31992D0576

92/576/CEE: Decisione della Commissione, del 16 dicembre 1992, concernente talune misure di protezione contro la malattia di Newcastle nei Paesi Bassi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

Gazzetta ufficiale n. L 370 del 19/12/1992 pag. 0087 - 0088


DECISIONE DELLA COMMISSIONE del 16 dicembre 1992 concernente talune misure di protezione contro la malattia di Newcastle nei Paesi Bassi (Il testo in lingua olandese è il solo facente fede) (92/576/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

considerando che la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e di uova da cova (3), modificata da ultimo dalla direttiva 92/65/CEE (4), definisce una zona infetta dalla malattia di Newcastle;

considerando che la direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle (5), ha adottato misure comunitarie per combattere ed eradicare la malattia in questione; che la stessa direttiva entra in vigore il 1o ottobre 1993;

considerando che la direttiva 91/494/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile (6), fissa le norme sanitarie per gli scambi intracomunitari di carni fresche di volatili da cortile; che le carni in questione immesse in commercio all'interno della Comunità devono recare il bollo sanitario di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sezione A, lettera e) della direttiva 71/118/CEE del Consiglio, del 15 febbraio 1971, relativa a problemi sanitari in materia di scambi di carni fresche di volatili da cortile (7), modificata da ultimo dalla direttiva 91/494/CEE;

considerando che nei Paesi Bassi sono comparsi parecchi focolai della malattia di Newcastle;

considerando che detti focolai potrebbero costituire un rischio per i branchi di volatili degli altri Stati membri, dati gli scambi di uova da cova, volatili vivi e carni di pollame;

considerando che i focolai in questione sono stati individuati in diverse zone limitate;

considerando che è necessario prendere misure per prevenire la diffusione di questa malattia all'interno dei Paesi Bassi e in altri Stati membri; che queste misure devono comprendere certe misure già adottate in special modo nella direttiva 92/66/CEE;

considerando che le autorità dei Paesi Bassi si sono impegnate a mettere in atto le misure nazionali necessarie ai fini di una applicazione efficiente della presente decisione;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Nel caso di focolai della malattia di Newcastle confermati entro l'11 dicembre 1992 i Paesi Bassi devono applicare le misure previste all'articolo 9 della direttiva 92/66/CEE.

2. Nonostante le disposizioni della prima frase dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera f), punto ii) della direttiva 92/66/CEE:

i) pulcini di un giorno possono essere trasportati a un'azienda situata fuori dalla zona di sorveglianza quando tale zona è sottoposta a controllo ufficiale conformemente all'articolo 8, paragrafo 2;

ii) pollastre pronte alla cova possono essere trasportate ad un'azienda situata fuori dalla zona di sorveglianza quando:

a) il branco di origine è stato sottoposto al test di isolamento del virus conformemente alle disposizioni dell'allegato II della decisione 92/340/CEE della Commissione (8);

b) qualora il test di cui alla lettera a) abbia rivelato la presenza del virus della malattia di Newcastle, un test IPIC è realizzato conformemente alle disposizioni previste all'allegato III della direttiva 92/66/CEE;

c) i volatili sono sottoposti a controllo ufficiale conformemente all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 92/66/CEE.

Articolo 2

1. I certificati sanitari di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE che accompagnano il pollame e le uova da cova provenienti dai Paesi Bassi, devono essere completati dalla seguente dicitura:

« La spedizione alla quale il presente certificato fa riferimento è conforme alla decisione 92/576/CEE della Commissione riguardante talune misure di protezione contro la malattia di Newcastle. »

2. Il certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 71/118/CEE, che accompagna le carni fresche di volatili da cortile provenienti dai Paesi Bassi, dev'essere completato dalla seguente dicitura:

« Le carni di volatili alle quali il presente certificato fa riferimento sono conformi alla decisione 92/576/CEE della Commissione riguardante talune misure di protezione contro la malattia di Newcastle. »

Articolo 3

La presente decisione si applica fino al 1o febbraio 1993. Entro il 15 gennaio 1993, il comitato veterinario permanente valuta la situazione della malattia nonché le eventuali misure di protezione necessarie.

Articolo 4

I Paesi Bassi sono destinatari della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il 16 dicembre 1992. Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29. (2) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (3) GU n. L 303 del 31. 10. 1990, pag. 6. (4) GU n. L 268 del 14. 9. 1992, pag. 54. (5) GU n. L 260 del 5. 9. 1992, pag. 1. (6) GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 35. (7) GU n. L 55 dell'8. 3. 1971, pag. 23. (8) GU n. L 188 dell'8. 7. 1992, pag. 34.