31992L0009

Direttiva 92/9/CEE della Commissione del 19 febbraio 1992 che modifica taluni allegati della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 17/03/1992 pag. 0025 - 0026
edizione speciale finlandese: capitolo 3 tomo 41 pag. 0095
edizione speciale svedese/ capitolo 3 tomo 41 pag. 0095


DIRETTIVA 92/9/CEE DELLA COMMISSIONE del 19 febbraio 1992 che modifica taluni allegati della direttiva 69/208/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 69/208/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1969, relativa alla commercializazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (1), modificata da ultimo dalla direttiva 90/654/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 20 bis,

considerando che, alla luce dello sviluppo delle conoscenze scientifiche e tecniche, occorre modificare gli allegati I e II della direttiva 69/208/CEE per quanto concerne gli organismi nocivi alla soia per i motivi indicati qui di seguito;

considerando che, in base alle attuali conoscenze scientifiche e tecniche, Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f. sp. glycinea sono considerati organismi nocivi la cui introduzione può essere vietata in certi Stati membri ai sensi della normativa fitosanitaria prevista dalla direttiva 77/93/CEE del Consiglio (3) e successive modifiche;

considerando che i relativi allegati della direttiva 77/93/CEE vengono attualmente modificati per tener conto della disseminazione effettiva degli organismi in questione;

considerando tuttavia la necessità di garantire che i suindicati organismi nocivi, che possono ridurre il valore di utilizzazione delle sementi, non siano tollerati che nella misura più limitata possibile;

considerando che nel caso di Pseudomonas syringae pv. glycinea e Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae è opportuno stabilire adeguate norme applicabili alle sementi di soia per mantenere il valore di utilizzazione delle sementi malgrado un certo livello di contaminazione dovuto ai suddetti organismi nocivi,

considerando che la materia inerte nei lotti di sementi rappresenta un rischio per la disseminazione di Phialaphora gregata e Phytophthora megasperma f. sp. glycinae; che occorre adottare, per quanto riguarda il tenore massimo di materia inerte nelle sementi di soia, norme adeguate intese a ridurre il rischio di contaminazione da parte dei suddetti organismi nocivi;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente delle sementi e dei materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 69/208/CEE è modificata come segue:

1) Nell'allegato I, punto 4, è aggiunta la frase seguente:

« Nel caso di Glycine max. questa condizione si applica in particolare agli organismi Pseudomonas syringae pv. glycinea, Diaporthe phaseolorum var. caulivora e var. sojae, Phialophora gregata e Phytophthora megasperma f.sp. glycinea ».

2) Nell'allegato II, parte I, punto 3, è aggiunto il seguente comma:

« C. Norme particolari o altre condizioni applicabili a Glycine max.:

a) Per Pseudomonas syringae pv. glycinea, il numero massimo di sottocampioni, nell'ambito di un campione di almeno 5 000 sementi per lotto suddiviso in cinque sottocampioni, che risultano contaminati dal suddetto organismo non deve superare 4.

Qualora vengano identificate colonie sospette in tutti i cinque sottocampioni, per confermare il rispetto delle norme o condizioni di cui sopra possono essere eseguiti appropriati test biochimici sulle colonie sospette isolate su un terreno preferenziale prelevato da ogni sottocampione.

b) Per Diaporthe phaseolorum il numero massimo di sementi contaminate non deve superare 15 %.

c) La percentuale in peso di materia inerte, quale è definita in conformità dei metodi internazionali più recenti in materia di test, non deve superare lo 0,3 %.

In conformità con la procedura prevista dall'articolo 20, gli Stati membri possono essere autorizzati a non effettuare tale esame, a meno che, sulla base dell'esperienza acquisita, sia lecito dubitare che le norme e condizioni di cui sopra siano state soddisfatte »

Articolo 2

Se del caso, le norme e le condizioni di cui all'articolo 1 saranno riesaminate entro il 30 giugno 1995 al più tardi.

Articolo 3

Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per adeguarsi alle disposizioni della presente direttiva entro il 30 giugno 1992 al più tardi. Essi ne informano senza indugio la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 19 febbraio 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 169 del 10. 7. 1969, pag. 3. (2) GU n. L 353 del 17. 12. 1990, pag. 48. (3) GU n. L 26 del 31. 1. 1977, pag. 20.