31992L0070

Direttiva 92/70/CEE della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

Gazzetta ufficiale n. L 250 del 29/08/1992 pag. 0037 - 0039
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0201
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0201


DIRETTIVA 92/70/CEE DELLA COMMISSIONE del 30 luglio 1992 che stabilisce le modalità delle indagini da effettuare per il riconoscimento di zone protette nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 77/93/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1976, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/10/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), quarto comma,

considerando che nel quadro delle disposizioni della direttiva 77/93/CEE possono essere definite delle « zone protette » esposte nel campo fitosanitario a rischi particolari e affinché beneficino di una protezione speciale a condizioni compatibili con il completamento del mercato interno;

considerando, inoltre, che gli Stati membri possono chiedere che venga riconosciuta in particolare come zona protetta una zona nella quale uno o più organismi nocivi insediati in una o più parti della Comunità e menzionati in detta direttiva non abbiano carattere endemico né siano insediati, nonostante condizioni favorevoli al loro insediamento;

considerando, tuttavia, che in questo secondo caso il riconoscimento di una zona protetta è subordinato alla condizione che i risultati di indagini adeguate non provino l'inesistenza di tali circostanze;

considerando che, in mancanza di norme comunemente accolte sulle modalità di tali indagini, è d'uopo definire queste modalità, tenendo conto dei principi scientifici e statistici riconosciuti;

considerando che è opportuno stabilire condizioni generali a livello comunitario, ivi comprese in una prima fase linee direttrici per indagini relative ad organismi nocivi del regno animale, in particolare insetti e acari, che attaccano colture normalmente coltivate in pieno campo e prevedere linee direttrici supplementari, relative ad altri organismi nocivi, da aggiungere in un secondo tempo, quando saranno disponibili le informazioni tecniche necessarie;

considerando che gli Stati membri, quando chiedono il riconoscimento di una zona protetta, debbono soddisfare tali condizioni;

considerando che le misure previste nella presente direttiva sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Quando chiedono il riconoscimento di una zona protetta ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), primo comma, primo trattino della direttiva 77/93/CEE, gli Stati membri si accertano che siano soddisfatte le condizioni definite dal paragrafo 2.

2. Ai fini del paragrafo 1 debbono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

a) deve essere istituito un programma d'azione ufficiale intesa a confermare che uno o più organismi nocivi menzionati dalla suddetta direttiva, rispetto ai quali la zona deve essere riconosciuta come zona protetta, non hanno carattere endemico e non sono insediati nella zona stessa;

b) il programma di cui alla lettera a) deve essere controllato da persone che rappresentino gli « organismi ufficiali responsabili » dello Stato membro, ai sensi di detta direttiva.

3. a) Il programma di cui al paragrafo 2, lettera a) comprende:

- un'indagine basata sulla conoscenza della biologia dell'organismo o degli organismi nocivi interessati, nonché dell'agronomia e dell'ambiente della zona pertinente, ed effettuata utilizzando metodi di analisi appropriati, che includano l'ispezione dei supporti di crescita e delle colture e, se del caso, prove di laboratorio;

- un regime permanente che preveda l'esecuzione di indagini regolari e sistematiche, ad intervalli adeguati ed almeno una volta all'anno, sulla presenza dell'organismo o degli organismi nocivi, rispetto ai quali la zona è stata riconosciuta come zona protetta;

- un sistema di registrazione dei risultati delle indagini.

b) Le indagini di cui alla lettera a) saranno eseguite da persone che rappresentino gli organismi ufficiali responsabili dello Stato membro ai sensi della suddetta direttiva; tali persone avranno facoltà di accedere a tutti i terreni pertinenti e prelevare campioni di vegetali, prodotti vegetali o supporti di crescita; essi possederanno altresì i requisiti necessari per la corretta esecuzione delle indagini.

c) I dati relativi ai metodi applicati, nonché all'esecuzione e ai risultati delle indagini saranno resi accessibili agli esperti di cui all'articolo 19 bis, della direttiva 77/93/CEE.

d) I metodi applicati e l'esecuzione delle indagini vengono notificati alla Commissione, che trasmette i relativi dati agli altri Stati membri.

4. Per gli organismi nocivi del regno animale diversi dai nematodi, che attaccano le piante forestali o i prodotti vegetali normalmente coltivati in pieno campo, gli Stati membri tengono conto delle seguenti linee direttrici nell'esecuzione delle indagini di cui al paragrafo 3, lettera a):

a) l'indagine viene effettuata nella zona pertinente;

b) il metodo di indagine si basa su un sistema di registrazione grafica comprendente i seguenti elementi: costituzione di una rete di punti di osservazione secondo una griglia sistematica che copra l'intera zona interessata; registrazione per ciascun punto di parametri quali numero, coordinate geografiche, topografia e, se del caso, descrizione del sito.

Gli Stati membri raccolgono, se necessario, informazioni supplementari; i punti di osservazione possono essere contrassegnati; per la loro rappresentazione possono essere realizzate delle carte;

c) per decidere sull'opportunità di un punto di osservazione si adottano i seguenti criteri:

- la zona che circonda il punto deve essere sufficientemente vasta per permetterne la selezione;

- in linea generale il punto deve essere situato nella zona summenzionata in guisa da permettere le opportune operazioni di valutazione;

- in casi particolari saranno eventualmente selezionati altri punti, ad esempio in siti in cui il rischio di potenziale introduzione dell'organismo o degli organismi nocivi di cui trattasi è elevato;

d) se del caso, saranno registrati dati meteorologici, in particolare quelli relativi alle precipitazioni ed alla temperatura, ed edafici, raccogliendoli preferibilmente sul sito del punto di osservazione, o comunque da una stazione vicina in cui tali variabili siano misurate regolarmente. Devono essere altresì registrati gli eventi eccezionali (ad esempio siccità, forte pioggia ecc.) che potrebbero influire sulle osservazioni;

e) l'indagine, in ciascun punto di osservazione, deve almeno:

- concentrarsi su un numero rappresentativo di unità di vegetali o di prodotti vegetali;

- concentrarsi su uno o più vegetali o prodotti vegetali ospiti dell'organismo o degli organismi nocivi interessati; se del caso, debbono essere inclusi anche altri ospiti;

- comprendere:

- controlli visivi per determinare la presenza di sintomi o di tracce dell'organismo o degli organismi nocivi interessati, eseguiti nel momento in cui si presumono essere più evidenti;

- in caso di dubbio, prove su campioni;

f) se del caso, nei punti di osservazione saranno utilizzate trappole che attirino gli organismi nocivi pertinenti; per il tipo e il numero delle trappole da utilizzare si terrà conto della biologia del parassita.

5. Può essere presa qualunque altra misura atta a garantire che vengano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 2.

6. Le linee direttrici fissate nel paragrafo 4 saranno completate, per quanto riguarda organismi nocivi diversi da quelli menzionati in detto paragrafo, non appena saranno disponibili le informazioni tecniche necessarie.

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva al più tardi sei mesi dopo la revisione degli allegati I-V della direttiva 77/93/CEE. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione le disposizioni di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 30 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20. (2) GU n. L 70 del 17. 3. 1992, pag. 27.