92/443/CEE: Raccomandazione del Consiglio, del 27 luglio 1992, concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa)
Gazzetta ufficiale n. L 245 del 26/08/1992 pag. 0053 - 0055
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 27 luglio 1992 concernente la promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa (compresa la partecipazione al capitale dell'impresa) (92/443/CEE) IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 235, vista la proposta di raccomandazione della Commissione (1), visto il parere del parlamento europeo (2), visto il parere del Comitato economico e sociale (3), considerando che, nella sua comunicazione sul programma d'azione concernente l'attuazione della Carta comunitaria dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori, la Commissione ha annunciato l'intenzione di presentare uno strumento comunitario sulla partecipazione al capitale dell'impresa e sulla partecipazione finanziaria dei lavoratori subordinati; considerando che è stata elaborata una relazione sulla promozione della partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa negli Stati membri; che tale relazione pone in evidenza la grande varietà di formule di partecipazione esistenti nella Comunità, compresa l'attribuzione di gratifiche in contanti, i regimi di interessamento agli utili differito o basato sulla distribuzione di azioni, nonché diverse forme di azionariato dei lavoratori subordinati; considerando che la promozione della partecipazione finanziaria alle imprese dei lavoratori subordinati, senza discriminazioni basate sul sesso o sulla nazionalità, può essere considerata un mezzo utile per conseguire una ripartizione più vasta della ricchezza delle imprese alla cui produzione hanno contribuito i lavoratori subordinati; che inoltre la promozione di formule, elaborate a livello dell'impresa, di partecipazione finanziaria dei lavoratori subordinati alla medesima stimola fra l'altro un maggiore coinvolgimento di questi ultimi nell'evoluzione delle loro imprese; considerando che, sebbene le ricerche empiriche effettuate fino ad ora sugli effetti di tali formule di partecipazione non abbiano ancora fornito prove assolute dei grandi vantaggi complessivi delle stesse, sussistono indicazioni sufficienti che ne dimonstrano diversi effetti positivi, in particolare sulla motivazione e sulla produttività dei lavoratori subordinati nonché sulla competitività delle imprese; considerando che è opportuno promuovere una più ampia diffusione delle formule di partecipazione finanziaria all'interno della Comunità senza peraltro perseguire un'armonizzazione attiva né una riduzione della vasta gamma delle formule esistenti; considerando che è opportuno tener conto dell'importante ruolo e delle estese responsabilità delle parti sociali nel presente settore; che l'interesse e la partecipazione attiva delle parti sociali alla presente iniziativa comunitaria ne condizionano il successo finale; considerando che la presente azione risulta necessaria per realizzare, nel funzionamento del mercato comune, uno degli obiettivi della Comunità, I. INVITA GLI STATI MEMBRI: 1. a riconoscere i vantaggi potenziali presentati da un maggiore ricorso, sia individualmente sia collettivamente, ad un'ampia varietà di formule di partecipazione dei lavoratori subordinati ai profitti e ai risultati dell'impresa, quali la partecipazione agli utili, l'azionariato oppure una combinazione di formule; 2. a tener conto in queste contesto del ruolo e della responsabilità delle parti sociali, conformemente alle legislazioni e/o prassi nazionali; II. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI: 1. di accertarsi che le strutture giuridiche siano adeguate per consentire l'introduzione di formule di partecipazione quali sono contemplate dalla presente raccomandazione; 2. di prendere in esame la possibilità di accordare incentivi d'ordine fiscale o altri incentivi finanziari per incoraggiare l'introduzione di determinate formule di partecipazione; 3. di incoraggiare l'uso di formule di partecipazione, agevolando la messa di disposizione di informazioni adeguate per tutte le parti interessate; 4. di tener conto delle esperienze maturate negli altri Stati membri in occasione della scelta delle formule di partecipazione da incoraggiare; 5. di provvedere affinché, nel quadro delle disposizioni legislative o regolamentari e nella prassi eventualmente vigenti negli Stati membri, le parti interessate possano disporre di un'ampia gamma di formule o modalità la cui attuazione formi oggetto, se del caso, di consultazioni tra datori di lavoro e lavoratori subordinati o i loro rappresentanti; 6. di provvedere affinché tale scelta possa essere operata ad un livello che, tenuto conto delle legislazioni e/o prassi nazionali in materia di contrattazioni colletive, sia il più vicino possibile ai lavoratori subordinati e all'impresa; 7. di considerare e/o promuovere la presa in considerazione dei punti riportati in allegato nell'elaborazione di nuove formule di partecipazione finanziaria o nella revisione delle formule esistenti; 8. di esaminare, alla scandenza di un peridodo di tre anni dall'adozione della presente raccomandazione, i dati disponibili a livello nazionale sull'evoluzione della partecipazione finanziaria dei lavoratori subordinati e di comunicarne i risultati alla Commissione; 9. di sensibilizzare le parti sociali sui punti di cui sopra; III. PRENDE ATTO DELL'INTENZIONE DELLA COMMISSIONE: di presentare al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale, entro quattro anni dall'adozione della presente raccomandazione, una relazione in merito alla sua applicazione basata sulle informazioni che le saranno state trasmesse dagli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 27 luglio 1992. Per il Consiglio Il Presidente N. LAMONT (1) GU n. C 245 del 20. 9. 1991, pag. 12 e GU n. C 140 del 3. 6. 1992, pag. 5.(2) GU n. C 125 del 18. 5. 1992, pag. 241.(3) GU n. C 18 del 21. 4. 1992, pag. 40. ALLEGATO PUNTI DI CUI ALLA SEZIONE II, PUNTO 7 1. Periodicità: l'applicazione di formule di partecipazione su base regolare e la concessione di «gratifiche» almeno una volta all'anno. 2. Formula predeterminata: la definizione, in modo inequivocabile e prima dell'inizio di ciascun periodo di riferimento, della formula di calcolo degli importi attribuiti ai lavoratori subordinati. 3. Mantenimento delle contrattazioni salariali: l'esistenza di formule di partecipazione finanziaria non dovrebbe ostacolare la tenuta di contrattazioni normali sui salari e sulle condizioni di lavoro, né la fissazione di salari e di condizioni di lavoro tramite dette contrattazioni. Il problema dell'accordo su nuove disposizioni in materia di partecipazione finanziaria dei lavoratori subordinati può inserirsi nelle contrattazioni normali sui salari fissi e sulle condizioni di lavoro, senza sostituirsi ad esse. 4. Partecipazione volontaria: la possibilità, sia per le imprese che per i lavoratori subordinati, di scegliere, nel quadro legislativo, regolamentare e contrattuale eventualmente esistente negli Stati membri, l'adesione a una formula di partecipazione oppure la formula o le modalità di partecipazione finanziaria cui essi desiderano aderire. 5. Calcolo degli importi attribuiti ai lavoratori subordinati: l'importo delle gratifiche dovrebbe di norma essere calcolato non a priori, ma in base ad una formula prestabilita che rifletta il rendimento dell'impresa in un determinato periodo (espresso in termini di profitti o in base ad altri indicatori) specificando chiaramente l'indicatore scelto per misurare il rendimento dell'impresa. 6. Importi: la formula di calcolo delle gratifiche dovrebbe permettere di produrre gli effetti auspicati sul piano dell'incentivazione senza superare però un determinato livello massimo (in valore assoluto o relativo) al fine di evitare eccessive fluttazioni dei redditi. 7. Rischi: i lavoratori subordinati dovrebbero essere avvertiti dei rischi insiti nelle formule di partecipazione finanziaria; oltre ai rischi di fluttuazione dei redditi insiti nelle formule di partecipazione, i lavoratori subordinati possono incorrere in rischi ulteriori allorché la partecipazione assume la forma di investimenti poco diversificati; in tal caso, merita di essere presa seriamente in esame la possibilità di prevedere meccanismi di protezione contro perdite troppo elevate di valore di tali attivi. 8. Beneficiari: i beneficiari sono in primo luogo i lavoratori subordinati, vale a dire le persone che riscuotono una retribuzioine nel quadro di un contratto di lavoro; nei limiti del possibile l'accesso alle formule di partecipazione agli utili dovrebbe essere aperto a tutti i lavoratori subordinati dell'impresa. Più in generale, i lavoratori che si trovano in condizioni obiettivamente analoghe dovrebbero beneficiare di condizioni di accesso uguali alle formule di partecipazione. 9. Tipo di impresa: i regimi di partecipazione possono essere introdotti sia nelle imprese del settore privato che in quelle del settore pubblico, a condizione che esistano o possano essere definiti indicatori affidabili dei risultati o degli utili dell'impresa. 10. Dimensioni dell'impresa: a) le piccole e medie imprese dovrebbero avere sufficienti disponibilità per poter applicare formule di partecipazione finanziaria; è necessario in particolare che gli obblighi amministrativi non siano troppo numerosi e che i requisiti finanziari minimi, se necessari, non siano troppo elevati; b) nelle imprese più grosse e in particolare nelle multinazionali, può rivelarsi utile vincolare in tutto o in parte gli importi attribuiti ai lavoratori subordinati al rendimento di un'unità produttiva piuttosto che al rendimento globale dell'impresa; c) le dimensioni dell'impresa possono condizionare anche la scelta della formula di partecipazione più idonea. 11. Complessità: occorre evitare le formule di partecipazione complesse. 12. Informazioni e formazione: per garantire il successo delle varie formule di partecipazione, saranno necessari sforzi sostanziali intensi a fornire le informazioni pertinenti ed eventualmente una formazione a tutti i lavoratori subordinati interessati.