raggiungere una temperatura al centro della massa di almeno 90° C, fermo restando che il trattamento non è necessario per prodotti finiti i cui composti sono stati sottoposti a tale trattamento;

ii) dopo il trattamento termico è stata adottata ogni precauzione per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto prima della spedizione;

iii) il prodotto è stato imballato in contenitori (sacchi o sacchetti) nuovi;

iv) il procedimento di trattamento è stato esaminato con risultati soddisfacenti, in conformità dell'allegato II, capitolo III, punto 2 della direttiva 90/667/CEE.

4. Ciascuna partita di prodotti ricavati da pelli lavorate deve essere accompagnata dal documento commerciale o certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 2, lettera b) della direttiva 90/667/CEE attestante che i prodotti sono stati sottoposti, durante la lavorazione, a un trattamento termico in grado di distruggere gli organismi patogeni (compresa la salmonella) e che, dopo la lavorazione, sono state prese misure efficaci affinché i prodotti non venissero contaminati.

CAPITOLO 5

Ossa e relativi prodotti (esclusa la farina d'ossa), corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli)

Gli scambi e le importazioni dei prodotti in questione sono sottoposti alle condizioni seguenti:

A. se sono destinati all'alimentazione umana o animale:

1) per quanto riguarda gli scambi, le ossa, le corna e gli zoccoli sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 72/461/CEE;

2) per quanto riguarda gli scambi, i prodotti a base di ossa, i prodotti a base di corna e i prodotti a base di zoccoli, sono sottoposti alle condizioni di polizia sanitaria previste dalla direttiva 80/215/CEE (2);

3) per quanto riguarda le importazioni, le ossa, i prodotti a base di ossa, le corna, i prodotti a base di corna, gli zoccoli e i prodotti a base di zoccoli sono sottoposti alle condizioni previste dalla direttiva 72/462/CEE (3);

B. se non destinati a fini diversi dell'alimentazione umana o animale, compresi quelli destinati ad essere trasformati in previsione della fabbricazione di gelatine:

1) gli Stati membri autorizzano le importazioni di ossa e dei relativi prodotti (esclusa la farina di ossa), di corna e relativi prodotti (esclusa la farina di corna), di zoccoli e relativi prodotti (esclusa la farina di zoccoli) purché:

i) i prodotti siano essiccati prima dell'esportazione e non siano refrigerati o congelati;

ii) i prodotti siano trasportati soltanto per via terrestre e marittima dal paese di origine direttamente verso un posto d'ispezione di frontiera della Comunità e non siano trasbordati in un porto o in un luogo situato al di fuori della Comunità;

iii) i prodotti dopo i controlli documentali previsti dalla direttiva 90/675/CEE siano direttamente inoltrati verso lo stabilimento di lavorazione;

2) ciascuna partita di prodotti deve essere accompagnata da una dichiarazione con la quale l'importatore si impegna a non destinare i prodotti importati ai sensi del presente capitolo all'alimentazione umana o animale diretta.

Tale dichiarazione deve essere presentata al veterinario ufficiale del posto di ispezione di frontiera del punto d'entrata della merce sul territorio della Comunità per esservi vistata dal summenzionato veterinario ufficiale, e deve accompagnare la partita fino alla sua destinazione;

3) conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 della presente direttiva, si può derogare a taluni dei suddetti requisiti in funzione delle situazioni sanitarie e delle garanzie in materia di controllo all'origine offerte da un paese terzo.

CAPITOLO 6

Proteine animali trasformate

I. Fatte salve le eventuali restrizioni imposte dalla BSE, e quelle imposte all'alimentazione dei ruminanti da proteine di ruminanti, gli scambi e le importazioni di proteine animali trasformate sono subordinate:

A. per quanto riguarda gli scambi:

- di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione umana, alla presentazione del documento o certificato di cui alla direttiva 77/99/CEE attestante il rispetto dei requisiti di tale direttiva,

- di proteine animali trasformate destinate all'alimentazione animale, alla presentazione del documento o certificato previsto all'articolo 13 della direttiva 90/667/CEE;

B. per quanto riguarda le importazioni:

1) alla presentazione di un certificato sanitario quale previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c), firmato dal veterinario ufficiale del paese d'origine e attestante che:

a) il prodotto:

i) se è destinato al consumo animale, è stato sottoposto ad un trattamento termico appropriato in modo da essere conforme alle norme microbiologiche di cui all'allegato II, capitolo III della direttiva 90/667/CEE;

ii) se è destinato al consumo umano, risponde ai requisiti della direttiva 80/215/CEE;

b) dopo il trattamento sono state adottate tutte le precauzioni per evitare qualsiasi contaminazione del prodotto trattato;

c) al momento della partenza dal paese di origine sono stati prelevati campioni da sottoporre ad esame per accertare l'assenza di salmonella;

d) l'esame è risultato negativo;

2) dopo controllo documentale del certificato di cui al punto 1), al prelievo di campioni da parte dell'autorità competente del posto d'ispezione di frontiera, fatto salvo il punto II:

i) su ciascuna partita di prodotti presentata sfusa;

ii) mediante campionamento aleatorio sulle partite di prodotti confezionati nello stabilimento di fabbricazione;

3) per l'immissione in libera pratica nel territorio della Comunità delle partite di proteine animali trasformate, alla prova che i risultati dei prelievi effettuati conformemente al punto B, 1, lettera c) sono negativi, eventualmente previo nuovo trattamento.

C. Le norme nazionali esistenti alla data della notifica della presente direttiva per quanto riguarda i requisiti applicabili in materia di BSE e di malattia del trotto (scrapia) per le proteine di origine animale, possono essere mantenute in attesa di una decisione sul tipo di trattamento termico atto a distruggere l'agente responsabile.

Gli scambi e le importazioni di farine di carni e di farine di ossa restano soggetti alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2 della direttiva 89/662/CEE e dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE.

II. Gli Stati membri possono praticare un controllo per campionamento aleatorio su partite di prodotti presentati sfusi, originari di un paese terzo in provenienza dal quale gli ultimi sei test consecutivi si sono rivelati negativi.

Quando nel corso di tale controllo un risultato è positivo, l'autorità competente del paese di origine deve essere informata affinché prenda le misure appropriate per rimediare alla situazione. Queste misure devono essere comunicate all'autorità competente responsabile dei controlli all'importazione. In caso di un nuovo risultato positivo dalla stessa provenienza, gli ulteriori controlli dovranno essere effettuati su tutte le partite della stessa provenienza, fino a che saranno nuovamente soddisfatti i requisiti della prima frase.

III. Gli Stati membri devono conservare un estratto dei risultati dei controlli effettuati sulle partite che sono state oggetto dei controlli medesimi.

IV. In conformità dell'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva 89/662/CEE il trasbordo delle partite è consentito soltanto nei porti riconosciuti conformemente alla procedura di cui all'articolo 18, purché tra gli Stati membri sia stato concluso un accordo bilaterale che consenta di rinviare i controlli delle partite finché siano giunte al posto d'ispezione di frontiera dello Stato membro di destinazione finale.

V. Qualora una partita risulti positiva per quanto riguarda la salmonella essa:

a) è riesportata dalla Comunità;

b) è utilizzata a scopi diversi dall'alimentazione animale. In questo caso la partita può lasciare il porto o il deposito soltanto se i prodotti che la compongono non sono incorporati in alimenti per animali;

c) oppure è nuovamente trattata in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto conformemente alla direttiva 90/667/CEE o in qualsiasi impresa riconosciuta per la decontaminazione; per assicurarne il controllo, il trasferimento dal porto o dal deposito è subordinato ad un'autorizzazione rilasciata dall'autorità competente e la partita non è sbloccata finché non sia stata trattata e analizzata dall'autorità competente per accertare l'assenza di salmonella conformemente all'allegato II, capitolo III della direttiva 90/667/CEE e sempre che il risultato delle prove sia negativo.

CAPITOLO 7

Sangue e prodotti sanguigni di origine animale

(non provenienti da equidi)

1. Gli scambi di sangue e di prodotti sanguigni avvengono conformemente alla disposizione generale contenuta nell'articolo 4 della presente direttiva.

2. Le importazioni di sangue e di prodotti sanguigni destinati all'industria farmaceutica sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera b) attestante il rispetto delle disposizioni concernenti l'identità delle materie interessate, l'imballaggio, le condizioni di trasporto, di deposito, di manipolazione e di trasformazione, nonché di quelle relative alla eliminazione dell'imballaggio, del confezionamento e dei residui della trasformazione per eliminare qualsiasi pericolo per la salute pubblica e quella degli animali, fatti salvi i requisiti previsti dalla direttiva 72/462/CEE che restano applicabili alle importazioni destinate al consumo umano.

3. Le importazioni di prodotti sanguigni di origine animale delle specie diverse dagli equidi, destinati ad altri fini, sono subordinate alla presentazione del certificato sanitario previsto all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) firmato dal veterinario ufficiale e attestante che, qualora si ritenga, secondo la procedura di cui all'articolo 18, che il paese d'origine presenti un rischio sanitario, per quanto riguarda il virus epizootico bovino e/o della febbre catarrale:

a) i prodotti:

- provengono da un macello situato in un luogo in cui, entro un raggio di 10 km non sono state riscontrate le malattie in questione cui la specie dalla quale si ricava il prodotto è ricettiva;

- provengono da un animale che:

- ha risieduto nel paese di origine per tre mesi e

- è stato sottoposto a ispezione prima della macellazione e post mortem, risultando indenne dalle malattie in questione;

o la cui madre soddisfa tali condizioni.

Se le partite rispondo ai requisiti che precedono:

- salvo nel caso previsto al punto 5, ciascuna partita di prodotti sanguigni deve essere trasportata direttamente dal porto di entrata in un laboratorio di trattamento e tutti i residui risultanti dal trattamento devono essere immediatamente distrutti;

- per ogni partita di prodotti sanguigni deve essere prelevato un campione e inviato ad un laboratorio riconosciuto secondo la procedura prevista dall'articolo 18 della presente direttiva, per individuare la presenza del virus epizootico bovino e della febbre catarrale;

- la partita suddetta non può lasciare il laboratorio finché il campione di prova sia risultato negativo per quanto riguarda il virus epizootico bovino e della febbre catarrale;

- le spese dei controlli effettuati in applicazione della direttiva 90/675/CEE sono a carico dell'importatore;

b) i prodotti sono stati sottoposti ad uno dei seguenti trattamenti:

- riscaldati a una temperatura di almeno 65 °C per almeno 3 ore, oppure

- irradiati a 2,5 megarad, oppure

- sottoposti a una modifica del pH in pH5 per 3 ore;

c) nel caso di prodotti sanguigni destinati all'uso per la diagnosi in vitro o come reattivi, essi sono stati spediti in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili. In tal caso:

- i contenitori o il loro imballaggio esterno devono recare in modo ben visibile l'indicazione «Esclusivamente destinati all'uso quali reagenti per la diagnosi in vitro o per laboratorio», e

- i prodotti sanguigni possono essere utilizzati esclusivamente quale reagente per la diagnosi in vitro o per laboratorio e la documentazione che accompagna il prodotto deve indicare che i prodotti o i loro residui non devono entrare in contatto con ruminanti o suini.

4. Gli Stati membri autorizzano le importazioni di prodotti sanguigni provenienti da paesi terzi considerati indenni da malattie trasmissibili gravi, purché tali prodotti siano accompagnati da un certificato veterinario attestante che provengono da un animale originario di uno Stato membro o di uno dei suddetti paesi terzi.

5. I prodotti sanguigni confezionati in contenitori ermeticamente chiusi e impermeabili possono essere immagazzinati in stabilimenti posti sotto la sorveglianza permanente di un veterinario ufficiale, purché tali prodotti siano tenuti separati da qualsiasi altro prodotto di origine animale immagazzinato nello stesso stabilimento.

CAPITOLO 8

Siero di equidi

1. Per essere oggetto di scambi, il siero deve provenire da equidi che non presentano nessuna delle malattie trasmissibili di cui alla direttiva 90/426/CEE (4) e nessuna delle malattie trasmissibili gravi cui sono sensibili gli equidi ed essere ottenuto in enti o centri non sottoposti a restrizioni sanitarie in applicazione della suddetta direttiva.

2. Può essere importato soltanto il siero proveniente da equidi nati e allevati in un paese terzo dal quale è autorizzata l'importazione di equidi da macello e che è stato ottenuto trattato e spedito in condizioni da precisare conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

"CAPITOLO 9

Strutto e grassi pressati o fusi

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione nella Comunità di strutto e grassi pressati o fusi da paesi terzi compresi nell'elenco allegato alla decisione 79/542/CEE del Consiglio dai quali è consentita l'importazione di carni fresche delle specie in questione.

2. Se è insorta una delle malattie trasmissibili gravi nei dodici mesi precedenti l'esportazione da uno dei paesi di cui al precedente paragrafo 1, ciascuna partita di strutto o grassi pressati o fusi deve essere accompagnata dal certificato di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della presente direttiva attestante che:

A. lo strutto o i grassi pressati o fusi hanno subito uno dei seguenti trattamenti termici:

i) a una temperatura minima di 70 °C per almeno 30 minuti, o

ii) a una temperatura minima di 90 °C per almeno 15 minuti, o

iii) a una temperatura minima di 80 °C a fusione continua;

B. se lo strutto o i grassi pressati o fusi vengono imballati, sono stati collocati in contenitori nuovi e sono state prese tutte le precauzioni per impedirne la ricontaminazione;

C. nel caso di trasporto sfuso del prodotto, i tubi, le pompe, i serbatoi e ogni altro contenitore per materiale sfuso o i serbatoi dei camion utilizzati per il trasporto dei prodotti dallo stabilimento di fabbricazione o direttamente verso la nave o i serbatoi di magazzinaggio a terra, o direttamente verso gli stabilimenti sono stati ispezionati prima dell'uso e ne è stata accertata la nettezza.

CAPITOLO 10

Materiale grezzo per la fabbricazione di alimenti per animali e di prodotti farmaceutici o tecnici

1. Per materiale grezzo si intendono le carni fresche, le ghiandole, gli organi e altre interiora, nonché la mucosa intestinale, non destinati al consumo umano. Il materiale grezzo è considerato fresco se è stato sottoposto soltanto ad un trattamento col freddo o ad un altro trattamento mediante il quale gli organismi patogeni non vengono annientati con sufficiente sicurezza. A tale riguardo devono essere utilizzati soltanto materiali a rischio ridotto ai sensi della direttiva 90/667/CEE.

2. Il materiale grezzo deve essere accompagnato dal documento commerciale o certificato di cui all'articolo 13, paragrafo 2 della direttiva 90/667/CEE oppure da un certificato conforme ad un modello da stabilire conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 e soddisfare i requisiti della direttiva 92/183/CEE.

3. L'originale del certificato sanitario o del documento commerciale deve essere presentato, per gli scambi, alle autorità veterinarie competenti rispettivamente per lo stabilimento di trasformazione e per il magazzino provvisorio-magazzino frigorifero o per lo stabilimento di selezione, nonché, per le importazioni da paesi terzi, all'autorità responsabile del controllo al posto d'ispezione alle frontiere.

4. Il materiale grezzo deve essere direttamente trasportato verso gli stabilimenti di trasformazione autorizzati o registrati e rispondenti alle condizioni della direttiva 90/667/CEE oppure, per il magazzinaggio provvisorio, verso magazzini frigoriferi autorizzati. Il materiale grezzo destinato alla fabbricazione di prodotti farmaceutici può anche essere selezionato e immagazzinato, prima della lavorazione, in stabilimenti appositamente autorizzati a tal fine dagli Stati membri. Questi ultimi informano la Commissione in merito all'autorizzazione di siffatti stabilimenti di selezione.

5. Il materiale grezzo può essere trasportato verso lo stabilimento di trasformazione solo in contenitori o mezzi di trasporto a tenuta stagna e convenientemente sigillati. I contenitori e i documenti di accompagnamento devono essere contrassegnati, secondo la loro destinazione, con la dicitura «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di alimenti per animali» ovvero «Destinato esclusivamente alla fabbricazione di prodotti farmaceutici o tecnici». Sui contenitori e sui documenti di accompagnamento devono essere indicate la denominazione e l'indirizzo dello stabilimento di destinazione.

6. I veicoli e i contenitori utilizzati per il trasporto delle merci, nonché tutte le attrezzature o le apparecchiature venute a contatto con il materiale grezzo non trattato, devono essere puliti e disinfettati. Il materiale di imballaggio deve essere bruciato o eliminato in altro modo, secondo le indicazioni del veterinario ufficiale.

7. Il magazzinaggio provvisorio del materiale grezzo è ammesso solo, previa autorizzazione e sotto la sorveglianza del veterinario ufficiale, in magazzini frigoriferi autorizzati a tal fine. Il materiale deve essere separato dalle altre merci e depositato in modo da evitare la diffusione di malattie epizootiche.

8. Negli stabilimenti di trasformazione il materiale grezzo deve essere trattato in modo da distruggere gli organismi patogeni e da evitare la contaminazione della popolazione animale locale. L'asportazione di materiale grezzo dallo stabilimento è consentita solo, previa autorizzazione del veterinario ufficiale, in casi eccezionali, ai fini di un'innocua eliminazione, ai sensi della direttiva 90/667/CEE, verso stabilimenti di trasformazione riconosciuti o registrati a tal fine. Al trasporto del materiale grezzo e alla notifica al veterinario ufficiale competente per lo stabilimento di trasformazione, si applicano per analogia le disposizioni dei punti 5, 6 e 9.

9. Il trasporto del materiale grezzo dallo stabilimento d'origine o dal confine con il paese terzo deve essere comunicato al veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di trasformazione, del magazzino provvisorio o dello stabilimento di selezione,

- negli scambi intracomunitari, dal veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine,

- in caso di importazione da paesi terzi, dall'autorità preposta al controllo alla frontiera

mediante il sistema ANIMO oppure per telex o telefax.

10. Per le importazioni nella Comunità vigono inoltre le seguenti disposizioni:

a) Gli Stati membri autorizzano l'importazione di materiale grezzo nella Comunità soltanto in provenienza da paesi menzionati nell'elenco stabilito con la decisione 79/542/CEE del Consiglio oppure con decisione particolare della Commissione relativa al materiale grezzo in questione.

b) Dopo il controllo alla frontiera il materiale grezzo deve, sotto la sorveglianza dell'autorità veterinaria competente, essere direttamente trasportato in uno stabilimento di trasformazione riconosciuto o registrato, che sia sottoposto al controllo permanente di un veterinario ufficiale e abbia fornito la garanzia che il materiale grezzo verrà utilizzato solo per il fine autorizzato e non uscirà dallo stabilimento senza essere stato trattato, oppure in un magazzino provvisorio autorizzato o in uno stabilimento di selezione autorizzato.

c) Il certificato veterinario con l'annotazione relativa all'entrata apposta dall'autorità preposta al controllo alla frontiera oppure una copia autenticata del certificato deve accompagnare le merci fino allo stabilimento di destinazione.

CAPITOLO 11

Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento

Gli Stati membri provvedono a che le carni di coniglio e di selvaggina di allevamento siano importate soltanto:

a) se provengono da paesi terzi iscritti:

i) per la selvaggina di pelo d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche delle specie corrispondenti possono essere importate in applicazione della direttiva 72/462/CEE,

ii) per la selvaggina di penna d'allevamento, nell'elenco dei paesi in provenienza dai quali le carni fresche di volatili da cortile possono essere importate in applicazione della direttiva 91/494/CEE (5),

iii) per le carni di coniglio, in un elenco da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 18;

b) se soddisfano almeno i requisiti previsti rispettivamente ai capitoli II e III della direttiva 91/495/CEE (6);

c) se provengono da stabilimenti che offrono le garanzie di cui alla lettera b), riconosciute secondo la procedura di cui all'articolo 18 o, in attesa dell'elenco di cui alla lettera a) iii), da stabilimenti riconosciuti dalle autorità competenti;

d) se ciascuna partita di carne è accompagnata dal certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

CAPITOLO 12

Prodotti apicoli

1. I prodotti apicoli destinati ad essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura:

a) non devono provenire da una zona oggetto di un divieto connesso al manifestarsi di peste americana o, nel caso dell'acariasi, se lo Stato membro di destinazione ha ottenuto garanzie complementari conformemente all'articolo 14, paragrafo 2 della direttiva 92/65/CEE (7);

b) devono soddisfare i requisiti imposti dall'articolo 8, lettera a) della direttiva 92/65/CEE.

2. Eventuali deroghe sono fissate, se necessario, secondo le procedure di cui all'articolo 18 della presenta direttiva.

CAPITOLO 13

Trofei di caccia

Gli scambi e le importazioni di trofei di caccia non trattati devono essere accompagnati dal documento commerciale previsto all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), ultimo trattino o dal certificato sanitario di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) dal quale risulta che:

1) i suddetti trofei non provengono da animali originari di una regione sottoposta a restrizioni a causa della presenza di malattie trasmissibili gravi;

2) i suddetti trofei sono perfettamente secchi e senza resti di carne; sono stati essiccati o salati secchi o verdi per almeno 14 giorni prima della spedizione;

3) la partita non è stata in contatto con nessun altro prodotto d'origine animale o con nessun animale che possa contaminarla;

4) il prodotto, una volta secco, è stato disinfettato con prodotti autorizzati dall'autorità competente del paese speditore;

5) i trofei sono stati posti in imballaggi nouvi e trasparenti.

CAPITOLO 14

Stallatico liquido per trattamento del suolo (8)()

Prodotti trasformati a base di letame

Tutti i concimi organici sono stati sottoposti ad un trattamento in modo che il prodotto sia esente da agenti patogeni.

Possono essere oggetto di scambi o di importazioni i prodotti trasformati a base di letame che rispondono alle condizioni seguenti:

- essere esenti da salmonelle:

salmonelle assenti in 25 g di prodotto trasformato;

- essere esenti da enterobatteri:

secondo le misure del tenore in germi aerobi (< 1 000 unità che formano colonie per g di prodotto trattato);

- essere stati sottoposti a riduzione della sporulazione e della tossinogenesi:

tenore in umidità < 14 %; valore «acqua» del prodotto < 0,7.

I prodotti devono essere conservati in modo da rendere impossibile la contaminazione o l'infezione secondaria e l'umidificazione dopo il trattamento.

Al riguardo, i prodotti devono essere conservati:

- in silos ben chiusi e ben isolati, o

- in imballaggi ben chiusi (sacchi di plastica o «big bags»).

Stallatico liquido non trasformato

Può essere oggetto di scambi o di importazioni soltanto lo stallatico liquido non trasformato proveniente da volatili e equidi. Tale stallatico liquido deve essere originario di una regione esente da malattie trasmissibili gravi per gli animali, segnatamente le seguenti malattie:

- afta epizootica,

- malattia di Newcastle,

- peste suina classica,

- influenza aviaria,

- peste suina africana,

- peste equina,

- malattia vescicolare del suino.

Se necessario, possono essere fissate norme batteriologiche, conformemente alla procedura di cui all'articolo 18 della presente direttiva.

CAPITOLO 15

Lana, pelo, setole, piume e parti di piume, non trattati

1. La lana di ovini, il pelo di ruminanti e le setole di suini si considerano non trattati se non sono sottoposti a lavaggio industriale o non sono ottenuti al momento della concia; le piume o parti di piume si considerano non lavorate se non sono trattate con getti di vapore o con altro procedimento che escluda la trasmissione di agenti patogeni.

2. La lana di ovini, il pelo di ruminanti, le setole di suini, le piume e le parti di piume (merci) possono essere oggetto di scambi o essere importati soltanto se sono ermeticamente imballati essiccati. Tuttavia sono vietati gli scambi e le importazioni di setole di suini da paesi o regioni in cui la peste suina africana è endemica. Questo divieto non si applica alle setole di suini:

a) bollite, tinte o sbianchite; oppure

b) sottoposte ad un altro trattamento per uccidere in modo certo gli organismi patogeni, purché comprovato da un certificato del veterinario competente per il luogo di provenienza. Il lavaggio industriale non è considerato un trattamento nel senso della presente disposizione.

3. Le disposizioni del presente capitolo non si applicano agli scambi e alle importazioni di piume ornamentali e di piume:

a) trasportate nei viaggi turistici per uso personale; o

b) oggetto di scambi o importate come spedizione a privati a fini non industriali.

4. Le merci devono essere inoltrate direttamente verso lo stabilimento di destinazione o il deposito in modo tale da evitare qualsiasi propagazione di organismi patogeni.

(1) GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/497/CEE (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 69).(2) GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/687/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 16).(3) GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 91/688/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 18).(4) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 92/130/CEE (GU n. L 47 del 22. 2. 1992, pag. 26).(5) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35.(6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41.(7) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54.(8)() Per stallatico liquido si intende qualsiasi miscuglio di escrementi e di urina di bovini, suini e equidi nonché di volatili da cortile.

ALLEGATO II

CONDIZIONI SANITARIE SPECIFICHE

CAPITOLO 1

Importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne ottenuti a partire da carne di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio

Gli Stati membri vigilano affinché i prodotti a base di carne ottenuti a partire da carni di pollame, selvaggina di allevamento, selvaggina e carni di coniglio siano importati solo se:

a) non provengono da un paese terzo che figura nell'elenco:

i) di cui all'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE per le carni di pollame,

ii) di cui all'articolo 16 della direttiva 92/45/CEE per le carni di selvaggina,

iii) da elaborare secondo la procedura di cui all'articolo 18 per le carni di coniglio e per le carni di selvaggina di allevamento;

b) le carni fresche utilizzate rispondono ai requisiti appropriati dell'articolo 14 della direttiva 71/118/CEE per le carni di pollame, dell'articolo 16 della direttiva 92/45/CEE per la selvaggina, dell'articolo 3 della direttiva 91/495/CEE per le carni di coniglio e dell'articolo 6 della stessa direttiva per le carni di selvaggina di allevamento;

c) provengono da uno stabilimento che offre le stesse garanzie di quelle previste dalla direttiva 77/99/CEE e approvate secondo la procedura di cui all'articolo 18 o, in attesa dell'adozione di tale decisione da parte delle autorità competenti dello Stato membro, le importazioni di tali prodotti restano soggette alle norme dell'articolo 11, paragrafo 2 della direttiva 90/675/CEE;

d) sono preparate, controllate e manipolate secondo gli appropriati requisiti previsti dalla direttiva 77/99/CEE;

e) ciascuna partita di prodotti a base di carne è accompagnata da un certificato sanitario redatto conformemente alla procedura prevista all'articolo 18.

CAPITOLO 2

Anteriormente al 1° gennaio 1994, devono essere precisate, secondo la procedura prevista all'articolo 18, le condizioni sanitarie applicabili:

- all'immissione sul mercato e alle importazioni di uova e di ovoprodotti destinati al consumo umano, fatte salve le norme stabilite nell'ambito dell'organizzazione comune di mercato,

- alla preparazione delle gelatine destinate al consumo umano,

- agli scambi e alle importazioni di miele, di cosce di rana e di lumache destinati al consumo umano.

ALLEGATO III

I

VERSIONE CONSOLIDATA DEGLI ALLEGATI A E B DELLA DIRETTIVA 89/662/CEE

«ALLEGATO A

LEGISLAZIONE VETERINARIA

CAPITOLO I

- Direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 2012/64).

- Direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23).

- Direttiva 72/461/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di carni fresche (GU n. L 302 del 31. 12. 1972, pag. 24).

- Direttiva 77/99/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di prodotti a base di carne (GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 85).

- Direttiva 80/215/CEE del Consiglio, del 22 gennaio 1980, relativa a problemi di polizia sanitaria negli scambi intracomunitari di prodotti a base di carni (GU n. L 47 del 21. 2. 1980, pag. 4).

- Direttiva 88/657/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, che fissa i requisiti relativi alla produzione ed agli scambi delle carni macinate, delle carni in pezzi di peso inferiore a cento grammi e delle preparazioni di carni (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 3).

- Direttiva 89/437/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1989, concernente i problemi igienici e sanitari relativi alla produzione ed immissione sul mercato degli ovoprodotti (GU n. L 212 del 22. 7. 1989, pag. 87).

- Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria applicabili alla produzione e alla commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).

- Direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1).

- Direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15).

- Direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35).

- Direttiva 91/495/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento (GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 41).

- Direttiva 92/45/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di uccisione di selvaggina e di commercializzazione delle relative carni (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 35).

- Direttiva 92/46/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 1).

CAPITOLO II

- Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

ALLEGATO B

PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE COMUNITARIA, MA I CUI SCAMBI SAREBBERO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

Altri prodotti di origine animale che non figurano né nell'allegato A della presente direttiva né nell'allegato della direttiva 90/425/CEE: tali prodotti saranno definiti secondo la procedura di cui all'articolo 18.»

II

VERSIONE CONSOLIDATA DEGLI ALLEGATI A E B DELLA DIRETTIVA 90/425/CEE

«ALLEGATO A

CAPITOLO I

LEGISLAZIONE VETERINARIA

Sezione 1

- Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (GU n. 121 del 29. 7. 1964, pag. 1977/64).

- Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina (GU n. L 194 del 22. 7. 1988, pag. 10).

- Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali della specie bovina (GU n. L 302 del 19. 10. 1989, pag. 1).

- Direttiva 90/426/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 42).

- Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 62).

- Direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova (GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6).

- Direttiva 90/667/CEE del Consiglio, del 27 novembro 1990, che stabilisce le norme sanitarie per l'eliminazione, la trasformazione e l'immissione sul mercato dei rifiuti di origine animale e la protezione degli agenti patogeni degli alimenti per animali di origine animale o a base di pesce e che modifica la direttiva 90/425/CEE (GU n. L 363 del 27. 12. 1990, pag. 51).

- Direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti dell'acquicoltura (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1).

- Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini (GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 19).

- Direttiva 91/628/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, relativa alla protezione degli animali durante il trasporto e recante modifica delle direttive 90/425/CEE e 91/496/CEE (GU n. L 340 dell'11. 12. 1991, pag. 17).

Sezione 2

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54).

- Per i patogeni -

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, della direttiva 90/425/CEE.

CAPITOLO II

LEGISLAZIONE ZOOTECNICA

- Direttiva 77/504/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1977, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura (GU n. L 206 del 12. 8. 1977, pag. 8).

- Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina (GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 36).

- Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali della specie ovina e caprina riproduttori di razza pura (GU n. L 153 dell'8. 6. 1989, pag. 30).

- Direttiva 90/427/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa alle norme zootecniche e genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi (GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 55).

- Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE (GU n. L 85 del 5. 4. 1991, pag. 37),

ALLEGATO B

ANIMALI E PRODOTTI CHE NON FORMANO OGGETTO DI ARMONIZZAZIONE MA I CUI SCAMBI SARANNO SOGGETTI AI CONTROLLI PREVISTI DALLA PRESENTE DIRETTIVA

CAPITOLO I

Legislazione veterinaria - Altri animali vivi che non figurano nell'allegato A, capitolo I.

CAPITOLO II

Legislazione veterinaria - Sperma, ovuli ed embrioni che non figurano nell'allegato A, capitolo I.»