31992L0093

Direttiva 92/93/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1992, che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all' elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

Gazzetta ufficiale n. L 338 del 23/11/1992 pag. 0040 - 0041


DIRETTIVA 92/93/CEE DEL CONSIGLIO del 9 novembre 1992 che modifica la direttiva 75/275/CEE relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Paesi Bassi)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 75/268/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1975, sull'agricoltura di montagna e di talune zone svantaggiate (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione (2),

visto il parere del Parlamento europeo (3),

considerando che la direttiva 75/275/CEE (4) indica quali sono, nei Paesi Bassi, le zone figuranti nell'elenco comunitario delle zone svantaggiate ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che il governo dei Paesi Bassi ha chiesto una modifica di questo elenco, conformemente all'articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che le nuove zone da inserire nell'elenco corrispondono ai criteri ed ai dati numerici applicati a norma della direttiva 75/275/CEE per determinare le zone svantaggiate di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE;

considerando che, nel definire le zone caratterizzate da svantaggi specifici di cui all'articolo 3, paragrafo 5 della direttiva 75/268/CEE, per le zone insulari sono stati presi in considerazione, da un lato, le avverse condizioni naturali di produzione - venti violenti, salinità ambientale eccessiva, scarsa potenzialità e inadeguato regime idrico dei suoli - e, dall'altro, i vincoli derivanti dalle disposizioni relative alla salvaguardia del paesaggio, alla tutela dell'ambiente naturale e alla vocazione turistica della zona considerata;

considerando che la superficie di tali zone non supera il 4 % della superficie dello Stato membro interessato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 75/275/CEE è sostituito dall'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 9 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

D. HURD

(1) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 1. Direttiva modificata, da ultimo, dal regolamento (CEE) n. 797/85 (GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1).(2) GU n. C 260 del 9. 10. 1992, pag. 8.(3) Parere reso il 30 ottobre 1992 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).(4) GU n. L 128 del 19. 5. 1975, pag. 229. Direttiva modificata, da ultimo, dalla decisione 88/403/CEE (GU n. L 195 del 23. 7. 1988, pag. 72).

ALLEGATO

ZONE SVANTAGGIATE AI SENSI DELL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 5 DELLA DIRETTIVA 75/268/CEE (PAESI BASSI)

Province

Numero di zone

Superficie

(in ettari SAU)

Groningen

13

3 883

Friesland

39

18 901

Drenthe

21

6 810

Overijssel

30

11 534

Gelderland

32

25 353

Flevoland

-

-

Utrecht

23

5 983

Noord-Holland

24

9 253

Zuid-Holland

20

9 154

Zeeland

16

2 484

Noord-Brabant

23

9 367

Limburg

11

8 193

Totale

252

110 915