31992L0048

Direttiva 92/48/CEE del Consiglio, del 16 giugno 1992, che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE

Gazzetta ufficiale n. L 187 del 07/07/1992 pag. 0041 - 0044
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 43 pag. 0060
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 43 pag. 0060


DIRETTIVA 92/48/CEE DEL CONSIGLIO del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme igieniche minime applicabili ai prodotti della pesca ottenuti a bordo di talune navi conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 91/493/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i),

vista la proposta della Commissione,

considerando che in base all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), punto i) della direttiva 91/493/CEE è necessario stabilire norme igieniche per i prodotti della pesca catturati e eventualmente manipolati per il dissanguamento, la decapitazione, l'eviscerazione e il taglio delle pinne, refrigerati o congelati, a bordo di talune navi;

considerando che occorre prevedere condizioni generali di igiene applicabili alle navi da pesca;

considerando che è necessario stabilire condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca a bordo delle quali i prodotti sono conservati per oltre 24 ore;

considerando che occorre prevedere la possibilità di tener conto di alcune caratteristiche specifiche di talune navi da pesca;

considerando che è opportuno ricordare come le ispezioni e i controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri e dagli esperti della Commissione in applicazione della direttiva 91/493/CEE si applichino altresì alle navi oggetto della presente direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. Le condizioni d'igiene di cui all'allegato I sono applicabili alle navi da pesca.

2. Le condizioni supplementari di igiene di cui all'allegato II sono applicabili alle navi da pesca progettate e attrezzate in modo da assicurare la conservazione dei prodotti della pesca a bordo, in condizioni soddisfacenti e per oltre 24 ore, ad eccezione di quelle attrezzate per mantenere in vita pesci, crostacei e molluschi, ma senza altri mezzi di conservazione a bordo.

3. In base alla procedura prevista dall'articolo 2 e ove necessario, possono essere stabilite deroghe o norme supplementari alle disposizioni dell'allegato I, per tener conto di eventuali caratteristiche specifiche di talune navi da pesca.

Articolo 2

Gli allegati della presente direttiva possono essere modificati secondo la procedura prevista all'articolo 15 della direttiva 91/493/CEE.

Articolo 3

Alla condizione espressa che i prodotti provengano da navi da pesca che soddisfano le norme igieniche fissate dalla direttiva 91/493/CEE, gli Stati membri possono accordare alle navi da pesca un termine supplementare, che scade il 31 dicembre 1995, perché si conformino ai requisiti previsti all'allegato II, punti 8 b) ed e) della presente direttiva.

Potranno ottenere tali deroghe solo le navi da pesca che esercitano la propria attività al 30 giugno 1992 e che avranno presentato all'autorità nazionale competente, anteriormente al 31 dicembre 1992, una richiesta debitamente motivata a tal fine.

Questa richiesta deve precisare i termini entro cui le navi da pesca potranno conformarsi ai suddetti requisiti.

Nel caso in cui sia domandato un contributo finanziario della Comunità, potranno essere accettati solamente i progetti conformi ai requisiti della presente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° gennaio 1993. Essi ne informano la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 giugno 1992. Per il Consiglio Il Presidente Arlindo MARQUES CUNHA

(1) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO I

Condizioni generali di igiene applicabili ai prodotti della pesca a bordo delle navi da pesca 1. Le parti di navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca non devono contenere oggetti o prodotti che potrebbero trasmettere alle derrate proprietà nocive o caratteristiche anomali. Tali parti o recipienti devono essere congegnati in modo da poter essere puliti con facilità e in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere in contatto con i prodotti della pesca.

2. Al momento della loro utilizzazione le parti delle navi o i recipienti riservati alla conservazione dei prodotti della pesca devono essere perfettamente puliti e, in particolare, non devono poter essere insudiciati dal carburante utilizzato per la propulsione della nave o delle acque di sentina.

3. Non appena caricati a bordo, i prodotti della pesca devono essere posti al riparo dalle contaminazioni ed essere sottratti, il primo possibile, all'azione del sole o di qualsiasi altra fonte di calore. Nella fase di lavaggio l'acqua utilizzata deve essere dell'acqua dolce che rispetta i parametri indicati negli allegati D ed E della direttiva 80/778/CEE (1) o dell'acqua di mare pulita in modo da non nuocere alla qualità o alla salubrità dei prodotti.

4. I prodotti della pesca sono manipolati e conservati in modo da evitare che vengano danneggiati. L'utilizzazione di strumenti pungenti è tollerata per lo spostamento di pesci di grande taglia o per quelli che comportano un rischio di ferimento per il manipolare, purché le carni dei prodotti in questione non siano danneggiate.

5. I prodotti della pesca, ad eccezione dei prodotti mantenuti vivi, devono essere refrigerati il più rapidamente possibile dopo essere stati caricati a bordo. Tuttavia, per le navi da pesca in cui la refrigerazione non è realizzabile da un punto di vista pratico, i prodotti della pesca non devono essere conservati a bordo per più di otto ore.

6. Qualora per la refrigerazione venga utilizzato del ghiaccio, quest'ultimo deve essere fabbricato con acqua potabile o con acqua di mare pulita. Prima dell'utilizzazione il ghiaccio deve essere conservato in condizioni che non ne permettano la contaminazione.

7. La pulizia dei recipienti, degli strumenti e delle parti della nave che entrano in contatto diretto con i prodotti della pesca deve essere effettuata dopo lo sbarco di tali prodotti con acqua potabile o acqua di mare pulita.

8. Quando i pesci sono decapitati e/o eviscerati a bordo, tali operazioni devono essere effettuate seguendo le norme igieniche e i prodotti devono essere abbondantemente lavati con acqua potabile o acqua di mare pulita immediatamente dopo tali operazioni. Le viscere e le parti che possono costituire un pericolo per la salute pubblica vengono separate e tenute lontane dai prodotti destinati al consumo umano. I fegati, le uova e i lattimi destinati al consumo umano sono conservati sotto ghiaccio o congelati.

9. Le attrezzature utilizzate per l'eviscerazione, la decapitazione o il taglio delle pinne, i recipienti, gli utensili e i vari apparecchi destinati a entrare in contatto con i prodotti della pesca sono fabbricati o rivestiti con un materiale impermeabile, imputrescibile, liscio, facile da pulire e da disinfettare. Al momento della loro utilizzazione essi debbono risultare perfettamente puliti.

10. Il personale addetto alle operazioni di manipolazione dei prodotti della pesca è tenuto a mantenere un'adeguata pulizia della persona e degli indumenti.

(1) GU n. L 229 del 30. 8. 1980, pag. 11. Direttiva modificata, da ultimo, dalla direttiva 91/377/CEE (GU n. L 377 del 31. 12. 1991, pag. 48).

ALLEGATO II

Condizioni supplementari di igiene applicabili alle navi da pesca di cui all'articolo 1, paragrafo 2 1. Le navi da pesca devono essere dotate di stive, cisterne o contenitori per la conservazione dei prodotti della pesca allo stato refrigerato o congelato alle temperature prescritte dalla direttiva 91/493/CEE. Tali stive sono separate dal compartimento macchine e dai locali riservati all'equipaggio da paratie a tenuta sufficientemente stagna da evitare qualsiasi insudiciamento dei prodotti della pesca stivati.

2. Il rivestimento interno delle stive e delle cisterne è stagno, facile da pulire e da disinfettare. Esso è costituito da un materiale liscio o, in mancanza di questo, da una pittura liscia mantenuta in buono stato e che non possa trasmettere ai prodotti della pesca sostanze nocive per la salute umana.

3. Le stive sono sistemate in modo tale che l'acqua di fusione del ghiaccio non possa rimanere a contatto con i prodotti della pesca.

4. I recipienti utilizzati per la conservazione dei prodotti devono poterne assicurare il mantenimento in condizioni igieniche soddisfacenti e in particolare consentire l'evacuazione dell'acqua di fusione del ghiaccio. Al momento dell'utilizzazione devono trovarsi in perfette condizioni di pulizia.

5. I ponti di lavoro, l'attrezzatura, le stive, le cisterne e i contenitori sono puliti dopo ogni utilizzazione. A tale scopo viene utilizzata acqua potabile o acqua di mare pulita. Ogni qualvolta necessario si procederà a una disinfezione o all'eliminazione di insetti roditori.

6. I detersivi, i disinfettanti, gli insetticidi o qualsiasi sostanza che possa risultare in una certa misura tossica sono depositati in locali o armadi chiusi a chiave e sono utilizzati in modo da non presentare alcun rischio di contaminazione per i prodotti della pesca.

7. Quando i prodotti della pesca vengono congelati a bordo, l'operazione deve essere realizzata nel rispetto delle condizioni stabilite al capitolo IV, rubrica II, punti 1 e 3 dell'allegato alla direttiva 91/493/CEE. Nel caso di congelazione in salamoia, quest'ultima non deve costituire una fonte di contaminazione per i pesci.

8. Le navi attrezzate per la refrigerazione dei prodotti della pesca in acqua di mare refrigerata con ghiaccio (CSW) o con mezzi meccanici (RSW) devono rispettare le disposizioni seguenti:

a) le cisterne devono disporre di installazioni adeguate per poter essere riempite di acqua di mare e per il relativo scarico, nonché di un sistema che assicuri al loro interno una temperatura omogenea;

b) le cisterne debbono disporre di un apparecchio per la registrazione automatica della temperatura, la cui sonda è posta nella parte di cisterna in cui la temperatura è più elevata;

c) il funzionamento del sistema di cisterna o di contenitore deve assicurare un grado di refrigerazione che possa far raggiungere il 3 °C alla massa di pesci e acqua di mare al più tardi sei ore dopo il carico e 0 °C al più tardi dopo sedici ore;

d) le cisterne, i sistemi di circolazione ed i contenitori debbono essere completamente svuotati e puliti a fondo dopo ogni sbarco con acqua potabile o acqua di mare pulita; per il loro riempimento deve essere utilizzata dell'acqua di mare pulita;

e) i grafici delle registrazioni delle temperature delle cisterne debbono recare, in modo chiaro, l'indicazione della data e del numero della cisterna. Tali registrazioni debbono essere tenute costantemente a disposizione dell'autorità preposta al controllo.

9. Ai fini del controllo l'autorità competente tiene un elenco aggiornato dei pescherecci attrezzati conformemente ai punti 7 o 8, escludendo tuttavia i pescherecci che dispongono di contenitori amovibili e che non esercitano regolarmente le operazioni di conservazione del pesce in acqua di mare refrigerata.

10. Gli armatori o i loro rappresentanti debbono adottare tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti della pesca vengano lavorati e manipolati da persone che potrebbero contaminarli, sino a quando non sarà dimostrato che tali persone sono atte a svolgere senza rischio tali operazioni. La sorveglianza medica di queste persone è disciplinata dalla legilazione nazionale in vigore nello Stato membro interessato.