31992L0016

Direttiva 92/16/CEE del Consiglio del 16 marzo 1992 che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi

Gazzetta ufficiale n. L 075 del 21/03/1992 pag. 0048 - 0050
edizione speciale finlandese: capitolo 6 tomo 3 pag. 0125
edizione speciale svedese/ capitolo 6 tomo 3 pag. 0125


DIRETTIVA 92/16/CEE DEL CONSIGLIO del 16 marzo 1992 che modifica la direttiva 89/299/CEE concernente i fondi propri degli enti creditizi

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 57, paragrafo 2, prima e terza frase,

vista la direttiva 89/299/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1989, concernente i fondi propri degli enti creditizi (1), nella quale vengono definiti gli elementi che costituiscono detti fondi propri e le modalità di calcolo degli stessi,

vista la proposta della Commissione (2),

in cooperazione con il Parlamento europeo (3),

visto il parere del Comitato economico e sociale (4),

considerando che l'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 89/299/CEE consente agli enti creditizi organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi di includere gli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 7) della direttiva medesima; che la predetta direttiva non disciplina il trattamento di tali impegni qualora l'ente creditizio organizzato in forma cooperativa o di fondo si trasformi in società per azioni;

considerando che il governo danese ha espresso vivo interesse alla trasformazione in società per azioni dei propri istituti di credito ipotecario organizzati sotto forma di società cooperative o di fondi; che allo scopo di facilitare o di rendere possibile tale trasformazione è necessaria una deroga temporanea che consenta di includere parte degli impegni solidali dei mutuatari nei fondi propri; che tale deroga temporanea non deve falsare la concorrenza tra gli enti creditizi;

considerando che nell'adottare la direttiva 89/299/CEE il Consiglio si è riservato le competenze di esecuzione necessarie per apportare adattamenti tecnici alla direttiva stessa; che per una soluzione definitiva di tale problema la Commissione si è impegnata a presentare una proposta che tenga conto delle caratteristiche particolari del settore bancario e che consenta di istituire una procedura più adeguata per l'attuazione della direttiva;

considerando che la seconda direttiva 89/646/CEE del Consiglio, del 15 dicembre 1989, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti l'accesso all'attività degli enti creditizi e il suo esercizio e recante modifica della direttiva 77/780/CEE (5), ha conferito alla Commissione competenze di esecuzione della stessa natura di quelle che il Consiglio si era riservata nella direttiva 89/299/CEE;

considerando che, date le caratteristiche peculiari del settore bancario, è opportuno affidare al comitato previsto all'articolo 22 della seconda direttiva bancaria il compito di assistere la Commissione nell'esercizio delle competenze ad essa demandate, nell'osservanza delle norme di procedura di cui all'articolo 2, procedura III, variante b) della decisione 87/373/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1987, che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (6),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 89/299/CEE è modificata nel modo seguente:

1) È inserito l'articolo seguente:

« Articolo 4 bis

La Danimarca può autorizzare gli enti danesi di credito ipotecario, costituiti anteriormente al 1o gennaio 1990 sotto forma di società cooperative o di fondi e trasformati in società per azioni, a continuare ad includere nei loro fondi propri gli impegni solidali dei loro membri o dei mutuatari di cui all'articolo 4, paragrafo 1 i cui crediti sono assimilati a tali impegni solidali, nell'osservanza dei limiti segeuenti:

a) la base di calcolo della parte degli impegni solidali dei mutuatari è data dal totale degli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 1) più 2) meno gli elementi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punti 9), 10) e 11);

b) la base di calcolo alla data del 1o gennaio 1991 o - qualora l'ente cambi la sua struttura a una data successiva - alla data della trasformazione è la base massima di calcolo. La "base di calcolo" non può mai superare la base massima di calcolo;

c) la base massima di calcolo a decorrere dal 1o gennaio 1997 è ridotta della metà degli utili delle emissioni di nuovo capitale, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, effettuate dopo tale data e

d) l'importo massimo degli impegni solidali dei mutuatari da includere nei fondi propri non deve mai superare i seguenti valori percentuali della "base di calcolo":

50 % nel 1991 e 1992,

45 % nel 1993 e 1994,

40 % nel 1995 e 1996,

35 % nel 1997,

30 % nel 1998,

20 % nel 1999,

10 % nel 2000 e

0 % dopo il 1o gennaio 2001. »

2) Il testo dell'articolo 8 della direttiva 89/299/CEE è sostituito dal testo seguente:

« Articolo 8

1. Fatta salva la relazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, secondo comma, gli adattamenti tecnici da apportare alla presente direttiva per

- chiarire le definizioni al fine di garantire un'applicazione uniforme della presente direttiva nella Comunità,

- chiarire le definizioni al fine di tener conto, nell'attuazione della presente direttiva, degli sviluppi sui mercati finanziari e

- adeguare la terminologia e la formulazione delle definzioni in armonia con quelle degli atti successivi concernenti gli enti creditizi e le materie connesse

sono adottati secondo la procedura prevista al paragrafo 2.

2. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, viene attribuita ai voti dei rappresentanti degli Stati membri la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte, tranne nel caso in cui il Consiglio si sia pronunciato a maggioranza semplice contro tali misure. »

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative amministrative e regolamentari necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o gennaio 1993. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1992. Per il Consiglio

Il Presidente

Jorge BRAGA DE MACEDO

(1) GU n. L 124 del 5. 5. 1989, pag. 16. (2) GU n. C 172 del 3. 7. 1991, pag. 3. (3) GU n. C 13 del 20. 1. 1992 e decisione del 12 febbraio 1992 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). (4) GU n. C 339 del 31. 12. 1991, pag. 2. (5) GU n. L 386 del 30. 12. 1989, pag. 1. (6) GU n. L 197 del 18. 7. 1987, pag. 33.