Direttiva 92/52/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi
Gazzetta ufficiale n. L 179 del 01/07/1992 pag. 0129 - 0130
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 19 pag. 0216
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 19 pag. 0216
DIRETTIVA 92/52/CEE DEL CONSIGLIO del 18 giugno 1992 sugli alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento destinati all'esportazione verso paesi terzi IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113, vista la proposta della Commissione (1), visto il parere del Parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che le norme comunitarie relative agli alimenti per lattanti e agli alimenti di proseguimento sono stabilite nella direttiva 89/398/CEE del Consiglio, del 3 maggio 1989, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare (4), e nella direttiva 91/321/CEE della Commissione (5); considerando che, data la natura dei prodotti in questione, è auspicabile che le norme comunitarie o le norme internazionali relative alla loro composizione vengano applicate ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi; considerando che, al fine di evitare un'utilizzazione impropria dei prodotti che può pregiudicare la salute dei lattanti, è inoltre auspicabile estendere l'applicazione delle norme comunitarie relative all'etichettatura degli alimenti per lattanti e dei preparati di proseguimento ai prodotti destinati all'esportazione verso paesi terzi; considerando che i prodotti conformi alla direttiva 91/321/CEE potranno essere commercializzati nella Comunità a decorrere dal 1o dicembre 1992; che nessuna legislazione vieta l'esportazione di questi prodotti verso paesi terzi, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La presente direttiva riguarda gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento definiti all'articolo 1, paragrafo 2, lettere c) e d) della direttiva 91/321/CEE e destinati all'esportazione verso paesi terzi. Articolo 2 Gli Stati membri provvedono a che i prodotti di cui all'articolo 1 possano essere esportati dalla Comunità soltanto se sono conformi alla presente direttiva. Articolo 3 1. Nessun prodotto all'infuori degli alimenti per lattanti può essere presentato come prodotto idoneo a soddisfare da solo il fabbisogno nutritivo dei lattanti in buona salute nei primi quattro-sei mesi di vita. 2. Inoltre i prodotti di cui all'articolo 1 devono essere conformi: a) agli articoli da 3 a 6 della direttiva 91/321/CEE o alle relative norme internazionali stabilite dal Codex alimentarius, b) all'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della direttiva 91/321/CEE, c) alla direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare (6), salvo diversa decisione o disposizione particolare stabilita dal paese importatore. 3. Le etichette di questi prodotti devono utilizzare un linguaggio adeguato, tale da non generare confusioni tra alimenti per lattanti e alimenti di proseguimento. 4. Le prescrizioni, i divieti e le restrizioni di cui all'articolo 7, paragrafi da 2 a 6 della direttiva 91/321/CEE si applicano anche alla presentazione dei prodotti in questione, in particolare quanto alla forma, all'aspetto o all'imballaggio e quanto ai materiali di imballaggio impiegati. Articolo 4 Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Tali disposizioni sono applicate in modo da vietare l'esportazione dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1o giugno 1994. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 5 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Vitor MARTINS (1) GU n. C 124 del 16. 5. 1992, pag. 14 e GU n. C 155 del 20. 6. 1992, pag. 18. (2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992. (3) GU n. C 106 del 27. 4. 1992, pag. 4. (4) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 27. (5) GU n. L 175 del 4. 7. 1991, pag. 35. (6) GU n. L 186 del 30. 6. 1989, pag. 21. Direttiva modificata dalla direttiva 91/238/CEE (GU n. L 107 del 27. 4. 1991, pag. 50).