31992L0023

Direttiva 92/23/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

Gazzetta ufficiale n. L 129 del 14/05/1992 pag. 0095 - 0153
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0136
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0136


DIRETTIVA 92/23/CEE DEL CONSIGLIO del 31 marzo 1992 relativa ai pneumatici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi nonché al loro montaggio

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che occorre adottare le misure volte all'instaurazione progressiva del mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992; che detto mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali;

considerando che il metodo di armonizzazione totale sarà essenziale al fine di conseguire appieno il mercato unico;

considerando che un tale metodo dovrà essere impiegato all'occasione della revisione dell'intera procedura di omologazione CEE tenendo conto dello spirito della risoluzione del Consiglio, del 7 maggio 1985, relativa ad una nuova strategia in materia di armonizzazione tecnica e normalizzazione;

considerando che le prescrizioni tecniche alle quali devono soddisfare i veicoli a motore e i loro rimorchi ai sensi delle legislazioni nazionali concernono tra l'altro i pneumatici;

considerando che queste prescrizioni differiscono da uno Stato membro all'altro; che ne risulta la necessità che le stesse prescrizioni siano adottate da tutti gli Stati membri, a titolo complementare ovvero in sostituzione delle attuali regolamentazioni in tali Stati, segnatamente al fine di permettere l'applicazione, per ogni tipo di veicolo, della procedura di omologazione CEE che forma oggetto della direttiva 70/156/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1970, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (4), modificata da ultimo dalla direttiva 87/403/CEE (5);

considerando che una regolamentazione in materia di pneumatici comporta prescrizioni comuni relative non soltanto alle loro caratteristiche ma anche all'attrezzatura dei veicoli e dei loro rimorchi per quanto concerne i pneumatici;

considerando che conviene perciò instaurare una procedura comune per l'attribuzione di un marchio CE a ogni tipo di pneumatico corrispondente alle caratteristiche ed alle prescrizioni di prova comuni; che sul piano comunitario, ai fini della libera circolazione dei pneumatici, la conformità dei pneumatici alle prescrizioni comuni è garantita se su ogni pneumatico è apposto un marchio CE attribuito al fabbricante in base alla procedura suddetta; che ogni Stato membro, ai fini della verifica della conformità dei pneumatici alle prescrizioni comuni, può, ad ogni momento procedere a dei controlli; che in caso di constatazione di non conformità, gli Stati membri sono tenuti a prendere le misure necessarie per assicurare la conformità dei pneumatici a dette prescrizioni e che tali misure possono giungere fino al ritiro del suddetto marchio;

considerando che è opportuno tener conto delle prescrizioni tecniche adottate dalla Commissione economica per l'Europa dell'ONU nel regolamento n. 30 («Uniform Provisions concerning the approval of pneumatic tyres for motor vehicles and their trailers» nella versione modificata (6), nel regolamento n. 54 («Uniform Provisions concerning the approval of pneumatic tyres for commecial vehicles and their trailers») (7) e nel regolamento n. 64 («Uniform Provisions concerning the approval of vehicles equipped with temporary-use spare wheels/tyres») (8), allegati all'accordo del 20 merzo 1958, relativo all'adozione di condizioni uniformi di omologazione e al reciproco riconoscimento dell'omologazione degli equipaggiamenti e degli elementi dei veicoli a motore;

considerando che il ravvicinamento delle legislazioni nazionali relative ai veicoli a motore comporta un riconoscimento reciproco tra gli Stati membri dei controlli effettuati da ciascuno di essi sulla base delle prescrizioni comuni,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai fini della presente direttiva si intende per:

- «pneumatico»: qualsiasi pneumatico nuovo destinato ad essere installato su veicoli ai quali si applica la direttiva del Consiglio 70/156/CEE;

Documento della Commissione economica per l'Europa

E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505

aa

a

s

Rev. 1/Add. 29, 1. 4. 1975

e sue modifiche 01, 02 e supplementi.

Documento della Commissione economica per l'Europa

E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505

aa

a

s

Rev. 1/Add. 53 e supplementi.

Documento della Commissione economica per l'Europa

E/ECE/324

E/ECE/TRANS/505

aa

a

s

Rev. 1/Add. 63 e supplementi.

- «veicolo»: qualsiasi veicolo al quale si applichi la direttiva del Consiglio 70/156/CEE;

- «fabbricante»: chi detiene un marchio di fabbrica o commerciale di veicoli o di pneumatici.

Articolo 2

1. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato I, un'omologazione CEE di componente ai tipi di pneumatici rispondenti alle prescrizioni dell'allegato II e attribuiscono un numero di omologazione CEE di componente secondo quanto specificato nell'allegato I.

2. Gli Stati membri concedono, alle condizioni fissate nell'allegato III, un'omologazione CEE di veicolo per quanto riguarda i loro pneumatici a tutti quei veicoli i cui pneumatici (compreso l'eventuale pneumatico di scorta) soddisfano le prescrizioni dell'allegato II, nonché le prescrizioni relative ai veicoli, di cui all'allegato IV, ed assegnano un numero di omologazione CEE di veicolo come indicato nell'allegato III.

Articolo 3

Entro un mese dalla data di rilascio o di rifiuto dell'omologazione CEE, le autorità omologanti di ciascuno Stato membro inviano agli altri Stati membri una copia del certificato di omologazione CEE di componente (pneumatico) o di veicolo, i cui modelli sono riportati nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III e, a richiesta, il verbale di prova di tutti i tipi di pneumatici omologati.

Articolo 4

Nessuno Stato membro può vietare o limitare l'immissione sul mercato di pneumatici con il marchio di omologazione CEE di componente.

Articolo 5

Nessuno Stato membro può rifiutare di rilasciare ad un veicolo l'omologazione CEE o l'omologazione nazionale per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CEE di componente e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 6

Nessuno Stato membro può vietare la vendita, l'immatricolazione, la circolazione o l'uso di un veicolo per motivi concernenti i suoi pneumatici se questi recano il marchio di omologazione CEE di componente e sono montati in conformità delle prescrizioni dell'allegato IV.

Articolo 7

1. Qualora, sulla base di una motivazione dettagliata, uno Stato membro ritenga che un tipo di pneumatico o un tipo di veicolo sia pericoloso, quantunque conforme alle prescrizioni della presente direttiva, esso può vietare temporaneamente o sottoporre a speciali condizioni sul proprio territorio l'immissione di questo tipo di pneumatico sul mercato. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione, precisando i motivi della sua decisione.

2. Entro sei settimane la Commissione provvede a consultare gli Stati membri interessati; essa esprime poi senza indugio il suo parere e prende i provvedimenti del caso.

3. Qualora la Commissione ritenga necessario apportare adeguamenti tecnici alle direttive, questi ultimi vengono decisi dalla Commissione stessa o dal Consiglio, secondo la procedura stabilità dall'articolo 10; in questo caso lo Stato membro che ha messo in atto misure di salvaguardia può mantenerle fino all'entrata in vigore di questi adeguamenti.

Articolo 8

1. Lo Stato membro che ha concesso l'omologazione CEE di componente (pneumatico) o di veicolo prende tutte le misure necessarie per controllare, ove occorra, la conformità degli esemplari prodotti al tipo omologato, eventualmente in collaborazione con le autorità omologanti degli altri Stati membri. A tal fine questo Stato membro può procedere in qualsiasi momento a controlli della conformità dei pneumatici o dei veicoli alle prescrizioni della presente direttiva. Siffatti controlli sono unicamente saltuari.

2. Qualora si accerti che diversi pneumatici o veicoli aventi lo stesso marchio di omologazione non sono conformi al tipo omologato, lo Stato membro di cui sopra prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità degli esemplari prodotti. Queste misure possono giungere, in caso di non conformità sistematica, fino alla revoca dell'omologazione CEE. Detto Stato prende le stesse disposizioni qualora le autorità omologanti di un altro Stati membro gli segnalino siffatta mancanza di conformità.

3. Le autorità omologanti di uno Stato membro notificano entro un mese alle autorità degli altri Stati membri, mediante la scheda riportata nelle appendici dell'allegato I e dell'allegato III, la revoca di un'omologazione CEE e i motivi di questa misura.

Articolo 9

Qualsiasi decisione di rifiuto o ritiro dell'omologazione CEE di componente, per quanto riguarda un pneumatico, o dell'omologazione CEE di un veicolo, per quanto concerne il montaggio dei pneumatici che implichi il divieto di immissione in commercio o di impiego, presa in base alle disposizioni applicative della presente direttiva, deve essere motivata in maniera precisa. Essa viene notificata all'interessato con l'indicazione delle possibilità di ricorso offerte dalle legislazioni in vigore negli Stati membri e del termine entro il quale detti ricorsi possono essere presentati.

Articolo 10

Le modifiche necessarie per adeguare al progresso tecnico le prescrizioni degli allegati sono adottate secondo la procedura dell'articolo 13 della direttiva 70/156/CEE.

Articolo 11

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano prima del 1o luglio 1992 le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri applicano queste disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 1993.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 12

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 31 marzo 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

Vitor MARTINS

(1) GU n. C 95 del 12. 4. 1990, pag. 101.

(2) GU n. C 284 del 12. 11. 1990, pag. 81 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 225 del 10. 9. 1990, pag. 9.

(4) GU n. L 42 del 23. 2. 1970, pag. 1.

(5) GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 44.

(6) (7) (8)