92/295/CEE: Raccomandazione della Commissione, del 7 aprile 1992, relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza
Gazzetta ufficiale n. L 156 del 10/06/1992 pag. 0021 - 0022
RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 1992 relativa a codici di comportamento per la tutela dei consumatori in materia di contratti negoziati a distanza (92/295/CEE) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, considerando che vanno adottate le disposizioni intese a realizzare progressivamente il mercato interno e che la vendita transfrontaliera a distanza può rappresentare una delle principali manifestazioni concrete della sua realizzazione per il consumatore; considerando che è stato deciso di presentare mediante direttiva un complesso di norme minime di tutela del consumatore necessarie per il buon funzionamento di questo mercato; che questa iniziativa è ispirata, fra l'altro, dalla preoccupazione di evitare una frammentazione delle legislazioni nazionali; considerando che è auspicabile che queste norme di base imperative siano completate da regole di autodisciplina professionale sotto forma di codici di comportamento; considerando che le imprese che operano mediante contratti a distanza utilizzano tecniche particolari di promozione delle vendite; che queste tecniche di promozione possono presentare caratteristiche specifiche dovute alle tecniche di comunicazione impiegate; che è quindi particolarmente necessario vegliare a che il consumatore sia sufficientemente informato al riguardo; considerando che il pagamento anticipato può porre un problema di sicurezza finanziaria per il consumatore; che il rischio è particolarmente elevato quando l'impresa è difficilmente identificabile e localizzabile; che è necessario che il consumatore possa essere certo di essere rimborsato in caso di inesecuzione del contratto; considerando che quando un'impresa aderisce ad un codice deve informarne i clienti; che occorre quindi che il consumatore possa conoscere il contenuto e che sappia quali passi intraprendere ove ritenga che sia stato violato; considerando che la Commissione valuterà a tempo debito l'attuazione della presente raccomandazione; che essa valuterà in tale occasione l'esigenza di altri provvedimenti, RACCOMANDA alle organizzazioni professionali dei fornitori: 1) di dotarsi di codici di comportamento, intesi segnatamente a precisare, secondo i settori interessati o le tecniche impiegate, le regole minime contenute nella direttiva in materia di « contratti negoziati a distanza »; 2) di inserire in detti codici disposizioni relative in particolare ai punti riportati in allegato; 3) di vegliare al rispetto dei codici da parte dei loro aderenti; 4) di informare la Commissione, un anno dopo la pubblicazione della direttiva nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, circa il contenuto di questi codici e della loro osservanza da parte degli aderenti. Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 1992. Per la Commissione Karel VAN MIERT Membro della Commissione ALLEGATO Punti che potrebbero essere trattati nei codici di comportamento in materia di contratti negoziati a distanza: - diffusione della sollecitazione: mezzi che consentano al consumatore che ne abbia espresso la volontà di non ricevere sollecitazioni; - presentazione: principi etici cui deve conformarsi qualunque sollecitazione, in particolare in materia di rispetto della dignità umana e delle convinzioni religiose o politiche; - promozione delle vendita: disposizioni riguardanti le tecniche di promozione delle vendite (riduzioni, premi, regali, lotterie e concorsi) per rispettare i principi di una sana e leale concorrenza e particolarmente un'informazione del consumatore esente da ambiguità; - sicurezza finanziaria: dispositivi che permettano di garantire i rimborsi di pagamenti effettuati dal consumatore all'atto dell'ordinazione; - diritto di rescissione: in caso di esercizio del diritto di rescissione da parte del consumatore, termine di rimborso degli anticipi; - conoscenza del codice: informazione del consumatore riguardo all'esistenza del codice, al suo contenuto e agli effetti della sua applicazione.