Direttiva 92/88/CEE del Consiglio, del 26 ottobre 1992, che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali
Gazzetta ufficiale n. L 321 del 06/11/1992 pag. 0024 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 45 pag. 0172
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 45 pag. 0172
DIRETTIVA 92/88/CEE DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 1992 che modifica la direttiva 74/63/CEE relativa alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che è opportuno adattare, in base all'esperienza acquisita, talune disposizioni della direttiva 74/63/CEE (4); considerando inoltre che la limitazione del campo d'applicazione della direttiva 74/63/CEE agli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo non esclude la possibilità che siano somministrati ad animali che vivono allo stato brado alimenti contenenti sostanze o prodotti indesiderabili; considerando che è pertanto opportuno che la definizione del termine « animale » copra, in futuro, le specie che vivono allo stato brado, affinché tutti gli alimenti per animali rispondano alle condizioni prescritte dalla direttiva 74/63/CEE; considerando che la direttiva 74/63/CEE deve essere applicata alle materie prime e agli alimenti per animali sin dalla loro importazione nella Comunità; che occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dall'immissione in circolazione delle materie prime e degli alimenti per animali, comprese tutte le fasi di commercializzazione e in particolare sin dalla data di importazione; considerando che è opportuno sancire il principio in base al quale le materie prime utilizzate nell'alimentazione degli animali devono essere di qualità sana, leale e mercantile; che pertanto deve essere vietato utilizzare o mettere in circolazione materie prime che, tenuto conto del contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, comportano un superamento dei contenuti massimi contemplati nell'allegato I della direttiva 74/63/CEE per gli alimenti composti; considerando che la direttiva 74/63/CEE ha fissato una serie di contenuti massimi per determinate sostanze o prodotti indesiderabili contenuti in talune materie prime; che, per far sì che tale limitazione sia pienamente efficace e consenta una riduzione del quantitativo totale di sostanze indesiderabili ingerite dagli animali, è opportuno indicare chiaramente che la misura adottata è applicabile a tutte le partite a decorrere dalla prima immissione in circolazione nella Comunità; che pertanto è vietato mescolare partite molto contaminate con altre partite di materie prime o con partite di alimenti per rispettare i contenuti massimi prescritti dalla direttiva 74/63/CEE; considerando che l'esperienza ha mostrato che il sistema d'informazione attuato con la direttiva 74/63/CEE nei servizi di controllo ufficiali deve essere migliorato e prevedere che gli Stati membri siano altresì informati dagli operatori dei casi di inosservanza delle disposizioni della direttiva suddetta; che, in tali casi, gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per escludere l'impiego di tali sostanze nell'alimentazione degli animali; che gli Stati membri dovranno assicurarsi, se del caso, dell'avvenuta distruzione della partita di materie prime o di alimenti qualora tale distruzione sia stata decisa dal proprietario; considerando che la Comunità deve applicare alle esportazioni verso paesi terzi almeno le stesse norme sanitarie vigenti all'interno della Comunità, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 74/63/CEE è modificata come segue: 1) Il testo dell'articolo 2, lettera f) è sostituito dal testo seguente: « f) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con alimenti per animali. » 2) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 2 bis 1. Gli Stati membri prescrivono che le materie prime possono essere messe in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile. 2. In particolare, e fatte salve le disposizioni di cui all'allegato II, parte A non possono essere considerate di qualità sana, leale e mercantile le materie prime il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I per gli alimenti composti per animali. » 3) All'articolo 3 bis, paragrafi 1 e 2 le parole « commercializzata(e) » sono sostituite ogni volta con le parole « immessa(e) in circolazione ». 4) È inserito l'articolo seguente: « Articolo 3 quater Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima elencata all'allegato II, parte A, con un contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superiore al contenuto massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato summenzionato non può essere mescolata con altre partite di materia prima o con partite di alimenti. » 5) All'articolo 7, le parole « restrizioni in materia di commercializzazione » sono sostituite con le parole « restrizioni in materia di circolazione ». 6) L'articolo 8 è modificato come segue: a) è inserito il paragrafo seguente: « 2 bis. Gli Stati membri prescrivono che, qualora un operatore (importatore, produttore, ecc.) o una persona che, in virtù delle sue attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime o di alimenti per animali e sia a conoscenza del fatto che: - la partita di materie prime è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili contemplati dalla presente direttiva e non è pertanto conforme all'articolo 2 bis, paragrafo 1, costituendo di conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo, - la partita di alimenti non è conforme alle disposizioni dell'allegato I e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo, tale persona o operatore informa immediatamente le autorità competenti, anche nel caso in cui sia prevista la distruzione della partita. Previa verifica delle informazioni ricevute, gli Stati membri garantiscono che, nel caso di partite contaminate, si prendano le misure necessarie affinché la partita contaminata non sia utilizzata nell'alimentazione degli animali. Gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contaminata, compresa l'eventuale distruzione, non possa avere effetti nocivi sulla salute umana, o animale o sull'ambiente. »; b) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente: « 3. Se una partita di materie prime o una partita di alimenti per animali può essere inviata in uno Stato membro benché sia stata giudicata, in un altro Stato membro, non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, quest'ultimo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita. » 7) Il testo dell'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: « Articolo 11 1. Gli Stati membri applicano agli alimenti per animali destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva. 2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di alimenti non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva. » Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi il 31 dicembre 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffato riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 26 ottobre 1992. Per il Consiglio Il Presidente J. GUMMER (1) GU n. C 288 del 6. 11. 1991, pag. 6, e GU n. C 260 del 9. 10. 1992, pag. 10. (2) GU n. C 241 del 21. 9. 1992, pag. 222. (3) GU n. C 79 del 30. 3. 1992, pag. 17. (4) GU n. L 38 dell'11. 2. 1974, pag. 31. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 92/63/CEE della Commissione (GU n. L 221 del 6. 8. 1992, pag. 49).