92/624/CECA: Decisione della Commissione, del 7 dicembre 1992, relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea del carbone e dell' acciaio, dell' accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell' acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall' altra, relativo alla proroga della durata dell' accordo intermedio stipulato tra le parti a Bruxelles il 16 dicembre 1991
Gazzetta ufficiale n. L 408 del 31/12/1992 pag. 0020 - 0020
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0180
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0180
DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 7 dicembre 1992 relativa alla conclusione, in nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'accordo in forma di scambi di lettere tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra, relativo alla proroga della durata dell'accordo intermedio stipulato tra le parti a Bruxelles il 16 dicembre 1991 (92/624/CECA) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 95, paragrafo 1, considerando che, in attesa che si concluda la procedura di ratifica dell'accordo europeo firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991, è necessario prorogare oltre il 31 dicembre 1992 la durata dell'accordo intermedio firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 concludendo un accordo in forma di scambi di lettere; avendo consultato il Comitato consultivo e con il consenso unanime del Consiglio, DECIDE: Articolo 1 È approvato, in nome della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, l'accordo in forma di scambi di lettere relativo alla proroga oltre il 31 dicembre 1992 della durata dell'accordo intermedio firmato a Bruxelles il 16 dicembre 1991 tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Comunità economica europea, da una parte, e la Repubblica federativa ceca e slovacca, dall'altra. Il testo di detto accordo è allegato alla presente decisione (1). Articolo 2 Il Presidente della Commissione è autorizzato a designare la persona che firmerà l'accordo per conto della Commissione. Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 1992. Per la Commissione Il Presidente Jacques DELORS (1) Vedi pagina 2 della presente Gazzetta ufficiale.