31992D0578

92/578/CEE: Decisione del Consiglio, del 30 novembre 1992, relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia

Gazzetta ufficiale n. L 373 del 21/12/1992 pag. 0026 - 0027
edizione speciale finlandese: capitolo 11 tomo 20 pag. 0072
edizione speciale svedese/ capitolo 11 tomo 20 pag. 0072


DECISIONE DEL CONSIGLIO del 30 novembre 1992 relativa alla conclusione dell'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia (92/578/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 75,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

visto il parere del Comitato economico e sociale (2),

considerando che l'accordo tra la Comunità economica europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia può fornire una soluzione ai diversi problemi attuali del trasporto di merci in transito attraverso le Alpi; che occorre garantire lo sviluppo del transito senza discriminazioni, affinché gli scambi internazionali possano effettuarsi contenendo al massimo i costi per la collettività e riducendo quanto possible gli ostacoli aministrativi e tecnici che gravano sul transito;

considerando che tali obiettivi devono tener conto sia del rispetto della libera scelta degli utilizzatori, sia degli aspetti connessi con la sicurezza stradale e con la tutela della salute delle popolazioni interessate, nonché dell'ambiente alpino;

considerando che gli obiettivi e il contenuto dell'accordo rientrano nell'ambito della politica comune dei trasporti e che le norme tecniche contribuiscono alla realizzazione di tali obiettivi;

considerando che è opportuno stabilire una procedura in vista dell'approvazione dell'accordo aministrativo previsto nell'accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo tra la Comunità economioca europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci su strada e per ferrovia.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio procede alla notifica prevista all'articolo 21 dell'accordo.

Articolo 3

L'accordo amministrativo previsto all'allegato 6, capitolo II, punto 4 dell'accordo è approvato secondo la procedura di cui all'articolo 4 della presente decisione.

Articolo 4

La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da prendere. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista all'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto.

La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato.

Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito Gazzetta ufficiale delle Comunità europee

N. L 373/27

21. 12. 92

alle misure da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

Se il Consiglio non ha deliberato entro un termine di quattro settimane a decorrere dalla data in cui gli è stata sottoposta la proposta, la Commissione adotta le misure proposte.

Articolo 5

La Commissione adotta le misure necessarie per l'attuazione dell'accordo amministrativo previsto all'articolo 3 secondo la procedura di cui all'articolo 4.

Fatto a Bruxelles, addì 30 novembre 1992.

Per il Consiglio

Il Presidente

T. EGGAR

(1) GU n. C 305 del 23. 11. 1992.(2) GU n. C 313 del 30. 11. 1992, pag. 16.