Quindicesima direttiva 92/86/CEE della Commissione, del 21 ottobre 1992, recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici
Gazzetta ufficiale n. L 325 del 11/11/1992 pag. 0018 - 0022
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 23 pag. 0199
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 23 pag. 0199
QUINDICESIMA DIRETTIVA 92/86/CEE DELLA COMMISSIONE del 21 ottobre 1992 recante adattamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV, V, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/8/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2, considerando che, in base alle informazioni disponibili, alcuni coloranti, sostanze, conservanti e filtri ultravioletti ammessi provvisoriamente possono essere definitivamente ammessi, mentre altri devono essere definitivamente vietati o essere ancora ammessi solo per un periodo determinato; considerando che, ai fini della tutela della salute pubblica, occorre vietare l'impiego di: 1,2-epossibutano, CI 15585, lattato di stronzio, nitrato di stronzio, policarbonato di stronzio, pramocaina, 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali, 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali, catecolo, pirogallolo, nitroammine e dialcanolammine; considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato l'impiego nei prodotti cosmetici, con determinate limitazioni e a determinate condizioni e con l'obbligo di riportare sull'etichetta alcune avvertenze allo scopo di tutelare la salute umana, di: cloruro di stronzio, acetato di stronzio, dialcanolammidi di acidi grassi, monoalcanolammine, trialcanolammine e silicato di magnesio idrato; considerando che, in base ai risultati delle ultime ricerche scientifiche e tecniche, può essere autorizzato nei prodotti cosmetici, con talune limitazioni e a talune condizioni, l'impiego di: 3-iodo-2-propinilbutilcarbammato e idrossimetilamminoacetato di sodio, fino al 30 giugno 1993, come conservanti; considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 76/768/CEE è modificata nel modo seguente: 1) all'allegato II sono aggiunti i numeri seguenti: « 400. 1,2-epossibutano 401. Colorante CI 15585 402. Lattato di stronzio 403. Nitrato di stronzio 404. Policarbonato di stronzio 405. Pramocaina 406. 4-etossi-m-fenilenediammina e i suoi sali 407. 2,4-diammino-feniletanolo e i suoi sali 408. Catecolo 409. Pirogallolo 410. Nitroammine 411. Dialcanolammine secondarie » 2) all'allegato III, prima parte: a) sono aggiunti i numeri d'ordine seguenti: >SPAZIO PER TABELLA> b) il numero d'ordine 20 è soppresso; c) la frase « si consigliano test di sensibilità » della colonna f, paragrafi a) e b) dei numeri d'ordine 8, 9 e 10 è soppressa; d) il numero d'ordine 12 è sostituito dal numero seguente: >SPAZIO PER TABELLA> 3) all'allegato III, seconda parte, il numero 2 è soppresso; 4) all'allegato IV, prima parte a) è aggiunto il numero seguente: >SPAZIO PER TABELLA> b) la frase « vedi allegato IV, seconda parte » della colonna « Altre limitazioni e prescrizioni » dei numeri CI 73900 e CI 74180 è soppressa; 5) all'allegato IV, seconda parte, i coloranti CI 26100, CI 73900, CI 74180, CI 15585 e il solvente Yellow 98 sono soppressi; 6) all'allegato V, il numero d'ordine 5 è sostituito dal seguente testo: « 5. Stronzio e suoi composti, ad eccezione del lattato di stronzio, del nitrato di stronzio e del policarbonato di stronzio ripresi all'allegato II, del solfuro di stronzio, del cloruro di stronzio e dell'acetato di stronzio, alle condizioni previste all'allegato III (prima parte) e delle lacche, pigmenti o sali di stronzio e coloranti indicati con il riferimento (3) all'allegato IV (prima parte) »; 7) all'allegato VI, prima parte a) la limitazione « non impiegare nei prodotti di protezione solare » al numero d'ordine 36 è sostituita da: « non impiegare nei prodotti di protezione solare a una concentrazione superiore a 0,025 % »; b) è aggiunta la seguente sostanza: >SPAZIO PER TABELLA> 8) all'allegato VI, seconda parte a) la data del « 30 giugno 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per i seguenti numeri d'ordine: 2, 21, 26, 27; b) la data del « 31 dicembre 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per il numero d'ordine 28; c) il numero d'ordine 20 è soppresso; d) il numero d'ordine 15 è sostituito dal numero seguente: >SPAZIO PER TABELLA> e) il numero d'ordine 16 è sostituito dal seguente numero: >SPAZIO PER TABELLA> f) sono aggiunti i seguenti numeri d'ordine: >SPAZIO PER TABELLA> 9) all'allegato VII, seconda parte a) sono soppressi i seguenti numeri d'ordine: 1, 4, e 16; b) la data del « 30 giugno 1992 » è sostituita da quella del « 30 giugno 1993 » per i numeri d'ordine seguenti: 2, 5, 6, 12, 13, 17, 24, 25, 26, 28, 29, 31 e 32. Articolo 2 1. Fatte salve le date menzionate nell'articolo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che, a decorrere dal 1° luglio 1993, per le sostanze di cui all'articolo 1, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva. 2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie a far sì che, a decorrere dal 1° luglio 1994, i prodotti di cui al paragrafo 1 e contenenti le sostanze di cui all'articolo 1 non possano essere venduti, né ceduti al consumatore finale, se non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva. Articolo 3 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 30 giugno 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione