31992L0008

Quattordicesima Direttiva 92/8/CEE della Commissione del 18 febbraio 1992 che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 17/03/1992 pag. 0023 - 0024
edizione speciale finlandese: capitolo 13 tomo 22 pag. 0006
edizione speciale svedese/ capitolo 13 tomo 22 pag. 0006


QUATTORDICESIMA DIRETTIVA 92/8/CEE DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 1992 che adegua al processo tecnico gli allegati III, IV, VI e VII della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relativi ai prodotti cosmetici (1), modificata da ultimo dalla direttiva 91/184/CEE (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base delle informazioni disponibili, sostanze, coloranti, conservanti e filtri ultravioletti il cui termine di autorizzazione è scaduto il 31 dicembre 1991 dovrebbero continuare per 6 mesi supplementari a essere impiegati nei prodotti cosmetici;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è così modificata:

1) all'allegato III, parte seconda, la data del 31 dicembre 1991 che figura nella colonna « autorizzato fino al » è sostituita dalla data del 30 giugno 1992 per la seguente sostanza:

2. 1,1,1-Tricloroetano (metilcloroformio)

2) all'allegato IV, seconda parte, la data del 31 dicembre 1991 che figura nella colonna « autorizzato fino al » è sostituita dalla data del 30 giugno 1992 per i numeri e denominazioni seguenti:

26100, 73900, 74180, Solvent Yellow 98 e 15585;

3) all'allegato VI, parte seconda, la data del 31 dicembre 1991 che figura nella colonna « autorizzato fino al » è sostituita dalla data del 30 giugno 1992 per le seguenti sostanze:

2. Etere p-clorofenilglicerico (clorfenesine)

15. Cloruro di disobutilfenossietossietil-dimetil-benzil-

ammonio (cloruro di benzetonio)

16. Cloruro, bromuro, saccarinato di alchil (C8-C18) dimetilbenzilammonio (cloruro, bromuro, saccarinato di benzalconio)

20. 1,6-Di (4-amidinofenossi)-n-esano (esamidina) e suoi sali (compreso l'isetionato e il p-idrossibenzoato)

21. Benzilformale

26. Glutaraldeide

27. Cloridrato di decilossi-3 idrossi-2 amino-1 propano [Decominol (DCI)]

4) all'allegato VII, parte II, la data del 31 dicembre 1991 che figura nella colonna « autorizzato fino al » è sostituita dalla data del 30 giugno 1992 per le seguenti sostanze:

1. 4-N Dipropossi amminobenzoato di etile (miscela di isomeri)

2. 4-Polietossi amminobenzoato di etile

4. 1-(4-Amminobenzoato) di glicerolo

5. 4-Dimetilamminobenzoato di 2-etilesile

6. Salicilato di 2-etilesile

12. 4-Metossicinnamato di 2-etilesile

13. 4-Metossicinnamato di 2-etilesile

16. 2-Idrossi 4-metossi 4-metilbenzofenone (Mexenone (DCI))

17. Acido 2-idrossi 4-metossi 5-sulfonico e suo sale sodico (Sulisobenzene e sulisobenzene di sodio)

24. Acido alpha-(2-chetobornilidene-3)-toluen-4-solfonico e suoi sali

25. 3-(4-Metilbenzilidene) canfora

26. 3-Benzilidene canfora

28. 4-Isopropildibenzoilmetano

29. Salicilato di 4-isopropilbenzile

31. 1-(4-terbutifenil)-3(4-metossifenil)-1-3 propanedione

32. 2,4,6-Trianilina-(p-carbo-2-ethilesile-l'ossi)-1,3,5-

triazina.

Articolo 2

1. Salve le date di cui all'articolo 1, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, a partire dal 1o luglio 1992, per le sostanze di cui all'articolo 1, né i fabbricanti, né gli importatori stabiliti nella Comunità mettano in commercio prodotti non conformi alle disposizioni della presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché dopo il 30 giugno 1993 non possano essere venduti né ceduti al consumatore finale i prodotti di cui al paragrafo 1 contenenti le sostanze specificate all'articolo 1, se questi prodotti non sono conformi alle disposizioni della presente direttiva.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 31 dicembre 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno da essi emanate nella materia disciplinata dalla preesente direttiva.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1992. Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

(1) GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169. (2) GU n. L 91 del 12. 4. 1991, pag. 59.