31992L0064

Direttiva 92/64/CEE della Commissione del 13 luglio 1992 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

Gazzetta ufficiale n. L 221 del 06/08/1992 pag. 0051 - 0053
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 44 pag. 0115
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 44 pag. 0115


DIRETTIVA 92/64/CEE DELLA COMMISSIONE del 13 luglio 1992 che modifica la direttiva 70/524/CEE del Consiglio relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/620/CEE della Commissione (2), in particolare l'articolo 7,

considerando che, a norma della direttiva 70/524/CEE, il contenuto degli allegati deve essere costantemente adeguato al progresso delle conoscenze in campo scientifico e tecnico; che tali allegati sono stati codificati con la direttiva 91/248/CEE della Commissione (3);

considerando che in alcuni Stati membri sono stati ampiamente sperimentati gli impieghi dell'antibiotico « Avilamicina », dei coccidiostatici « Lasalocid-sodio » e « Maduramicina ammonio » e anche dell'agente legante « Aluminati di calcio sintetico »; che, in base all'esperienza acquisita, sembra che questi nuovi impieghi possano essere autorizzati in tutta la Comunità;

considerando che l'additivo « ossido di zinco » può, a seconda della sua origine, contenere importanti quantità di piombo e che conviene limitare il tenore di tale sostanza al fine di prevenirne gli effetti indesiderati sulla salute;

considerando che in alcuni Stati membri sono stati sperimentati con successo nuovi impieghi del coccidiostatico « Alofuginone » e dell'agente legante « Aluminati di calcio sintetico »; che conviene autorizzare provvisoriamente questi nuovi impieghi su scala nazionale in attesa che possano essere ammessi su scala comunitaria;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente degli alimenti animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati della direttiva 70/524/CEE sono modificati conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alle disposizioni della presente direttiva entro e non oltre il 31 marzo 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 270 del 14. 12. 1970, pag. 1. (2) GU n. L 334 del 5. 12. 1991, pag. 62. (3) GU n. L 124 del 18. 5. 1991, pag. 1.

ALLEGATO

1. All'allegato I:

a) nella parte A « Antibiotici », è inserita la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo « E 717 Avilamicina C57-62H82-90Cl1-2O31-32 (Miscela di oligosaccaridi del gruppo delle ortosomicine prodotto da Streptomyces viridochromogenes ) suinetti

suini 4 mesi

6 mesi 20

10 40

20 -

- »

b) nella parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose »

aa) il testo della voce E 763 « Lasalocid-sodio » viene completato come segue:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo « tacchini 12 settimane 90 125 Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione

Indicare nel modo d'impiego:

"Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali può essere controindicata" »

bb) è inserita la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo « E 770 Maduramicina ammonio C47H83O17N (sale ammonico del polietere monocarbossilico prodotto da Actinomadura yumaensis ) Polli da ingrasso - 5 5 Indicare nel modo d'impiego:

"Somministrazione vietata almeno 5 giorni prima della macellazione - Pericoloso per gli equidi.

Questo alimento contiene un additivo del gruppo degli ionofori; la sua somministrazione contemporanea a taluni medicinali (ad esempio la Tiamulina) può essere controindicata." »

c) alla parte I « Oligoelementi » sotto la voce E 6 « Zinco - Zn » la menzione « tenore massimo in piombo »: 600 mg/kg di « ossido di zinco » è indicata nella colonna « Altre disposizioni » per l'additivo « ossido di zinco ».

d) alla parte L « Agenti leganti, anti-agglomeranti e coagulanti »:

aa) sotto la voce E 558 « Bentonite-Montinorillonite », nella colonna « Altre disposizioni » le parole « e robenidinor » sono sostituite dalle parole « robenidina, maduramicina ammonio »;

bb) è inserita la voce seguente:

Numero CEE Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni mg/kg di alimento completo « E 598 Aluminati di calcio sintetico Miscugli di aluminati di calcio con un tenore da 35 a 51 % di Al2O3

Tenore massimo in monlibdeno: 20 mg/kg Pollame, conigli e suini - - 20 000 Tutti i mangimi »

2. All'allegato II:

a) alla parte D « Coccidiostatici e altre sostanze medicamentose » è inserita la voce seguente:

Numero Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Durata dell'autorizzazione mg/kg di alimento completo « 25 Alofuginone 4(3H)-Chinazolinone-7-bromo-6-cloro- [(3-(3-idrossi-2-piperidil) acetonil]-di-transbromidrato Pollastre destinate alla produzione di uova 16 settimane 3 3 30. 11. 1993 »

b) alla parte L « Agenti leganti », anti-agglomeranti e coagulanti, il testo della voce 1 « Aluminati del calcio sintetico » è completato come segue:

Numero Additivo Denominazione chimica, descrizione Specie animale o categorie di animali Età massima Tenore minimo Tenore massimo Altre disposizioni Durata dell'autorizzazione mg/kg di alimento completo « Vacche da latte

Bovini all'ingrasso, vitelli, agnelli, capretti - - 8 000 Tutti i mangimi 30. 11. 1993 »